Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 27 aprile 1960
Validità: 01.04.1960 - 31.12.1961
Parti: Gruppo Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Enna-Associazione degli Industriali e Fillea, Filca/Usp-Cisl, Sindacato Provinciale Edili ed Affini-Ui, Sindacato Provinciale Edili-Cisnal
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Enna


Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga base.
Art. 2. - Indennità speciale.
Art. 3. - Elementi della retribuzione.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Mezzi di trasporto.
Art. 7. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 8. - Indennità per lavori in zone malariche.
Art. 9. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 10. - Addestramento professionale.
Art. 11. - Cassa edili.
Art. 12. - Parte generale.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Allegato Tabella dei minimi di paga base.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai edili ed affini della provincia di Enna (in vigore dal 1° aprile 1960), 27 aprile 1960

L’anno 1960, il giorno 27 del mese di aprile in Enna, negli Uffici dell’Associazione tra Commercianti Industriali ed Artigiani della Provincia di Enna, tra il Gruppo Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Enna […], con l’assistenza del Direttore dell’Associazione degli Industriali […] e la Fillea […], la Filca […], con l’assistenza del […] Segretario Generale Usp Cisl e del […] Segretario Sindacale Cisl […], il Sindacato Provinciale Edili ed Affini aderente alla Uil […], il Sindacato Provinciale Edili, aderente alla Cisnal […], si conviene e si stipula il presente Contratto Provinciale di Lavoro integrativo del CCNL per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato il 24 luglio1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Enna per le imprese esercenti l’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature.

Art. 2. - Indennità speciale.
L'indennità speciale di cui all'art. 15 del CCNL viene fissata nella misura dell’8 %.
[…]

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, i seguenti lavori sono considerati «lavori speciali disagiati», e retribuiti con le maggiorazioni indicate a fianco di ciascuno di essi, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 3:
1. Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 11 %
2. Lavori su scale aeree tipo Porta 13 %
3. Lavori in pozzi neri preesistenti 25 %
4. Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 11%
5. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore ai 12 cm.) 15 %
6. Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m 11 %
7. Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3,50 a m. 10 11 %
b) oltre i m. 10 13 %
8. Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 5 %
9). Costruzioni di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, od al piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 11 % 10. Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 per cento ed oltre escluse le scarpate stradali 15 %
11. Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5 %
12. Lavori di scavo a sezione obbligata o ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 4 %
13. Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 4 %
14. Lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 m 22 %
b) da oltre 10 m. a 16 m 26 %
c) da oltre 16 m a 22 m 38 %
d) da oltre 22 m 47 %
15. Lavori di demolizione di strutture pericolanti 7 %
16. Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetta a tale titolo uno speciale trattamento 11 %
17. Lavori in galleria per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se adibito al carico di materiale:
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 18 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie:
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la peri orazione, l’avanzamento e la sistemazione 12 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 11 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenze superiori al 60 % sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 4 %.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo, eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve, non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 7. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’articolo 26 del CCNL si conviene che la indennità per lavori eseguiti in alta montagna e cioè oltre i 1000 m. sul livello del mare è del 4 %, da corrispondersi dal 1° ottobre al 31 marzo.
[…]
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che dimorano in località ad altitudini superiori a quelle ove si svolge il lavoro.

Art. 8. - Indennità per lavori in zone malariche.
La indennità per lavori eseguiti in zone malariche quando sia dovuta, ai termini del richiamato Contratto Nazionale, è dell’8,50 %.
Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle disposizioni di legge.
L’indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per i periodi di infezioni malariche riconosciute come sopra.
[…]

Art. 10. - Addestramento professionale.
Le parti concordano di dare pratica attuazione dell’art. 61 del CCNL e pertanto stabiliscono di incontrarsi entro sei mesi per stabilire le modalità di attuazione.
Per il finanziamento dell’Ente-Scuola, di cui al richiamato art. 61, viene stabilito un contributo nella misura dello 0,40 % (zero quaranta per cento) degli emolumenti soggetti al premio di associazione contro gli infortuni sul lavoro.
I versamenti della percentuale di cui ai precedenti comma avranno inizio con ricorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui saranno approvate le suddette modalità di esecuzione.

Art. 11. - Cassa edili.
In relazione al contenuto dell'art. 62 del rinnovato Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le parti contraenti decidono di costituire in questa Provincia la Cassa Edili, i cui scopi ed il cui funzionamento ed attività saranno determinati dallo Statuto e Regolamento che le parti si impegnano di redigere entro sei mesi e che costituiscono parte integrante del presente contratto.
Per il conseguimento degli scopi che saranno attribuiti alla Cassa è istituito a favore della stessa un contributo complessivo pari allo 0, 60 % sulla paga di fatto corrisposta agli operai, contributo facente carico in misura paritetica al datore di lavoro e al prestatore d’opera, con la stessa decorrenza fissata nel precedente art. 10.
La quota dello 0,80 % a carico dei lavoratori verrà trattenuta dalla impresa sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori medesimi.

Art. 12. - Parte generale.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni di cui al CCNL 24 luglio 1959.