Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 22 ottobre 1954
Validità: 25.10.1954
Parti: Unione Provinciale dei Commercianti di Catanzaro, Federazione Provinciale del Commercio di Catanzaro, Associazione Autonoma dei Commercianti di Vibo Valentia, Associazione Commerciale Crotoniate e Camera Confederale Provinciale del Lavoro-sindacato lavoratori panettieri, Cisl-Lavoranti panettieri, Uil Provinciale
Settori: Agroindustriale, Panettieri, Catanzaro

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri della provincia di Catanzaro, 22 ottobre 1954

L’anno 1954, il giorno 22 del mese di ottobre, in Catanzaro, nella Sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. […], tra l’Unione Provinciale dei Commercianti di Catanzaro […], la Federazione Provinciale del Commercio di Catanzaro […], l’Associazione Autonoma dei Commercianti di Vibo Valentia […], l’Associazione Commerciale Crotoniate […] e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro […], assistito dal Segretario del sindacato lavoratori panettieri […], la Cisl […], assistito dal Segretario Lavoranti panettieri […], l’Uil Provinciale […], assistito dal Segretario del Sindacato lavoranti panettieri […] e dal […] Segretario del Sindacato panettieri di Crotone, aderenti all’Uil; è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale per i lavoranti panettieri 1° aprile 1948.

Art. 1.
In relazione all’art. 4 del contratto nazionale si stabilisce che tutti i panifici che lavorano sei quintali e più di farina devono avere alle dipendenze un apprendista.

Art. 2.
Si stabilisce che la squadra di lavoro sia organicamente composta da due operai specializzati e da un operaio qualificato.

Art. 3.
Per i panifici di prima e di seconda categoria (cioè quelli con riscaldamento diretto o indiretto) la lavorazione giornaliera di farina che debbono effettuare i tre lavoratori della squadra è di quintali quattro. Invece per i panifici sprovvisti di impastatrice lai lavorazione viene concordata in quintali tre.

Art. 6.
Si stabilisce di creare una commissione paritetica per dirimere tutte le controversie che possono sorgere fra le categorie interessate.

Art. 7.
Per tutti gli altri articoli si fa riferimento al contratto collettivo nazionale 1° aprile 1948.

Art. 8.
Le parti convengono che i lavoratori panettieri godranno per cassa ferie 12 giorni all’anno, ed i turnisti godranno i dodicesimi in base alle giornate di presenza effettuate presso le singole ditte.