Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 31 marzo 1956
Validità: 15.10.1960 - 14.10.1961
Parti: Unione Provinciale dei Commercianti di Siracusa -Sindacato Provinciale Panificatori e Camera Sindacale Provinciale-Uil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Confederale Del Lavoro-Cgil
Settori: Agroindustriale, Panettieri, Siracusa

Sommario:

Art. 1. - Assunzioni del personale - Turni di lavoro.
Art. 2. - Minimi di retribuzione - Qualifiche del personale.
Art. 3. - Indennità.
Art. 4. - Disciplina - Pulizia dei locali.
Art. 5. - Commissione provinciale.
Art. 6. - Decorrenza e durata.
Art. 7.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Siracusa, 31 marzo 1956

L’anno 1960, addì 31 del mese di marzo, in Siracusa, presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. […], fra l’Unione Provinciale dei Commercianti di Siracusa […], con l’intervento del Sindacato Provinciale Panificatori […], assistiti dal segretario dell’Unione provinciale Commercianti […] e la Camera Sindacale Provinciale (Uil) […], con l’intervento dei rappresentanti i lavoratori panettieri […], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) […], la Camera Confederale Del Lavoro (Cgil) […], viene convenuto e stabilito il presente contratto provinciale tra lavoranti panettieri ed aziende di panificazione in conto proprio, da valere per la provincia di Siracusa.

Art. 2. - Minimi di retribuzione - Qualifiche del personale.
Per i lavoranti panettieri operanti nella provincia di Siracusa, oltre al trattamento in natura di kg. 1 di pane al giorno, vengono fissati i seguenti salari per ogni quintale di farina panificata
[…]

Art. 3. - Indennità.
Le parti stabiliscono altresì di forfettizzare nella misura del 21 % sul salario base rapportato al quintalaggio di farina panificata ogni indennità per contingenza, ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali, ed ogni altra indennità accessoria.
In merito le parti si impegnano di istituire per la superiore indennità un fondo di accantonamento, da ripartire fra i lavoranti panettieri, come da apposito regolamento a parte.

Art. 4. - Disciplina - Pulizia dei locali.
Tutto il personale lavorante deve rispetto ed obbedienza, deve dare esempio d’ordine e di puntualità nell’adempimento dei doveri comuni e di correttezza nelle reciproche relazioni.
Il personale è tenuto alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito.

Art. 5. - Commissione provinciale.
Si conviene la costituzione di una Commissione provinciale paritetica come da regolamento a parte, con la funzione di dirimere in via conciliativa tutte le controversie e vertenze che eventualmente sorgeranno per la scrupolosa applicazione del presente accordo provinciale.
La Commissione è autorizzata ad effettuare periodicamente sopraluoghi onde accertare eventuali inadempimenti è, se del caso, segnalerà alla prefettura gli inadempimenti per i provvedimenti di competenza ed eventualmente anche la chiusura del Forno.

Art. 7.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo provinciale valgono le disposizioni di legge ed il Contratto Nazionale di Lavoro della categoria.