Tipologia: Contratto collettivo locale
Data firma: 11 maggio 1960
Validità: 01.04.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Messina e Sindacato Lavoratori addetti alla Estrusione e Lavorazione della Pomice di Lipari-Cisl
Settori: Chimici, Miniere, Lipari

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza dell’operaio.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro a turno.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 10. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 11. - Riduzione di lavoro.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Art. 15. - Utensili.
Art. 16. - Personale addetto a lavori discontinui.
Art. 17.
Art. 18. - Minimi di paga base.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21. - Qualifiche.
Art. 22. - Conteggio della paga.
Art. 23. - Igiene sul lavoro.
Art. 24. - Malattia.
Art. 25. - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 26. - Infortuni sul lavoro.
Art. 27. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 28. - Movimenti irregolari di schede o di medaglie.
Art. 29. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 30. - Assenze.
Art. 31. - Divieti.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Multe e sospensioni.
Art. 34. - Licenziamento per mancanze.
Art. 35. - Permessi e brevi congedi.
Art. 36. - Permessi ed aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 37. - Congedo matrimoniale.
Art. 38. - Ferie.
Art. 39. - Gratifica natalizia.
Art. 40.
Art. 41. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 42. - Indennità in caso di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 43. - Indennità in caso di dimissione.
Art. 44. - Calcolo dell’indennità di licenziamento. 
Art. 45. - Chiamata alle armi.
Art. 46. - Trapasso, cessazione, fallimento dell’azienda.
Art. 47. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto trattamento di miglior favore.
Art. 48. - Reclami e controversie.
Art. 49. - Accordi interconfederali.
Art. 50. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per gli addetti alla estrazione e lavorazione della pomice nell’isola di Lipari, 11 maggio 1960

Addì 11 maggio 1960, in Lipari, presso la sede dell’Ufficio di Collocamento, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Messina […] e il Sindacato Lavoratori addetti alla Estrusione e Lavorazione della Pomice di Lipari […], assistiti dal Segretario zonale della Cisl […] e dal Segretario generale e Vice segretario generale della Cisl di Messina […], è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai addetti alla estrazione e lavorazione della pomice nell’isola di Lipari, dipendenti da aziende industriali.

Art. 2. - Assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli le parti si richiamano alle norme di legge per tali lavoratori e ad eventuali accordi interconfederali.

Art. 3. - Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza dell’operaio.
[…]
L’Azienda potrà, per mezzo del proprio medico di fiducia, far sottoporre l’operaio a visita medica per accertarne la costituzione fisica e l’idoneità specifica per il lavoro al quale l’operaio viene assegnato.
[…]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata massima di lavoro è quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere salvo eccezioni di legge.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perduto per cause di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra la direzione e gli operai e fra le Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori, entro il limite massimo di un'ora al giorno, da effettuarsi entro le due settimane successive all’avvenuta interruzione.

Art. 8. - Lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.
Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni, secondo le consuetudini aziendali, ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
Ai soli addetti ai turni di notte sarà corrisposto un compenso dell’8 per cento sulla paga base aumentata della quota oraria di contingenza per gli operai retribuiti ad economia e sulla paga base aumentata della quota oraria di contingenza e della percentuale di cottimo per gli operai retribuiti a cottimo.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Il lavoratore, salvo giustificati motivi individuali di impedimento è tenuto a compiere il lavoro straordinario - diurno, notturno e festivo - entro i limiti stabiliti dalla legge e purché a giudizio della direzione dell’Azienda, esigenze particolari richiedano eccezionali e. temporanee prestazioni di lavoro straordinario.
È lavoro straordinario quello compiuto oltre l’orario massimo normale di otto ore giornaliere, eventualmente prolungato ai sensi e nei limiti fissati dalle eccezioni di legge e dagli accordi interconfederali come previsto dall’art. 7.
Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo.
È lavoro festivo quello compiuto nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali previste nell’art. 13.
[…]

Art. 12. - Riposo settimanale.
Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L’eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto che - salvo che Io spostamento non sia dovuto a causa di forma maggiore - l’operaio avrà diritto alla maggiorazione stabilita per l’orario festivo.

Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Per il lavoro a cottimo si fa riferimento agli accordi interconfederali con la variante che il guadagno minimo non dovrà risultare inferiore al 10 % dei minimi di paga aumentati dell'indennità di contingenza e delle quote di rivalutazione.

Art. 15. - Utensili.
Tutti gli utensili, nonché le relative manutenzioni e quant’altro occorre all’operaio nell’esecuzione delle proprie mansioni, saranno fornite dall’Azienda a proprie spese.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna, egli però deve essere posto in grado di ben conservare quanto gli è stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell'uso degli utensili e del materiale, e risponderà dei danni, a lui imputabili, ai sensi degli artt. 36 e 37.

Art. 16. - Personale addetto a lavori discontinui.
Per il trattamento degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia - intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - si fa riferimento agli accordi interconfederali in materia […]

Art. 17.
In considerazione del particolare disagio in cui si svolgono i lavori sia in cava che presso gli stabilimenti, agli operai compete una speciale indennità giornaliera nella seguente misura per 8 ore […]
La indennità di cui sopra sarà corrisposta alle donne ed ai garzoni soltanto se lavorano all’interno degli stabilimenti per la produzione della polvere di pomice.

Art. 23. - Igiene sul lavoro.
Per l’igiene sul lavoro si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che regolano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.

Art. 25. - Tutela delle lavoratrici madri.
Per la tutela delle lavoratrici madri si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 26. - Infortuni sul lavoro.
In caso di Infortunio sul lavoro, anche leggero, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà all’infermeria della miniera per stendere la denuncia a termine di legge.
[…]
Quando l’infortunio accade all’operaio sul lavoro comandato fuori miniera, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Dovranno, naturalmente, essere osservate le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento. 
[…]

Art. 27. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, e non può lasciare la miniera se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati e sospesi non potranno entrare in miniera.
Salvo speciale permesso del loro capo, non è permesso all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi in miniera in ore fuori del turno.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediatamente nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 29. - Visite di inventario e visite personali.
[…]
Alle lavoratrici la visita sulla persona sarà compiuta in luoghi appartati e con l’intervento di personale femminile.

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo di lavoro potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni possono essere le seguenti:
1) multa, fino al massimo di 3 ore di paga base;
2) sospensione dal lavoro, fino al massimo di 3 giorni;
3) licenziamento; ai sensi dell’art. 34.
[…]

Art. 33. - Multe e sospensioni.
Nei casi sotto specificati la Direzione potrà infliggere la multa all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) che, anche per disattenzione, rechi guasto al materiale e non avverta subito il suo capo diretto degli eventuali guasti sugli apparecchi stessi;
d) che fumi e introduca cibi e bevande alcooliche senza il permesso della Direzione;
e) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
f) che sia trovato addormentato;
[…]
h) che ritardi nell’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
i) in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo, e che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza della miniera e dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità e di recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 34. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) contravvenzioni di divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli; là dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto, sempreché l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) insubordinazione ai superiori;
[…]
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’Azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto sul luogo di lavoro;
g) recidiva nelle mancanze di cui al punto i) dell’art. 33 sempreché nella mancanza stessa non si riscontri il dolo;
h) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell’Azienda stessa.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
Ili tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni;
а) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;
b) furto e danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda;
[…]
d) esecuzione entro i locali dell’azienda di lavori per uso proprio e per conto di terzi, con grave danno dell’Azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata da atti delittuosi;
f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
g) recidiva nelle colpe di cui al punto i) dell’art. 33 qualora vi sia dolo.

Art. 38. - Ferie.
L’operaio, dopo un anno di anzianità ininterrotta presso la stessa Azienda, ha diritto, nel corso di ogni anno feriale, ad un periodo di riposo retribuito nella seguente misura: giorni 12, pari a 96 ore.

Art. 48. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’Azione giudiziaria essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni territoriali ed in caso di mancato accordo, da quelle nazionali confederali. 

Art. 49. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle precedenti disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto.