Categoria: 1958
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 febbraio 1958
Validità: 06.02.1958 - 31.12.1958
Parti: Sindacato Proprietari di Farmacie e Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari/Fisasca/Unione Provinciale/Usp-Cisl
Settori: Commercio, Farmacie, Taranto

Sommario:

Art. 1. - Minimi di retribuzione.
Art. 2. - Indennità di caropane.
Art. 3. - Scala mobile - Indennità di contingenza.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Servizio notturno.
Art. 6. - Turno di apertura di domenica.
Art. 7. - Scatti di anzianità.
Art. 8. - Condizioni di miglior favore.
Art. 9. - Riferimento a norme contrattuali e di legge.
Art. 10. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Taranto, 6 febbraio 1958

L’anno 1958 addì 6 del mese di febbraio, in Taranto, nella sede e sotto gli auspici dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Taranto […], tra il Sindacato Proprietari di Farmacie […], e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari […], assistiti da […] Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini (Fisasca), Unione Provinciale e […] Usp-Cisl; si è stipulato il seguente contratto integrativo al contratto Nazionale Collettivo di Lavoro con decorrenza dal 1° febbraio 1958 per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie di Taranto e provincia. 

Art. 4. - Orario di lavoro.
Con riferimento agli articoli 10, 11 e 12 del Contratto Nazionale di lavoro, la durata normale del lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali, giuste le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

Art. 5. - Servizio notturno.
Il lavoratore farmacista che effettua il lavoro notturno, avrà diritto al compenso fisso mensile di L. 60.000 (sessantamila).

Art. 6. - Turno di apertura di domenica.
Saranno applicate le norme disposte dall’art. 17 del Contratto Nazionale.

Art. 9. - Riferimento a norme contrattuali e di legge.
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo provinciale, si farà riferimento alle norme di legge vigenti e del Contratto Nazionale del 1° dicembre 1954, e successive modifiche.