Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 17 ottobre 1958
Validità: 01.11.1958 - 31.10.1959
Parti: Associazione dei Commercianti Esportatori Prodotti Ortofrutticoli ed Agrumari della provincia di Palermo e Sindacato Provinciale Lavoratori Agrumari-Cisl
Settori: Commercio, Ortofrutta, Palermo

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Trattamento economico.
Art. 3. - Rendimento.
Art. 4. - Indennità di cui all’art. 37 CCNL.
Art. 5. - Personale femminile.
Art. 6. - Lavorazione alla rinfusa.
Art. 7. - Commissione paritetica di qualifica.
Art. 8. - Norme generali.
Art. 9. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo integrativo per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Palermo, 17 ottobre 1958

L’anno 1958, il giorno 17 del mese di ottobre, in Palermo, tra l’Associazione dei Commercianti Esportatori Prodotti Ortofrutticoli ed Agrumari della provincia di Palermo, rappresentata dalla Commissione delegata alle trattative per la stipula del presente accordo integrativo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Agrumari, aderenti alla Cisl […], si è proceduto alla stipula del presente accordo provinciale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro per il personale stagionale avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, stipulato a Roma il 21 aprile 1954, da valere nella provincia di Palermo.

Art. 1. - Orario di lavoro.
In relazione all’ultimo comma dell’art. 14 del Contratto Nazionale di cui in premessa, si stabilisce che il periodo durante il quale è consentito il prolungamento di orario fino a dieci ore giornaliere o sessanta settimanali, va dal 16 dicembre al 15 marzo.

Art. 3. - Rendimento.
Il rendimento medio di un lavoratore agrumario di normale capacità, per il lavoro eseguito a regola d’arte per una giornata lavorativa normale di otto ore viene stabilita come segue:
а) impaccatore: un impaccatore deve impaccare minimo 72 casse di limoni, 90 casse di arance (frutto selezionato);
b) incartatrice: cinque donne fra incartatrici e scartatrici debbono tener testa ad un impaccatore;
c) bracciante: un bracciante deve tener testa a due posti di lavorazione.
Qualora si riscontrasse un numero di posti dispari, esso bracciante ha il diritto ad un aiuto o ad un compenso corrispondente a mezza giornata di paga; qualora il bracciante dovesse legare oltre le casse della giornata stabilita nella misura di cui sopra, altre casse al deposito, per l’eccedenza ha il diritto ad un compenso proporzionale al maggiore lavoro;
d) inchiodatori - segatori - costruttori: un inchiodatore deve inchiodare le casse preparate da quattro posti, tanto per casse che per gabbiette, utilizzando coperchi «apparecchiati»; un costruttore deve montare n. 260 casse con Legno «apparecchiato».

Art. 5. - Personale femminile.
Il personale femminile non può essere adibito ad espletare mansioni di impacco o di costruzione.

Art. 6. - Lavorazione alla rinfusa.
Per la lavorazione dei limoni, arance e mandarini alla rinfusa, ogni magazzino dovrà adibire un numero di operai, impaccatori compresi, adeguato al fabbisogno. Per gli operai adibiti al lavoro alla rinfusa verranno stabiliti dei turni di lavorazione in maniera che tra gli operai medesimi non avvenga disparità.

Art. 8. - Norme generali.
Per quanto non previsto nel presente accordo provinciale integrativo e nel Contratto Nazionale che si intende qui integralmente riportato, valgono le norme di legge.