Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 16 dicembre 1958
Validità: 01.01.1959 - 30.06.1960
Parti: Associazione Generale dei Commercianti e Rappresentanti della provincia di Napoli e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati-Filcea, Sindacato Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio-Cisl, Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali-Uidac/Uil, Unione Provinciale della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali dei Lavoratori-Settore Commercio
Settori: Commercio, Napoli

Sommario:

Titolo I
Tabella dei minimi di retribuzione
Titolo II Commissione paritetica per l’esame e la risoluzione delle controversie
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. - Rapporto numerico.
Art. 4. - Misura delle diarie.
Art. 5. - Cottimo.
Art. 6. - Interruzione pomeridiana del lavoro.
Art. 7. - Ritenute per somministrazione di vitto e alloggio da parte del datore di lavoro.
Art. 8.
Art. 9.
Dichiarazione a verbale

Contratto collettivo integrativo per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Napoli, 16 dicembre 1958

L’anno 1958, addì 16 del mese di dicembre, tra l’Associazione Generale dei Commercianti e Rappresentanti della provincia di Napoli […], la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati Filcea […], il Sindacato Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio Cisl […], l’Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali (Uidac) aderente alla Uil […], l'Unione Provinciale della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali dei Lavoratori (Settore Commercio) […], si è stipulato il presente Contratto integrativo al Contratto nazionale di lavoro da valere a decorrere dal 1° gennaio 1959 per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Napoli, con esclusione dei dipendenti da aziende grossiste di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici, del personale dipendente da alberghi diurni, del personale dipendente da panificatori, alberghi, pensioni, locande, case di cura, pubblici esercizi (caffè, bar, pasticcerie), dipendenti stagionali da aziende esercenti il commercio all’ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari, da aziende installatrici di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, spedizionieri. 

Titolo II Commissione paritetica per l’esame e la risoluzione delle controversie
Art. 1.

La Commissione paritetica composta da quattro rappresentanti dai datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori, ha funzione di derimere in via conciliativa tutte le controversie per la applicazione delle leggi e dei contratti di lavoro che sorgeranno presso le aziende nelle quali non sia stata costituita la Commissione interna, nonché quelle controversie non risolte in sede aziendale dalla commissione interna e segnalate da questa.

Art. 3. - Rapporto numerico.
Per quanto concerne il rapporto numerico tra commessi e aiuto commessi di cui all’art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, in ogni negozio non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerando tale anche il datore di lavoro - ed in sua vece un suo familiare - o il capo reparto che adempia, normalmente alle mansioni proprie del commesso.
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
E tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano solo uno o due lavoratori alle proprie dipendenze.

Art. 6. - Interruzione pomeridiana del lavoro.
L’interruzione pomeridiana del lavoro non potrà essere inferiore alle due ore giornaliere, salvo speciali deroghe già concordate o da concordare per particolari categorie.

Art. 8.
Per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, l’orario di lavoro normale è di nove ore, salvo le eccezioni della legge 30 luglio 1951, n. 760 (Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1951, n. 208) e con riserva degli accertamenti previsti dalle norme in vigore.

Dichiarazione a verbale:
L’Associazione generale dei commercianti e rappresentanti della provincia di Napoli fa presente che i minimi tabellari stabiliti col presente accordo non potranno essere applicati ai lavoratori dipendenti dalle aziende di generi alimentari al dettaglio e dalle macellerie, in quanto le rispettive Associazioni Provinciali Sindacali degli esercenti di vendita di generi alimentari al dettaglio e macellerie, per quanto aderenti alla Associazione generale dei commercianti, conservano la loro autonomia sindacale.
A seguito di quanto sopra dichiarato le Associazioni sindacali dei lavoratori, pur riconoscendo la facoltà alle categorie degli esercenti alimentaristi al dettaglio e macellerie di stipulare retribuzioni distinte per i propri settori merceologici, così come previsto dal penultimo comma dell’art. 81 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958, precisano che qualora le predette categorie non procederanno alla determinazione delle retribuzioni nel termine massimo di tre mesi dalla stipula del presente accordo, la questione sarà demandata alla Commissione paritetica nazionale.