Regione Lombardia
Decreto 4 marzo 2014, n. 1785
Identificativo Atto n. 130
Direzione Generale Salute
Trasmissione informatizzata della notifica e del piano per i lavori di bonifica dei manufatti contenenti amianto (artt. 250 e 256 d.lgs 81/08) e delle relazioni annuali (art. 9 l. 257/92).

IL DIRETTORE GENERALE SALUTE

VISTO il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare:
• art. 246 che individua quale campo di applicazione del decreto, fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate;
• art. 250 commi 1 e 2 che dispone che il datore di lavoro presenti una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio che comprenda almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
• art. 250 comma 4 che dispone che il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettui una nuova notifica;
• art. 256 commi 2, 3 e 4 che dispone che il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predisponga un piano di lavoro che preveda le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno, ed in particolare informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori “, data di inizio” e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
j) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
• art. 256 comma 5 che dispone che copia del piano di lavoro sia inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori e che l’obbligo del preavviso di trenta giorni non si applichi nei casi di urgenza, ipotesi in cui, oltre alla data di inizio, il datore di lavoro fornisce indicazione dell’orario di inizio delle attività;
• art. 54 che dispone che la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto legislativo possa avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi;
VISTA la L. 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” che all’art. 9 prevede l'obbligo per le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi o che svolgono attività di bonifica, detenzione, trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto, di inoltrare annualmente alla Regione e alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio, nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività' dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
VISTA la l.r. 29 settembre 2003, n. 17 e succ. mod. che all’art. 5 comma 3 dispone che le suddette imprese inviino alle ASL nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all’ASL nel cui territorio ha sede l’unità produttiva, la relazione di cui all’art. 9 L. 27 marzo 1992, n. 257;
CONSIDERATO che il contenuto di tale relazione è stato codificato dal Gruppo di Studio Amianto del Ministero della Salute in data 20/07/2010, "Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto";
VISTA la dgr IX/3913 del 6 agosto 2012 “Attività inerenti la messa a sistema delle fonti d’informazione sulla presenza di amianto in Lombardia finalizzata al monitoraggio della relativa bonifica” che - in analogia al servizio on-line di comunicazione dell’avvio di cantiere da parte del committente (art. 99 D.lgs. 81/08), funzionale alla costruzione dell’archivio dei cantieri aperti in Lombardia (Ge.CA. www.previmpresa.servizirl/cantieri/) - dispone l’avvio di nuovi servizi telematici che consentano al datore di lavoro dell’impresa esercente attività di bonifica di trasmettere all’ASL:
- il piano per i lavori di demolizione o di rimozione cui il manufatto in amianto sarà sottoposto (artt. 250 e 256 DLgs 81/08);
- la relazione annuale che descrive a consuntivo le attività di bonifica realizzate (art. 9 L. 257/92);
CONSIDERATO che, a tale fine, la UO Governo della Prevenzione ha commissionato a Lombardia Informatica S.p.A., nell’ambito del Sistema Informativo della Prevenzione I.M.Pre.S@ (acronimo di Informatizzazione e Monitoraggio Prevenzione Sanitaria), l’applicativo Ge.M.A. (acronimo di Gestione Manufatti in Amianto) funzionale:
• ai datori di lavoro delle imprese esercenti attività di bonifica amianto alla trasmissione informatizzata delle notifiche e dei piani di lavoro (artt. 250 e 256 DLgs 81/08) e delle relazioni annuali (art. 9 L. 257/92). In particolare, l’invio telematico da parte del datore di lavoro dei dati previsti per le notifiche e per i piani di lavoro alimenta, senza soluzioni di continuità, la composizione informatica della relazione annuale per un facile assolvimento dell'obbligo di trasmissione posto a suo carico;
• alle ASL territorialmente competenti alla fruizione del patrimonio informativo in tema amianto a vantaggio di una efficiente attività di controllo a tutela dei lavoratori addetti ad attività di bonifica amianto;
CONSIDERATO che il flusso informativo è coerente con le disposizioni regionali introdotte, sin dall’emanazione della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1, ora confluita nella l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”, in materia di semplificazione amministrativa nei rapporti con il cittadino;
VISTI:
• la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/3 del 20.3.2013 “Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, Incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento Organizzativo - X Legislatura”;
• il DDG n. 4048 del 15.5.2013 con il quale il Direttore Generale della D.G. Salute avoca a sé la firma dei provvedimenti particolarmente complessi e/o che impegnino e/o liquidino importi superiori ad Euro 5.164.569,00;

DECRETA

1. Di disporre che la trasmissione delle notifiche e dei piani di lavoro (artt. 250 e 256 DLgs 81/08) e della relazione annuale delle attività di bonifica realizzate (art. 9 L. 257/92) da parte del datore di lavoro dell’impresa esercente attività di bonifica all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, avvenga, nei casi previsti dalla norma di legge, mediante il sistema informatizzato.
2. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it dal quale sarà possibile accedere all’indirizzo internet per l’invio delle notifiche, dei piani di lavoro e delle relazioni annuali.
3. Di rendere disponibile il servizio telematico per l’invio delle notifiche e dei piani di lavoro dalla data di pubblicazione del presente decreto.
4. Di stabilire che dal 1° aprile c.a. le notifiche e i piani di lavoro debbano essere inviati unicamente in via telematica.
5. Di rendere disponibile il servizio telematico per l’invio delle relazioni annuali dal 1 gennaio 2015.
6. Di stabilire che la relazione annuale ex art. 9 L. 257/92 concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, relativa alle attività realizzate nell’anno 2014, debba essere inviata telematicamente a partire dall’anno 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi


Fonte: sanita.regione.lombardia.it