Tipologia: CCNL
Data firma: 31 gennaio 1991
Validità: 01.02.1991 - 31.08.1994
Parti: Assocemento, Intersind, Asap e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Fnc-Cisnal, Failclea-Confail
Settori: Edilizia, Cemento, fibrocemento, calce e gesso, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa al CCNL 31 gennaio 1991
Disciplina generale
Sistema di informazione su investimenti e occupazione
A) Per i settori cemento e fibro-cemento
B) Per i settori calce e gesso
C) Per tutti i settori
Allegato 1
Aree regionali e/o interregionali di cui al punto 2), sezione A, del sistema di informazione su investimenti e occupazione
Settore cemento
Settore fibrocemento
Nota a verbale
Allegato 2
Aree interregionali di cui al punto 2), sezione B, del sistema di informazione su investimenti e occupazione
Settore calce
Settore gesso
Nota a verbale
Disciplina comune
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Classificazione del personale.
Dichiarazione a verbale
A) Declaratorie e profili
Gruppo A Super
Gruppo A
Gruppo B
Gruppo C Super
Gruppo C
Gruppo D
Gruppo E
Gruppo F
B) Quadri
Art. 6. - Orario di lavoro.
1) Orario di lavoro settimanale
Chiarimenti a verbale
2) Flessibilità
3) Riduzione dell'orario di lavoro
Chiarimenti a verbale
4) Trattamento festività soppresse
Art. 7. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Chiarimento a verbale
Art. 8. - Contratto a termine.
Art. 9. - Lavoro a tempo parziale.
Art. 10. - Determinazione quote orarie.
Art. 11. - Aumenti retributivi e minimi tabellari contrattuali.
Art. 12. - Indennità di contingenza.
Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità.
Disposizioni transitorie
Norma comune ai precedenti punti a), b), c)
Norma transitoria
Art. 14. - Passaggi di qualifica.
Art. 15. - Premio di produzione.
Parte A
Parte B
Dichiarazione a verbale
Nota a verbale per le aziende associate all'Intersind
Art. 16. - Mensa.
Nota a verbale
Art. 17. – 13a mensilità o gratifica natalizia.
Chiarimento a verbale
Art. 18. - Trattamento di fine rapporto.
Settore cemento e lavorazioni promiscue
Settori fibro-cemento, calce e gesso
Chiarimento a verbale
Norma transitoria
Art. 19. - Indennità zona malarica.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Malattia ed infortunio non sul lavoro.
Chiarimenti a verbale
Art. 22. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 23. - Gravidanza e puerperio.
Art. 24. - Assenze.
Art. 25. - Permessi.
Art. 26. - Trasferimenti.
Nota a verbale
Art. 27. - Caso di morte del lavoratore.
Art. 28. - Trapasso - Trasformazione – Cessazione o fallimento di Azienda.
Art. 29. - Assemblea.
Art. 30. - Istituti di Patronato
Art. 31. - Consiglio di fabbrica.
Dichiarazione a verbale
Dichiarazione a verbale da valere per le industrie della calce e del gesso
Art. 32. - Appalti.
Art. 33. - Igiene sul lavoro, pronto soccorso e prevenzione infortuni.
Art. 34. - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori.
Nota a verbale n. 1
Nota a verbale n. 2
Nota a verbale n. 3
Norma transitoria
Allegato all'art. 34
Valori limite d'esposizione a sostanze inquinanti negli ambienti di lavoro e norme di comportamento per le lavorazioni in amianto-cemento
Dichiarazione a verbale
Art. 35. - Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali.
A) Per le aziende private
Chiarimento a verbale
B) Per le aziende a partecipazione statale
Art. 36. - Lavoratori studenti - Diritto allo studio.
1) Lavoratori studenti
2) Diritto allo studio
Art. 37. - Affissioni.
Art. 38. - Versamento dei contributi sindacali.
Dichiarazione a verbale
Art. 39. - Accordi interconfederali.
Art. 40. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 41. - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 42. - Reclami e controversie.
Art. 43. - Relazioni aziendali e conflittualità.
  Art. 44. - Fondo di solidarietà.
Art. 45. - Dichiarazione delle parti stipulanti.
Art. 46. - Prestazioni integrative.
Art. 47. - Tutela tossicodipendenti e loro familiari.
Art. 48. - Azioni positive per le pari opportunità.
Art. 49. - Decorrenza e durata.
Allegato n. 1
Tabella dei minimi mensili contrattuali
Allegato n. 2
Erogazione annua preferiale
Disciplina speciale
Parte I
Soggetti destinatari della parte prima disciplina speciale
Art. 50. - Periodo di Prova.
Art. 51. - Apprendistato.
Periodo di prova
Durata del tirocinio
Documentazione dei titoli
Retribuzione dell'apprendista
Art. 52. - Passaggio di mansioni.
Chiarimento a verbale
Art. 53. - Mansioni promiscue.
Art. 54. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 55. - Interruzioni di lavoro.
Art. 56. - Riduzione di lavoro.
Art. 57. - Recuperi.
Art. 58. - Giorni festivi.
Art. 59. - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
Dichiarazione a verbale
Art. 60. - Lavoro a turni.
Art. 61. - Modalità per la mensilizzazione.
Chiarimento a verbale
Art. 62. - Cottimi.
Art. 63. - Lavori pesanti e disagiati.
A) Cemento, fibro-cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce e gesso)
Chiarimento a verbale
B) Calce e gesso
Chiarimento a verbale
Nota a verbale
Art. 64. - Pagamento delle competenze.
Art. 65. - Interruzione di anzianità.
Art. 66. - Trasferte.
Art. 67. - Entrata e uscita dallo stabilimento.
Art. 68. - Ferie.
Art. 69. - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Chiarimento a verbale
Art. 70. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 71. - Multe e sospensioni.
Art. 72. - Licenziamento per mancanze.
Art. 73. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 74. - Certificato di lavoro.
Art. 75. - Conservazione utensili.
Art. 76. - Visite d'inventario e di controllo.
Parte II
Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
Art. 77. - Periodo di prova.
Art. 78. - Cambiamento di mansioni.
Art. 79. - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 80. - Giorni festivi.
Art. 81. - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
Art. 82. - Lavoro a turni.
Art. 83. - Indennità varie.
Indennità di sottosuolo
Indennità di testimonianza
Lavori pesanti e disagiati
Chiarimento a verbale
Nota a verbale
Art. 84. - Pagamento delle competenze.
Art. 85. - Premio di anzianità.
Art. 86. - Trasferte.
Art. 87. - Ferie.
Art. 88. - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Chiarimento a verbale
Art. 89. - Aspettativa.
Art. 90. - Alloggio e vestiario.
Art. 91. - Norme aziendali.
Art. 92. - Doveri del lavoratore.
Art. 93. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 94. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Parte III
Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
Art. 96. - Periodo di prova.
Art. 97. - Lavoratori laureati e diplomati.
Art. 98. - Lavoratori con funzioni direttive.
Art. 99. - Mutamento di mansioni.
Art. 100. - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 101. - Giorni festivi.
Art. 102. - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
Norma transitoria
Art. 103. - Indennità varie.
Indennità di cassa
Indennità di sottosuolo
Indennità macchine elettrocontabili
Indennità di testimonianza
Prestazione mezzo di trasporto
Art. 104. - Pagamento delle competenze.
Art. 105. - Premio di anzianità.
Chiarimento a verbale
Art. 106. - Trasferte.
Art. 107. - Ferie.
Art. 108. - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Chiarimento a verbale
Art. 109. - Aspettativa.
Art. 110. - Previdenza.
Art. 111. - Provvidenze varie.
Art. 112. - Alloggio e vestiario.
Art. 113. - Norme aziendali - Regolamento interno.
Art. 114. - Doveri del lavoratore.
Art. 115. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 116. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 117. - Certificato di servizio.
Appendici
TLV per sostanze chimiche negli ambienti di lavoro adottati dall'ACGIH per il 1989-90
Note per sostanze chimiche e polveri
Appendici adottate
Giorni festivi
Legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive (G.U. n. 124 del 31 maggio 1949).
Legge 31 marzo 1954, n. 90. - Modificazioni alla legge 27 maggio 1949 n. 260, sulle ricorrenze festive (G.U. n. 92 del 22 aprile 1954).
Legge 5 marzo 1977 n. 54. - Disposizioni in materia di giorni festivi (G.U. n. 63 del 7 marzo 1977).
DPR 28 dicembre 1985, n. 792. - Disposizioni in materia di giorni festivi (G.U. n. 306 del 31 dicembre 1985).
Igiene e lavoro
DPR 19 marzo 1956, n. 303. - Norme generali per l'igiene del lavoro (stralcio) (Suppl. ord. alla G.U. n. 105 del 30 aprile 1956).
Trattamento di fine rapporto
Legge 29 maggio 1982, n. 297. - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica (G.U. n. 147 del 31 maggio 1982).
Legge 26 settembre 1985, n. 482. - Disciplina del trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto (G.U. n. 230 del 30 settembre 1985).
Orario di lavoro
RDL 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura (G.U. n. 84 del 10 aprile 1923), convertito in legge con L. 17 aprile 1925, n. 473 (G.U. n. 104 del 5 maggio 1925).
Regolamento per l'applicazione del RDL 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali, approvato con RD 10 settembre 1923, n. 1955(G.U. n. 228 del 28 settembre 1923).
Tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro, approvata con RD 10 settembre 1923, n. 1955 (G.U. n. 228 del 28 settembre 1923).
Tabella indicante le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali, è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali per i periodi per ciascuna industria determinati (art. 4 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, ed art. 8 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955).
Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall’art. 1 del RDL 15 marzo 1923, n. 692, approvata con RD 6 dicembre 1923, n. 2657 (G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923).
Lavoro a tempo parziale
Legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali (stralcio) (G.U. n. 351 del 22 dicembre 1984).
Quadri
Legge 13 maggio 1985, n. 190. - Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (G.U. n. 115 del 17 maggio 1985).

Addì, 31 gennaio1991 tra l'Associazione dell'industria italiana del cemento, del fibrocemento e dei materiali compositi a matrice cementizia, della calce e suoi derivati e del gesso e relativi manufatti[…] con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende[…] e con l'intervento della Confederazione generale dell'industria italiana[…]; l'Associazione sindacale Intersind[…] con la partecipazione, [della] Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A.[…]; l'Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale (Asap)[…], con la partecipazione di una delegazione industriale […]; e la Federazione nazionale lavoratori edili, affini e del legno (Feneal), aderente alla Uil[…]; la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (Filca), aderente alla Cisl[…]; la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive Fillea Costruzioni e Legno aderente alla Cgil[…].
[…]
e la Federazione nazionale costruzioni (Cisnal)[…] con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori Cisnal […].
[…]
e la Federazione autonoma italiana lavoratori del cemento, legno, edilizia ed affini (Failclea-Confail) […] e con l'assistenza della Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail)[…].

Contratto nazionale di lavoro 31 gennaio 1991 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, del fibrocemento e dei materiali compositi a base cementizia, della calce e suoi derivati, e del gesso e relativi manufatti, nonché la produzione promiscua di cemento, calce e gesso

Premessa al CCNL 31 gennaio 1991
1) Il presente contratto fissa l'ambito di contrattazione a livello aziendale,[…]
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle Aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall'altro l'Organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l'intervento delle Organizzazioni nazionali e salvo quant'altro previsto dal presente contratto per l'intervento del Consiglio di fabbrica.
[…]
4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle Aziende che producono cemento, fibrocemento e materiali compositi a matrice cementizia, calce e suoi derivati (es.: premiscelati, malte, ecc.), gesso e relativi manufatti, nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.
Per la Federazione nazionale costruzioni (Cisnal) il suddetto punto 4) è sostituito dal seguente:
« Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle Aziende che producono cemento, fibrocemento e materiali compositi a matrice cementizia, calce e suoi derivati (es.: premiscelati, malte, ecc.), gesso e relativi manufatti, nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, con la sola esclusione dell'art. 31 relativo al Consiglio di fabbrica.
Di conseguenza in tutti gli articoli del presente contratto, nei quali si fa riferimento al Consiglio di fabbrica, questo si deve intendere sostituito dalla "Rappresentanza sindacale aziendale" prevista e regolamentata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 ».

Disciplina generale
Sistema di informazione su investimenti e occupazione
Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono di attuare un sistema di informazioni per le materie e secondo le modalità di cui ai successivi punti.
Le parti, condividendo gli obiettivi indicati negli Accordi interconfederali 8 maggio 1986 e 25 gennaio 1990 per l'Assocemento e 21 febbraio 1990 per l'Intersind e l'Asap, e ravvisando di comune interesse lo sviluppo di un sistema armonico di relazioni industriali, esprimono il loro intendimento di accrescere lo scambio di conoscenze sullo stato, gli andamenti e le prospettive dei settori del cemento, del fibrocemento, della calce e del gesso, attraverso i dati da esse forniti e quelli acquisiti da enti pubblici competenti a rilevarli, concernenti:
A) Per i settori cemento e fibro-cemento
1. La realtà strutturale; l'andamento del mercato nazionale articolato per grandi aree territoriali omogenee; l'andamento delle importazioni e delle esportazioni; gli investimenti complessivi previsti, riguardanti significativi ampliamenti o trasformazione degli impianti esistenti, nuovi insediamenti industriali e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche; l'andamento dell'occupazione complessiva, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile; l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale nascenti da specifiche norme comunitarie e nazionali; i problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari con riferimento alle norme di legge che li riguardano.
I dati sopraindicati saranno oggetto di valutazioni autonome delle parti stipulanti nel corso di apposito incontro a livello nazionale, che di norma avverrà annualmente o a richiesta di una delle parti in presenza di riconosciute obiettive necessità di carattere generale.
Nel corso di tale incontro le Associazioni imprenditoriali illustreranno sia i problemi dell'approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge in materia estrattiva e della loro applicazione in sede amministrativa, sia le prospettive produttive dei settori rappresentati e indicheranno le eventuali implicazioni degli investimenti previsti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
In occasione dello stesso incontro o in altro successivo, stabilito di comune accordo, sulla base dei dati raccolti le parti potranno ricercare valutazioni comuni su singoli temi oggetto dell'informativa e svolgere specifici approfondimenti.
2. Di norma annualmente le Associazioni imprenditoriali competenti porteranno a conoscenza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, per le aree regionali ed interregionali indicate nell'allegato 1, l'andamento della produzione e del mercato, la occupazione complessiva in ciascuno dei settori, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali, illustrando le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche, con specifico riferimento alle aree regionali ed interregionali interessate. In tale occasione saranno fornite informazioni, riferite alle sopraddette aree, in merito a situazioni di crisi, a eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e ad implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava. Saranno inoltre fornite informazioni su eventuali processi di mobilità.
I dati sopraindicati saranno oggetto di valutazioni autonomie delle parti stipulanti nel corso del predetto incontro a livello regionale o interregionale.
Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti ad un'unica società l'informativa regionale sarà assorbita da quella prevista nei successivi punti 3) e 4).
3. Di norma annualmente i gruppi industriali dei settori rappresentati intendendo per gruppo Aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero Aziende che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la Sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti, eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sulla distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai) e per sesso, sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario e dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria.
I gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva; su iniziative formative, nonché sulle linee generali di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva.
Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, ai singoli Consigli di fabbrica per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
4. Di norma annualmente le direzioni delle Aziende significative intendendosi per tali quelle che, avendo notevole peso produttivo e rilevante incidenza nei settori in cui operano, occupino più di 80 dipendenti che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, al Consiglio di fabbrica nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria.
Le direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
B) Per i settori calce e gesso
1. La realtà strutturale dell'intero comparto e le prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati, significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, le previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
I dati sopraindicati saranno oggetto di valutazione autonoma delle parti stipulanti nel corso di apposito incontro a livello nazionale che di norma avverrà annualmente o a richiesta di una delle parti in presenza di riconosciute obiettive necessità di carattere generale.
In occasione dello stesso incontro o in altro successivo, stabilito di comune accordo, sulla base dei dati raccolti le parti potranno ricercare valutazioni comuni su specifici temi oggetto dell'informativa.
2. Di norma annualmente l'Assocemento porterà a conoscenza delle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori su richiesta delle stesse, in apposito incontro da tenersi presso la sede dell'Assocemento, per le aree interregionali aventi notevole peso produttivo e significativa incidenza nell'ambito dei settori interessati e di cui all'allegato 2, le stesse informazioni di cui al precedente capoverso con specifico riferimento alle aree geografiche interessate.
I dati sopraindicati saranno oggetto di valutazioni autonome delle parti stipulanti nel corso del predetto incontro a livello interregionale.
C) Per tutti i settori
Le Associazioni nazionali contraenti si incontreranno entro il 30 giugno 1992 per valutare, in vista dei negoziati per il rinnovo del premio di produzione, le compatibilità in relazione all'andamento dei settori cui il presente contratto si riferisce e al complessivo quadro economico nazionale.

Allegato 1
Aree regionali e/o interregionali di cui al punto 2), sezione A, del sistema di informazione su investimenti e occupazione:

Settore cemento:
Tutte le regioni, fatto salvo quanto previsto all'ultimo alinea del punto 2), sezione A.
Settore fibrocemento:
1) Piemonte - Lombardia - Emilia-Romagna;
2) Toscana - Marche - Campania;
3) Puglia - Sicilia - Sardegna.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la definizione per il settore del fibrocemento delle aree di cui sopra tiene conto della dislocazione delle unità produttive esistenti. Ove tale situazione dovesse modificarsi, le parti si incontreranno per un riesame della materia.

Allegato 2
Aree interregionali di cui al punto 2), sezione B, del sistema di informazione su investimenti e occupazione:

Settore calce:
1) Piemonte - Liguria;
2) Lombardia - Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige;
3) Emilia-Romagna - Toscana - Umbria - Marche;
4) Lazio - Puglia - Sicilia - Sardegna - Molise.
Settore gesso:
1) Piemonte - Lombardia - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige
Emilia-Romagna;
2) Toscana - Marche - Abruzzo - Sicilia.
Nota a verbale
Nelle regioni sopra non menzionate non si registrano, allo stato attuale, stabilimenti di Aziende aderenti all'Assocemento. Qualora tale situazione dovesse modificarsi, le regioni interessate si riterranno ricomprese nelle aree interregionali limitrofe a quelle sopra definite.

Disciplina comune
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, ferme restando le eccezioni di legge e le norme della legge 9-12-1977, n. 903.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro al personale femminile nei giorni festivi.

Art. 4. - Visita medica.
É in facoltà dell'Azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5. - Classificazione del personale.
Dichiarazione a verbale
Le parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori anche al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale anche attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.
[…]
A) Declaratorie e profili
Gruppo A Super
Declaratoria
Appartengono a questo gruppo i lavoratori che, possedendo tutte le caratteristiche indicate nella declaratoria del Gruppo A nonché notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni ed adeguata preparazione teorica, sono preposti, in Azienda di adeguate dimensioni, ad attività di coordinamento di più servizi o uffici o enti produttivi fondamentali dell'Azienda ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali o svolgono, in dette Aziende, attività di alta professionalità e importanza, per il perseguimento degli stessi fini.
Gruppo A
Declaratoria
Lavoratori di concetto con funzioni direttive o che, comunque, svolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità con facoltà decisionale e di iniziativa nell'organizzazione del lavoro e per il buon andamento di determinate attività aziendali. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale e di approfondita e comprovata esperienza nel campo della propria attività.
Gruppo B
1a Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono mansioni richiedenti una certa iniziativa e una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di comprovata esperienza nel campo della propria attività.
2a Declaratoria
Lavoratori addetti al coordinamento, alla guida ed al controllo operativo con facoltà di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute e responsabilità di squadre di lavoratori appartenenti a gruppi inferiori di inquadramento. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di comprovata esperienza nel campo della propria attività.
Gruppo C Super
1a Declaratoria
Lavoratori che, alle dipendenze di appartenenti a gruppi di inquadramento superiore, svolgono mansioni richiedenti specifica e approfondita preparazione professionale e prolungata esperienza di lavoro.
2a Declaratoria
Lavoratori preposti alla guida ed al controllo di gruppi di lavoratori appartenenti a livelli inferiori di inquadramento, in possesso di elevata competenza tecnico-pratica con prolungata esperienza di lavoro.
3a Declaratoria
Appartengono a questa categoria lavoratori che, in piena autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono, su impianti ed attrezzature di particolare complessità, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà la cui esecuzione richiede approfondite conoscenze teoriche unitamente a prolungata e comprovata esperienza di lavoro.
Gruppo C
1a Declaratoria
Lavoratori che, alle dipendenze di appartenenti a gruppi di inquadramento superiori, svolgono mansioni richiedenti specifica preparazione professionale ed adeguata esperienza di lavoro.
2a Declaratoria
Lavoratori preposti alla guida e al controllo di gruppi di lavoratori appartenenti a livelli inferiori di inquadramento. Sono in possesso di adeguata competenza tecnico-pratica.
3a Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono, su impianti od attrezzature complessi, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienza di lavoro.
Gruppo D
1a Declaratoria
Lavoratori che esplicano la loro attività alle dipendenze di lavoratori appartenenti a gruppi di inquadramento superiori svolgendo mansioni che richiedono capacità pratiche e preparazione professionale.
2a Declaratoria
Lavoratori che compiono a regola d'arte lavori od operazioni delicati e complessi la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e comprovate capacità pratiche comunque acquisite.
Gruppo E
1a Declaratoria
Lavoratori di ufficio che svolgono mansioni per le quali sono richieste una generica conoscenza professionale e pratica di ufficio.
2a Declaratoria
Lavoratori che effettuano lavori od operazioni per i quali sono richieste specifica capacità o pratica di mestiere, nonché generiche conoscenze tecniche comunque acquisite.
Gruppo F
Declaratoria
Lavoratori che svolgono mansioni di semplice manualità per le quali sono richieste generiche capacità operative.

Art. 6. - Orario di lavoro.
1) Orario di lavoro settimanale
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l'eventuale ricorso ai casi di lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica.
[…]
Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
L'Azienda fornirà mensilmente al Consiglio di fabbrica il numero globale delle ore supplementari e/o straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.
[…]
2) Flessibilità
Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro supplementare e straordinario e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la osservanza delle norme suddette.
A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e dell'energia, l'Azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica. Le modalità di attuazione verranno esaminate con il C.d.F..
Per la effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico-produttive devono effettuarsi oltre l'orario normale di lavoro, è data facoltà all'Azienda di superare l'orario contrattuale giornaliero e settimanale, nel rispetto delle norme di legge. Per tali lavori l'Azienda farà periodiche comunicazioni al C.d.F..

Art. 7. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
[…]
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centrosud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
Pertanto per il lavoro effettuato entro i limiti di cui sopra non si farà luogo all'applicazione delle norme previste ai commi 3 e 4 degli articoli 59,81 e 102 (lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno) riguardanti la regolamentazione degli operai, intermedi ed impiegati.
[…]

Art. 19. - Indennità zona malarica.
Al lavoratore destinato o trasferito dall'Azienda da zona non malarica in zona malarica - riconosciuta come tale in ciascuna provincia dalle competenti autorità - la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali competenti.

Art. 23. - Gravidanza e puerperio.
Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive modifiche (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, legge 9-12-1977, n. 903).

Art. 31. - Consiglio di fabbrica(1).
1) Le Aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la Rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
2) Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 15 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica, tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
Nell'esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
3) Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte/anno di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva al 1 gennaio di ciascun anno.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali, a norma dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 19 (Rappresentanza sindacale aziendale) parte comune del CCNL 2 dicembre 1969, nonché quelli sin ora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore, di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell'ipotesi prevista al precedente punto 2).
[…]
(1) Il presente articolo non è valido per i lavoratori aderenti alla Cisnal secondo quanto previsto dalla nota al punto 4) della Premessa al presente contratto.

Art. 32. - Appalti.
Le parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbano rigorosamente rispecchiare le norme di legge.
In particolare le Aziende si impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest'ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
Le Aziende informeranno periodicamente e possibilmente ogni quattro mesi, per iscritto, i C.d.F. sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta dei C.d.F. sarà effettuato un incontro per l'esame della materia.
Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.
Le Aziende informeranno i Consigli di fabbrica sulle date di scadenza dei contratti di appalto.

Art. 33. - Igiene sul lavoro, pronto soccorso e prevenzione infortuni.
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, nonché all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In particolare, per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l'approvvigionamento di acqua potabile negli stabilimenti, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli artt. 26, 36, 38 e 40 delle norme generali per l'igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato in appendice al presente contratto.
Il materiale sanitario in dotazione allo stabilimento sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che all'occorrenza sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l'uso del materiale sanitario.

Art. 34. - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, e dall'art. 24, parag. 14, della legge 23-12-1978, n. 833 « Istituzione del servizio sanitario nazionale ». Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell'emanazione del Testo unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato al presente articolo (vedi pag. 63).
Le parti stesse, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto segue.
Potrà essere affidata ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 14 della legge 23-12-1978,n 833, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica la rilevazione dei fattori di nocività ed insalubrità.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica sono a carico dell'Azienda.
Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
Ai fini dei controlli e delle iniziative di miglioramento di competenza delle RSA, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 300/1970 e della legge n. 833/1978, il C.d.F. presenzierà, con proprio rappresentante interno, alle rilevazioni di cui al 3° comma nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici.
In condizioni di normalità le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni della precedente rilevazione per le posizioni significative di lavoro verificate con il C.d.F..
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati di cui ai registri dei dati ambientali e biostatistici e degli infortuni, su richiesta del C.d.F., formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le rilevazioni.
I risultati delle rilevazioni ambientali - fermo restando quanto previsto dall'art. 2105 del Codice civile - saranno raccolti in un registro detto dei « Dati ambientali », istituito presso lo stabilimento, conservato dalla Direzione e a disposizione del Consiglio di fabbrica per consultazione.
Viene pure istituito un registro dei « Dati biostatistici » destinato a raccogliere le statistiche afferenti alle assenze, per reparti di lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale. Anche tale registro, cosi come il registro aziendale degli infortuni di cui all'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sarà conservato a cura della Direzione aziendale e resterà a disposizione del Consiglio di fabbrica per consultazione.
In occasione dell'incontro di informativa di gruppo a livello nazionale, le parti esamineranno i risultati degli accertamenti sanitari e ambientali svolti nelle diverse unità produttive anche al fine di valutare la possibilità di pervenire ad una armonizzazione dei criteri seguiti in detti accertamenti.
Le Aziende cureranno che nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, i lavoratori siano edotti dei rischi specifici cui sono esposti e siano informati con iniziative adeguate sulle norme di sicurezza e sui mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nonché del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 recante norme di polizia delle miniere e delle cave.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino l'impiego di una nuova sostanza, le Aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando preventiva informazione al C.d.F. dei mezzi e delle procedure di prevenzione da adottare in relazione al corretto impiego della sostanza stessa se essa comporta potenziali rischi.
Le Aziende, inoltre, forniranno notizie al Consiglio di fabbrica sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al D.P.R. 10 settembre 1985, n. 915.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai commi precedenti del presente articolo, che individuano oggettive situazioni di particolare nocività.
Degli eventuali accertamenti medici specifici, attuati a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali, sarà data notizia al C.d.F..
Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali.
Viene istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'Azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie ed infortunio.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione sono da coordinare con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23-12-1978, n. 833.
Nota a verbale n. 1
A fronte della richiesta delle Organizzazioni dei lavoratori di concedere permessi per la frequenza ad eventuali corsi sulla « Prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro » da parte dei lavoratori delle unità produttive, le Aziende metteranno a disposizione del Consiglio di fabbrica permessi retribuiti secondo le seguenti modalità:
a) 48 ore annue per un lavoratore negli stabilimenti produttivi aventi sino a 99 unità lavorative;
b) 88 ore annue da ripartire tra due lavoratori negli stabilimenti produttivi aventi da 100 a 200 unità lavorative;
c) 128 ore annue da ripartire tra tre lavoratori negli stabilimenti produttivi aventi oltre 200 unità lavorative.
I permessi di cui sopra, ove usufruiti, assorbono, sino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo o ad altro titolo in eccedenza a quanto previsto dall'art. 27 del CCNL 30 aprile 1976.
La richiesta per poter usufruire dei permessi dovrà essere avanzata dalle Organizzazioni sindacali alla Direzione dello stabilimento con almeno 14 giorni di anticipo, con l'indicazione dei nominativi.
Nota a verbale n. 2
Le caratteristiche e le modalità d'uso del registro dei dati ambientali, dei dati biostatistici e del libretto personale sanitario e di rischio già definite con le Organizzazioni sindacali verranno riprodotte in appositi fascicoli a stampa.
Nota a verbale n. 3
Le situazioni già in atto concernenti la presente materia saranno mantenute.
Norma transitoria
Le parti stipulanti, preso atto che per il lavoro svolto su attrezzature munite di videoterminale è stata emanata la Direttiva CEE n. 270 del 29 maggio 1990, esprimono la loro attenzione sull'argomento impegnandosi a realizzare un incontro a livello nazionale per una verifica sulla applicazione della legge di ricezione nell'ordinamento nazionale della predetta Direttiva.
Allegato all'art. 34
Valori limite d'esposizione a sostanze inquinanti negli ambienti di lavoro e norme di comportamento per le lavorazioni in amianto-cemento
1) Le parti concordano di far riferimento in via transitoria e per tutte le sostanze inquinanti, eccettuato l'amianto, ai valori TLV (VLP) adottati dall'American Conference of Governmental Industrial Hygienists per l'anno 1989-90 dichiarando altresì di accettare la traduzione del testo in lingua inglese effettuata a cura dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, così come riportato in appendice n. 1 a pag. 135.
2) Per quanto riguarda l'amianto, in attesa dell'emanazione della normativa nazionale contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro, si adottano i seguenti valori limite:
a) concentrazione delle fibre di crisotilo nell'aria dei luoghi di lavoro:
0,80 fibre per cm3, misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore;
b) concentrazione di crocidolite, amosite o qualunque altra forma di amianto diversa dal crisotilo, sia da sola che in combinazione nell'aria dei luoghi di lavoro:
0,30 fibre per cm3, misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore;
c) concentrazione delle fibre di crisotilo in combinazione con altre forme di fibre di amianto nell'aria dei luoghi di lavoro:
un valore proporzionale calcolato in base ai valori limite di cui alle lettere a) e b), tenuto conto della proporzione di crisotilo e di altre fibre nella miscela.
2.1) Al fine della determinazione dei TLV (VLP), per fibre si intendono tutte le particelle con un rapporto lunghezza/larghezza maggiore o uguale a 3, e che hanno una lunghezza maggiore di 5 micrometri ed una larghezza inferiore a 3 micrometri.
2.2) Si conviene inoltre sulla necessità di adottare un unico metodo di campionamento e conteggio delle fibre di amianto, ed a tal fine le parti concordano di adottare il metodo definito tra numerosi esperti a livello internazionale e noto come « metodo del filtro a membrana » pubblicato dall'Asbestos International Association. Tale metodo viene riprodotto integralmente nell'appendice n. 2 a pag. 177, che costituisce parte integrante del presente CCNL
2.3) Per concorrere al miglioramento delle condizioni ambientali e allo scopo di dare attuazione alle norme di cui alla Direttiva CEE n. 477 del 19 settembre 1983 per le materie che rientrano nella sfera di disponibilità aziendale, le Aziende si impegnano ad attenersi alle seguenti norme di comportamento:
a) è vietato l'uso dell'amianto a spruzzo;
b) i processi lavorativi devono, in linea di massima, essere concepiti in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, la polvere va captata il più vicino possibile al punto di emissione;
c) l'amianto allo stato grezzo dovrà essere conservato e trasportato in appositi imballaggi chiusi;
d) i lavoratori dovranno consumare eventuali pasti in zone particolari onde evitare rischio di contaminazione da polvere di amianto;
e) i lavoratori devono avere a disposizione adeguati indumenti di lavoro o protettivi;
e-1) detti indumenti devono restare all'interno dell'impresa. Qualora l'impresa non provveda al loro lavaggio all'interno dell'impresa stessa, essi possono essere lavati in lavanderie esterne, attrezzate per questo tipo di operazioni, sempreché si provveda al loro trasporto in contenitori chiusi;
e-2) gli indumenti di lavoro o protettivi vanno riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
e-3) l'equipaggiamento protettivo va custodito in locali a tale scopo destinati e va controllato e pulito dopo ogni utilizzazione. In caso di equipaggiamento difettoso, vanno adottate adeguate misure per ripararlo o sostituirlo prima di una nuova utilizzazione;
e-4) i lavoratori devono disporre di impianti igienico-sanitari adeguati, comprendenti docce, possibilmente all'interno di percorsi prestabiliti.
2.4) Le Aziende inoltre adotteranno comportamenti idonei affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni su:
a) i rischi potenziali per la salute dovuti all'esposizione alla polvere di amianto;
b) l'esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica;
c) le norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare;
d) le precauzioni da prendere per l'uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione;
e) le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l'esposizione.
Dichiarazione a verbale
Le O.S.L. prendono atto dei valori limite riportati dalla proposta di modifica della Direttiva n. 477/1983 nell'art. 34 del presente contratto in via di anticipazione rispetto alle determinazioni che saranno assunte in sede legislativa.

Art. 37. - Affissioni.
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle Aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 39. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell'industria italiana, dall'Associazione sindacale Intersind e dall'ASAP con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Disciplina speciale
Parte I
Soggetti destinatari della parte prima disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 3a declaratoria dei Gruppi C Super e C, dalla 2a declaratoria dei Gruppi D ed E e dalla declaratoria del Gruppo F.

Art. 51. - Apprendistato.
Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato, si richiama la legge 19 gennaio 1955, n. 25, modificata con legge 8 luglio 1956, n. 706 e con legge 2 aprile 1968, n. 424.
[…]

Art. 60. - Lavoro a turni.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall'art. 59 (lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:
- 35 per cento per le ore lavorate di notte;
- 5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni);
- 35 per cento per le ore lavorate di giorno nella domenica.
[…]
I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno.
[…]
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo […], l'Azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.

Art. 62. - Cottimi.
Nel caso che l'Azienda ravvisi l'opportunità di adottare il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.
[…]
L'Azienda comunicherà al Consiglio di fabbrica i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
[…]
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura di cui agli ultimi tre commi del presente articolo.
In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al comma quarto potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Azienda ed il Consiglio di fabbrica.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma quarto, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
Resta in facoltà del Consiglio di fabbrica di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
[…]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto al lavoratore sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, il lavoratore dovrà essere retribuito a cottimo.
[…
L'Azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l'Azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all'esame di un organo tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse.
Tale organo ha la facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia ed emetterà la sua decisione entro il più breve tempo possibile.
Nel caso in cui l'organo tecnico non si costituisca entro il termine massimo di un mese o nel caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacali territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15 giorni, alle Associazioni nazionali.

Art. 63. - Lavori pesanti e disagiati.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate.
A) Cemento, fibro-cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce e gesso)
1) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni 9,60%
2) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge 17,85%
3) riparazioni all'interno di forni (non ad elevata temperatura) 6,90%
4) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura 15,10%
5) interventi eseguiti su ciminiere, ponti mobili, scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio 5,50%
6) interventi all'interno di vasche, elevatori, mulini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc 4,15%
7) stivaggio manuale di sacchi di cemento 5,50%
8) operazione manuale di infilasacchi 5,50%
9) montaggio di ponti ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili 3,40%
10) interventi in reparti pompe-Cera o simili in caso di difettoso funzionamento che richieda l'intervento sul corpo macchina 3,40%
11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio 5,50%
12) trasporto clinker, in uscita dai forni, in galleria, in locali chiusi 4,15%
13) manovra di tramogge dei silos in galleria per lo scarico del pietrame 4,15%
14) interventi in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava 6,85%
15) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazioni per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 5,50%
16) manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che presenta le condizioni di cui al punto precedente 5,50%
17) lavori di scarico (cavata) da forni verticali 4,15%
18) lavori di disincrostazione degli scivoli dei forni Lepol e dei forni a sospensione di farina 4,60%
19) lavori all'ingrassaggio e alla lubrificazione dei supporti e dei rulli di rotolamento dei forni 3,40%
20) guardalinee di elettrodotti e di teleferiche 5,50%
Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi l2 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti il 6-7-1983, esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
B) Calce e gesso
a) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni 8,15%
b) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge 12,85%
c) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura 4,75%
d) operazione manuale di infilasacchi 4,75%
e) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio 4,05%
f) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava. 6,75%
g) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria o locali chiusi 3,40%
h) lavori in sottosuolo:
1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, l'indennità è fissata in ragione del 8,15%
2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l'indennità a partire dal 4,05% della paga base verrà fissata dalle Associazioni locali con l'intervento dell'Ispettorato del lavoro dal 4,05% al massimo del 8,15%
i) scarico (cavata) forni verticali non automatici. 3,40%
Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di lavoro e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
Nota a verbale
A fronte di controllo ambientale nei reparti interessati che accerti un livello di TLV (VLP) nei limiti previsti dal punto 2 dell'allegato all'articolo 34, non va corrisposta la percentuale di maggiorazione del 4,15% riferita alle seguenti lavorazioni del settore fibro-cemento:
1) addetti alle miscele di amianto, ai disintegratori, alle olandesi;
2) addetti alla manovra delle tagliatrici per recupero o riduzione di materiali.
L'eventuale applicazione della predetta maggiorazione avverrà con le modalità di cui al 2° comma dell'art. 63.

Art. 69. - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]

Art. 71. - Multe e sospensioni.
Le multe saranno inflitte al lavoratore che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
3) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni, oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni, per disattenzione, al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
6) sia trovato addormentato;
7) introduca bevande alcoliche, senza regolare permesso, nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi colposamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
10) in qualsiasi modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene o al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 72. - Licenziamento per mancanze.
L'Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso (né indennità sostitutiva) nei seguenti casi:
[…]
3) […] danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
[…]
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]

Art. 75. - Conservazione utensili.
Il lavoratore deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai suoi superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
[…]

Parte II
Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 2a declaratoria dei Gruppi B, C Super e C.

Art. 82. - Lavoro a turni.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare la loro opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall'art. 81 (lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno. Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:
- 35 per cento per le ore lavorate di notte;
- 5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni);
- 35 per cento per le ore lavorate di giorno nella domenica.
[…]

Art. 83. - Indennità varie.
Indennità di sottosuolo
Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
- lire 1.900 per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo B;
- lire 1.500 per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo C.
Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
a) riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera 7,50%
b) riparazioni all'interno dei forni 4,80%
c) sorveglianza all'insaccamento 4,15%
d) interventi all'interno di vasche, fosse di elevatori, molini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc. 3,45%
e) sorveglianza su ponti di altezza elevata, montati con canne Innocenti e simili 2,70%
f) riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio. 4,15%
g) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazioni per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 4,80%
Le maggiorazioni di cui al presente punto saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi l2 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
Nota a verbale
A fronte di controllo ambientale nei reparti interessati che accerti un livello di TLP (VLP) nei limiti previsti al punto 2.1. dell'allegato all'art. 34 non va corrisposta la percentuale di maggiorazione del 3,45 per cento riferita alla seguente lavorazione del settore fibro-cemento:
1) addetti al controllo della formazione delle miscele di amianto.
L'eventuale applicazione della predetta maggiorazione avverrà con le modalità di cui al 1° comma.

Art. 88. - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]

Art. 91. - Norme aziendali.
Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal contratto stesso.
[…]

Art. 92. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo di presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell'Azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti, ecc. a lui affidati.
[…]

Parte III
Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla declaratoria dei Gruppi A Super ed A e dalla declaratoria dei Gruppi B, C Super, C, D ed E.

Art. 103. - Indennità varie.
Indennità di sottosuolo
Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
L. 2.300 per i lavoratori di Gruppo A;
L. 1.900 per i lavoratori di Gruppo B;
L. 1.500 per i lavoratori di Gruppo C Super e C.
Indennità macchine elettrocontabili
In considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche e di funzionalità delle macchine elettrocontabili (escluse calcolatrici, elettrocalcolatrici, fatturatrici, macchine da scrivere e simili), sarà concessa ai lavoratori addetti permanentemente alla manovra delle macchine elettrocontabili una indennità pari al 3,45 per cento del minimo tabellare del gruppo di appartenenza.

Art. 112. - Alloggio e vestiario.
[…]
Ai lavoratori tecnici di esercizio che debbono fare uso di speciali indumenti, indispensabilmente inerenti alla natura della loro prestazione, l'Azienda concederà un concorso all'acquisto in misura non inferiore al 50 per cento della spesa, in base ai prezzi correnti degli indumenti stessi. È in facoltà dell'Azienda di provvedere essa stessa all'acquisto e alla distribuzione di tali indumenti, alle condizioni di cui sopra. La spesa sostenuta per l'acquisto dovrà essere in ogni caso documentata.

Art. 113. - Norme aziendali - Regolamento interno.
Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché non contengano limitazione dei diritti derivanti dal contratto stesso e dalle norme legislative in vigore.
[…]

Art. 114. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un Contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo di presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente allo svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell'Azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti, ecc. a lui affidati.
[…]