Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.11.1959 - 28.02.1961
Parti: Federazione Provinciale dei Commercianti, Intersind di Napoli e Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio e Ausiliari e Turismo-Filcea/Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Federazione Provinciale dei Lavoratori addetti al Commercio e ai Servizi Commerciali ed Affini-Fisasca/Cisl, Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio-Fisnalc/Unione Italiana del Lavoro, Sindacato Provinciale Lavoratori dipendenti del Commercio-Cisnal
Settori: Commercio, Palermo

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Riduzioni.
Art. 3. - Indennità di contingenza.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Orario di apertura dei negozi.
Art. 6. - Missioni e trasferimenti.
Art. 7. - Ritenute per vitto e alloggio.
Art. 8. - Retribuzione dei cali, tare e perdite di cottura.
Art. 9. - Commissione paritetica.
Art. 10.
Art. 11. - Durata.
Tabella dell’indennità di Contingenza

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Palermo, 1° ottobre 1959

L’anno 1959 addì 1 del mese di ottobre, in Palermo nella sede della Federazione Provinciale dei Commercianti, tra la Federazione stessa […], assistiti dal […] Segretario Generale della Federazione Provinciale dei Commercianti, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind di Napoli […] e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio e Ausiliari e Turismo (Filcea) […], assistiti da […] Camera Confederale del Lavoro (Cgil), la Federazione Provinciale dei Lavoratori addetti al Commercio e ai Servizi Commerciali ed Affini (Fisasca) […], con l’assistenza […] della Cisl […], la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio (Fisnalc) rappresentata da […] Unione Italiana del Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoratori dipendenti del Commercio [...] e assistito dal […] Segretario sindacale della Cisnal, si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Aziende commerciali stipulato a Roma il 28 giugno 1958 e di conglobamento della retribuzione di cui all’accordo nazionale 28 giugno 1958, da valere nella provincia di Palermo per tutte le categorie di aziende commerciali disciplinate dal precitato Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo di cui all’art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di cui in premessa è fissato in 9 ore giornaliere o 54 settimanali.

Art. 5. - Orario di apertura dei negozi.
Per l’apertura e chiusura dei negozi le parti si rimettono alle disposizioni del decreto prefettizio vigente in materia.

Art. 7. - Ritenute per vitto e alloggio.
Qualora il lavoratore fruisca della corresponsione del vitto e alloggio o del solo vitto le relative trattenute da operare sulla retribuzione non potranno superare le seguenti misure:
[…]
Il vitto dovrà essere buono e soddisfacente, l’alloggio deve rispondere alle norme igieniche e sanitarie in vigore.

Art. 9. - Commissione paritetica.
Le parti stipulanti convengono di costituire una Commissione paritetica composta di n. 3 rappresentanti di datori di lavoro e di n. 3 rappresentanti di lavoratori, avente funzioni di dirimere in via conciliativa le controversie individuali e collettive in ordine all’applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti e accordi di lavoro vigenti.

Art. 10.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui in premessa e le disposizioni di legge.