Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 aprile 1959
Validità: 01.07.1959 - 28.02.1961
Parti: Unione Provinciale dei Commercianti e Unione Provinciale Cisl, Camera Confederale del Lavoro, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Commercio, Siracusa

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche del personale e minimi di retribuzione.
Art. 2. - Retribuzioni degli apprendisti.
Art. 3. - Riduzioni.
Art. 4. - Scala mobile - Contingenza.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Interruzione dell’orario giornaliero di lavoro.
Art. 7. - Determinazione del prezzo della carta, dei cali, delle tare e perdite di cottura.
Art. 8. - Coabitazione - Vitto ed alloggio.
Art. 9. - Costituzione della Commissione provinciale.
Art. 10. - Trattamento di miglior favore.
Art. 11.
Art. 12. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Siracusa, 1 aprile 1959

L’anno 1959, il giorno 1° del mese di aprile, in Siracusa, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. […], tra l’Unione Provinciale dei Commercianti […], e l’Unione Provinciale Cisl […], la Camera Confederale del Lavoro […], l’Unione Italiana del Lavoro […], si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro del 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali, da valere nella provincia di Siracusa.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è stabilita in ore otto giornaliere o quarantotto settimanali, ad eccezione degli addetti a servizi discontinui o di semplice attesa o custodia, di seguito specificati, per i quali resta concordato in ore dieci:
Custodi; guardiani diurni e notturni; portieri; personale addetto alla estinzione degli incendi; fattorini; uscieri ed inservienti; pesatori ed aiuti; magazzinieri ed aiuti; personale addetto ai trasporti; personale addetto al carico e scarico; stallieri ed addetti al governo degli animali da trasporto; Sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro; addetti ai centralini telefonici; commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti; personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi; personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento; addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti); interpreti alle dipendenze di agenzie di viaggio e turismo; ogni altro personale addetto al lavoro discontinuo e di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 6. - Interruzione dell’orario giornaliero di lavoro.
Fermi restando i limiti di durata massima dell’orario, il periodo di interruzione giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di ore due.

Art. 9. - Costituzione della Commissione provinciale.
In applicazione dell’art. 120 del CCNL, si conviene la costituzione di una Commissione paritetica provinciale, formata dai rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali interessate, aventi funzioni di dirimere in via conciliativa tutte le controversie per la applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro, che sorgeranno presso le aziende nelle quali non sia stata costituita la commissione interna, nonché quelle non risolte in sede aziendale dalla commissione interna e da questa segnalate.

Art. 11.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto integrativo provinciale, valgono le norme del CCNL di cui in premessa e le disposizioni di legge.