Tipologia: CCNL
Data firma: 17 aprile 1991
Validità: 01.03.1991 - 31.12.1994
Parti: Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Costruzioni e affini, PMI
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Dichiarazione a verbale
Osservatorio nazionale e osservatori regionali
Sistema di informazione
Mobilità e mercato del lavoro
Nota a verbale
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzione e documenti
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Mansioni promiscue
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia
Art. 7 - Riposo settimanale
Art. 8 - Soste di lavoro
Art. 9 - Sospensioni e riduzioni del lavoro
Dichiarazione comune
Art. 10 - Recuperi
Art. 11 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 12 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Dichiarazione a verbale
Art. 13 - Lavoro a cottimo
Art. 14 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Art. 15 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Chiarimento a verbale
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Gratifica natalizia
Art. 18 - Festività
Art. 19 - Accantonamenti presso la Edilcassa
Chiarimento a verbale
Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati
Gruppo A) - lavori vari
Gruppo B) - Lavori in galleria
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Gruppo D) - Lavori marittimi
Gruppo E) Costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Art. 22 - Trasferta
Art. 23 - Trasferimento
Art. 24 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Art. 25 - Elementi della retribuzione
Art. 26 - Modalità di pagamento
Art. 27 - Trattamento in caso di malattia
Art. 28 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Norme comuni
Art. 29 - Congedo matrimoniale
Art. 30 - Anzianità professionale edile
Dichiarazione a verbale
Art. 31 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
Art. 32 - Obblighi e responsabilità degli autisti
Art. 33 - Preavviso
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto
Art. 35 - Indennità in caso di morte
Art. 36 - Reclami
Art. 37 - Edilcasse
Art. 38 - Quote sindacali
Chiarimento a verbale
Art. 39 - Commissione Tecnica Nazionale
Art. 40 - Accordi locali
Regolamentazione per gli impiegati e i quadri
Art. 41 - Assunzioni
Art. 42 - Periodo di prova
Art. 43 - Orario di lavoro
Art. 44 - Elementi del trattamento economico globale
Art. 45 - Stipendio minimo mensile
Art. 46 - Premio di produzione
Art. 47 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 48 - Aumenti periodici di anzianità
Norme transitorie
Art. 49 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro
Art. 50 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
Art. 51 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 52 - Indennità di zona malarica
Art. 53 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 54 - Lavori fuori zona
Art. 55 - Trasferta
Dichiarazione a verbale
Art. 56 - Trasferimento
Chiarimento a verbale
Chiarimento a verbale
Dichiarazione a verbale
  Art. 57 - Alloggio
Art. 58 - Mutamento di mansioni
Art. 59 - Pagamento della retribuzione
Art. 60 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 61 - Ferie
Chiarimento a verbale
Art. 62 - Tredicesima mensilità
Art. 63 - Premio annuo
Art. 64 - Premio di fedeltà
Art. 65 - Trattamento in caso di malattia
Art. 66 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 67 - Fondo previdenza impiegati
Art. 68 - Prestazioni integrative per impiegati
Art. 69 - Congedo matrimoniale
Art. 70 - Aspettativa
Art. 71 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto
Art. 74 - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
Art. 75 - Certificato di lavoro
Art. 76 - Quote sindacali
Art. 77 - Regolamento speciale per i quadri
Assicurazione
Indennità di funzione
Cambiamento di mansioni
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 - Classificazione dei lavoratori
Quadri
7° Livello
6° Livello
5° Livello
4° Livello
3° Livello
2° Livello
1° Livello
Laureati e diplomati
Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 80 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 81 - Tutela della maternità e della paternità
A) Donne - Tutela e accesso al lavoro
C) Permessi per il padre lavoratore
Art. 82 - Lavoratori invalidi
B) portatori di handicaps
Art. 83 - Lavoratori extracomunitari
Art. 84 - Tossicodipendenza
Art. 85 - Mense aziendali
Nota a verbale
Art. 86 - Alloggiamenti e cucine
Art. 87 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 88 - Sicurezza sul lavoro
A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
B) Formazione professionale per la sicurezza
C) Organizzazione della prevenzione
Art. 89 - Permessi
Art. 90 - Diritto allo studio
Art. 91 - Addestramento professionale
Art. 92 - Disciplina dell'apprendistato
Norma transitoria
Art. 93 - Assenze
Art. 94 - Provvedimenti disciplinari
Art. 95 - Licenziamenti
Art. 96 - Passaggio da operaio a impiegato
Art. 97 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 98 - Rappresentanze sindacali e aziendali - Conciliazione delle controversie
Art. 99 - Assemblee
Art. 100 - Cariche sindacali e pubbliche
Art. 101 - Affissioni
Art. 102 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 103 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Art. 104 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
Art. 105 - Disposizioni generali
Art. 106 - Decorrenza e durata
Art. 107 - Esclusiva di stampa
Allegato A Valori mensili dei minimi di paga base degli operai
Allegato B Stipendi mensili per gli impiegati
Allegato C Regolamento dell'anzianità professionale edile
Norma transitoria
Allegato D Protocollo aggiuntivo sul trattamento di malattia e infortunio
Allegato E Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore.
Allegato F Contenimento dei tempi per il pagamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.

Premessa
1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i comitati di cui al contratto medesimo.
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, comprese quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni edili
- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il cario, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche anche se realizzate in tutto o in parte con impegno di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.;
- Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, esso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum, e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti.
- Demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura.
- Disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Costruzioni idrauliche
- Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- ponti (anche fluviali, e lacuali);
- opere marittime, lacuali, e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito, costruzioni stradali - Ponti e viadotti.
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e gognostiche), sterri, riporti o reinterrati, adattamento o riattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini: terrapieni, ecc..
- Cave di prestito; cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine, fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno o metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale).
- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari. Costruzioni sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti
- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reiterrati od eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perché non è da esse rappresentato.
L'Aniem dichiara che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali, e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente contratto anche ai lavoratori suddetti.

Osservatorio nazionale e osservatori regionali
Le parti firmatarie il presente contratto si impegnano a costituire un osservatorio nazionale. Entrambe convengono che la istituzione di un osservatorio nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente sancito, di tutte le parti firmatarie di contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni.
Detto osservatorio potrà condurre a favore dei propri membri, analisi, ricerche ed elaborazioni relativamente alle dinamiche dei mercati, anche internazionali e\o regionali, nonché acquisire a fini di divulgazione sistematica conoscenza sulle tecnologie, tipologie e materiali da costruzione.
Inoltre, la centralità della spesa pubblica nonché la prossima apertura dei mercati europei, consiglia che l'osservatorio approfondisca e contribuisca con proprie proposte alla messa a punto di una moderna legislazione degli appalti, nonché alla predisposizione di idoneo sistema informativo degli appalti pubblici bandito in ambito comunitario.
Si conviene, inoltre, che le parti firmatarie i diversi contratti, nazionali di lavoro, operanti nel comparto costruzioni, dovranno dar vita ad apposite commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità tecnico-organizzative più opportune per il conseguimento delle finalità convenute.
In tale opera di proposta saranno attentamente considerati, al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi acquisibili da enti paritetici e\o istituiti individuati dalle parti.
Le parti firmatarie, inoltre, ritengono utile e necessario produrre occasioni di confronto e approfondimento sui temi rilevanti della politica industriale e dei processi di ristrutturazione nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare il bisogno di più avanzate relazioni industriali.
Le parti, inoltre, convengono sull'utilità, al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni economico-socilai che caratterizzano il comparto costruzioni, di costituire osservatori regionali composti dalle diverse associazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie di contratti nazionali di lavoro nel comparto costruzioni, operanti nel territorio regionale. Tale organismo utilizzerà le potenzialità operative di enti paritetici o istituti individuati dalle parti firmatarie, per acquisire dati ed informazioni relativi alle dinamiche del mercato del lavoro (con specifico riferimento all'uso di CIG e DS e ai fabbisogni pubblici, agli appalti e loro modalità.
Regionalmente saranno definite le forme e le finalità di eventuali rapporti di interscambio informativo con gli osservatori pubblici del lavoro.
Al fine di arricchire il confronto previsto dal sistema di informazione, i destinatari dei dati raccolti dovranno essere le rappresentanze territoriali dei firmatari.
Fermo restando l'impegno delle parti per realizzare i presupposti convenuti ai commi precedenti, qualora ciò non fosse possibile, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla stipula del contratto per individuare praticabili soluzioni alternative procedendo, in via sperimentale, ove esperienze già in corso e\o specifiche condizioni del mercato del lavoro lo richiedano, alla costituzione di comitati regionali tra le associazioni firmatarie con i compiti di cui ai commi 6, 7, del presente articolato.
Sulla base dei dati acquisiti di tali comitati, le parti converranno iniziative, procedure e contenuti finalizzati ad orientare in materia di mobilità l'attività delle commissioni regionali e territoriali dell'impiego e delle Agenzie di lavoro, nell'ambito delle quali si richiede la costituzione di una speciale sezione edile.
Le parti si impegnano entro il 31\12\1992 a definire le modalità organizzative e funzionali per l'attività del presente organismo.

Sistema di informazione
Fermo restando l'autonomia ed i rispettivi ruoli delle parti contraenti si conviene di dare vita ad un sistema di informazioni che, pur non avendo natura negoziale, consenta di acquisire elementi che permettano di esprimere valutazioni e di verificare le linee di sviluppo del settore, nonché i riflessi sull'occupazione, mobilità e formazione professionale.
a) Annualmente, su iniziativa di una delle parti, l'Aniem e la Flc nazionale si incontreranno per esaminare congiuntamente la situazione del settore. Nel corso di tale incontro l'Aniem fornirà alla Flc nazionale informazioni globali riguardanti le prospettive e gli indirizzi in materia di investimenti produttivi e tecnologici, anche per verificarne la corrispondenza alla programmazione pubblica degli interventi nel territorio. Analoghe informazioni dovranno essere fornite anche per quanto riguarda l'assunzione di lavori all'estero.
Nel corso di questo incontro l'Aniem fornirà, altresì, informazioni, sulle implicazioni di tali indirizzi sull'occupazione, con particolare riferimento a quello giovanile e femminile, sull'organizzazione del lavoro, sulla mobilità, sulla formazione professionale. In tale incontro le parti si scambieranno informazioni sull'evoluzione tecnologica del settore e sui suoi riflessi sull'organizzazione degli strumenti operativi.
b) Semestralmente, su iniziativa di una delle due parti, le rappresentanze regionali dell'Aniem forniranno alle strutture regionali della Flc, nel corso di appositi incontri, informazioni globali e specifiche riferite alle piccole e medie imprese associate - anche per verificare la corrispondenza delle linee di sviluppo del settore alla programmazione pubblica degli interventi sul territorio - riguardanti: le scelte produttive e i programmi di investimento sia produttivi sia riferiti alle innovazioni tecnologiche; i relativi volumi e i tempi d'attuazione; la realizzazione di nuove iniziative produttive, i relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazioni; l'assunzione di lavori all'estero. Nel corso di questi incontri le Associazioni regionali dell'Aniem forniranno, altresì, informazioni sui riflessi di tali iniziative per il mercato del lavoro ed in particolare, sull'occupazione giovanile e femminile; sulla mobilità; per l'organizzazione del lavoro; per i programmi di formazione professionale - in relazione anche all'esigenza di una riqualificazione del lavoro in edilizia - per le condizioni ambientali ed ecologiche.
Al presente livello le parti esamineranno i dati relativi al mercato del lavoro derivanti dall'operatività degli osservatori regionali del lavoro costituiti con la collaborazione delle forze economiche e sociali anche al fine di indirizzare i programmi di informazione e di riqualificazione professionale nell'ambito regionale; per detti osservatori le parti si impegnano a promuovere ogni opportuna iniziativa per la sollecita costituzione con riferimento alle strutture delle Edilcasse e Casse Edili.
c) Semestralmente, su iniziativa di una delle due parti, le rappresentanze provinciali, dell'Aniem, nel corso di appositi incontri, forniranno alle strutture provinciali della Flc informazioni, riferite alle piccole e medie imprese associate, riguardanti le scelte produttive ed i programmi di investimento sia produttivi sia relativi all'acquisizione di impianti, macchine ed innovazioni delle tecnologie e\o delle tecniche produttive; i relativi volumi ed i tempi di realizzazione; l'attuazione di nuove iniziative produttive, i relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche, modalità e dislocazioni, anche per quanto riguarda i lavoro all'estero. Le rappresentanze provinciali dell'Aniem forniranno altresì informazioni per i riflessi di tali iniziative sui livelli e sulla struttura occupazionale, con riferimento all'inserimento nel settore di giovani donne; sulla mobilità; sugli eventuali flussi migratori; sulle modifiche e gli effetti sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità, sulle condizioni ambientali ed ecologiche. In occasione di tale incontro verranno forniti altresì globali informazioni sulla situazione occupazionale e sulla struttura dell'occupazione.
d) Semestralmente, le imprese associate, ovvero, i consorzi operativi tra queste iscritte all'Anc almeno alla VII classe, sia pure per una sola categoria di lavoro, o in mancanza con una produzione ed organizzazione corrispondente, forniranno nel corso di appositi incontri, concordati direttamente, ai Consigli dei delegati ed al sindaco territorialmente competente, l'informazione di massima sui programmi di investimento produttivi e tecnologici, i relativi volumi e i tempi di attuazione, le innovazioni tecnologiche, le ristrutturazioni aziendali ed i riflessi che questi produrranno sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità, sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche nonché sulla situazione occupazionale e sulla struttura dell'occupazione.
Verranno anche fornite informazioni sulle previsioni produttive in Italia e all'estero.
In riferimento alle lettere b - c - d - del presente articolato formeranno altresì oggetto di informazione preventiva dati articolati relativi a: decentramento produttivo, programmazione e gestione degli orari di lavoro, politica e piani di sicurezza, lavori a turno e relativi servizi di cantiere e di trasporto.
e) Per tutte le opere di significativa rilevanza a livello regionale (intendendosi per tali quelle che superano i 5 milioni di ECU) le imprese aggiudicatarie dei lavori assistite dalla propria Associazione Imprenditoriale regionale, forniranno informazioni preventive, all'apertura del cantiere, alle OO.SS. regionali dei lavoratori, previa specifica richiesta, riguardo a:
- data di apertura del cantiere;
- durata presunta dei lavori;
- struttura presunta dell'occupazione;
- fasi presunte da affidarsi in subappalto;
- criteri di organizzazione dei lavori;
- piano di sicurezza.

Regolamentazione per gli operai
Art. 5 - Orario di lavoro

A) - Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanale di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 41 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Nell'effettuare tale ripartizione, le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, e del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.
[…]
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza aziendale di cui all'art. 98 ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative nonché alla predisposizione della sosta per la consumazione dei pasti.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervallo delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 20 del CCNL.
L'operaio deve prestare la sua opera nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
[…]

Art. 6 - Addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia
[…]
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[…]

Art. 7 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge applicabili alla imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana che deve essere prefissato; gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 20 punto 12).
[…]

Art. 10 - Recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e devono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 13 - Lavoro a cottimo
Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo, individuale o collettivo, saranno osservate le seguenti norme. Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate fra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla rappresentanza sindacale aziendale e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche);
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
g) individuazione di eventuali lavoratori cottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lettera a).
[…]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art. 14 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 15 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, le parti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il ricorso ad esso deve avere caratteristiche di limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione e le lavorazioni tipicamente edili.
Le aziende che operano in deroga a quanto sopra, lo faranno in modo di subappaltare compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Consiglio dei delegati e con il Sindacato territoriale.
Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL non è consentito quando può compromettere, nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'impresa committente idonei alle lavorazioni previste.
In quelle situazioni locali ove fossero presenti imprese operanti con sistemi di edilizia industrializzati o specializzata, potranno essere stabiliti eventuali accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodici incontri volti alla valutazione del fenomeno ed alla verifica dei risultati raggiunti, anche alla luce delle iniziative sopra individuate.
a) L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto nazionale e dagli accordi locali di cui all'art. 41 dello stesso. L'impresa è tenuta a comunicare al Consiglio dei delegati ed al sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate la denominazione dell'impresa subappaltatrice, le opere subappaltate ed i presumibili tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data alla Edilcassa ed agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza ed alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti all'Aniem Confapi.
Le informazioni di cui al presente articolo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici.
La comunicazione di cui sopra ai dirigenti della rappresentanza sindacale deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavoro affidati in subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l'impresa appaltante è tenuta in solido con l'impresa subappaltatrice la quale esegue lavori aventi per oggetto principale uno o più lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretta a far valere nei confronti dell'impresa subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c) debbono, a pena di decadenza, essere preposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 36 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti del'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) è compito dei delegati di cui all'art. 98 intervenire nei confronti della direzione aziendale circa il pieno rispetto della disciplina sull'impiego della manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese ed affini.

Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Agli effetti della applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6.
Nell'ambito di un massimo di 150 ore all'anno, l'operaio è tenuto su richiesta dell'impresa, a prestare lavoro supplementare, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro supplementare per la giornata di sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale l'impresa fornirà alla rappresentanza aziendale indicazioni sul lavoro supplementare effettuato nel bimestre.
[…]

Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) Lavori vari
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4 5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai ad detti alla manovra dei martelli) 5 5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 5 1 2
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8 1 5
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8 15
6) Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe 8 17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impianto di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento.
La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività 11 17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 20
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 3.50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13 20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13 23
13) Lavori di demolizioni di strutture pericolanti 16 22
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 16 28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17 35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m 19 35
18) Lavori per fognature nuove in galleria. 19 35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità a m. 3 20 35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 40
21) Costruzione di pozzi oltre i 10 m 22 40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27 55
Nota: La prima cifra si riferisce alla Tabella nazionale unica, la seconda alle Situazioni extra
In situazioni extra si trovano le seguenti provincie:
Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico di materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 20
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 28 novembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in gallerie si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento supera i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle associazioni territoriali competenti di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri...................................54
b) da oltre 10 a 16 metri.........................72
c) da oltre 16 a 22 metri.......................120
d) oltre 22 metri...................................180
Agli effetti dell'indennità da corrispondere la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
- Personale imbarcato su natanti con o senza motore - Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata. Nel caso di sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Gruppo E) Costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, i lavori di scavo per posa cavi e blocchi, la formazione delle canalizzazioni di ripristino, l'esecuzione in loco di blocchi di calcestruzzo per fondazione sostegni e rizzamento pali, è dovuta un'indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione con l'eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.
Qualora le organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 24 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto e all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tale indennità spetta soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in latra zona riconosciuta anch'essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 31 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
L'operaio deve conservare in buono stato: macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione, darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno arrecato, previa contestazione dell'addebito.
[…]

Art. 32 - Obblighi e responsabilità degli autisti
L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto a osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[…]

Art. 37 - Edilcasse
a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Edilcassa.
Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l'Aniem e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Edilcasse contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Edilcasse costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti delle Edilcasse previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle Edilcasse sono definite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
[…]
La Edilcassa è amministrata da un Consiglio nominato in misura paritetica dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Associazioni territoriali dei lavoratori dall'altro, aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della Edilcassa deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.
[…]
Gli accordi nazionali indicano le prestazioni di previdenza ed assistenza della Edilcassa dettando per alcune di esse una disciplina unitaria per tutte le Edilcasse e rinviando per la disciplina delle altre agli accordi territoriali.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Edilcasse per l'automatica ed integrale applicazione.
Gli organi della Edilcassa sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ed eventuali pattuizioni derogatorie, degli accordi nazionali medesimi.
Le prestazioni di ciascuna Edilcassa sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Edilcassa medesima, nei limiti delle disponibilità dell'esercizio e dovranno essere approvate dalle Associazione territoriali.
[…]
d) Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Edilcasse sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente, costituito tra le Organizzazioni nazionali di cui al primo comma.
e) Le Associazioni nazionali di cui al primo comma assumeranno le iniziative necessarie per l'adeguamento degli Statuti delle Edilcasse alla disciplina contenuta nel presente contratto.

Art. 39 - Commissione Tecnica Nazionale
È istituita una Commissione Tecnica paritetica, a livello Nazionale:
a) per lo studio dei problemi attinenti la disciplina del lavoro a cottimo, alle retribuzioni ad incentivo e degli strumenti idonei allo scopo nell'ambito del Contratto di lavoro, avuto anche riguardo a alle esperienze e alle realizzazioni di altri Paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia.
La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali di comune accordo.
b) per l'esame delle questioni di interpretazioni della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego della mano d'opera negli appalti e subappalti, di cui agli artt. 14 e 15 del presente Contratto.
c) per l'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell'art. 21.

Art. 40 - Accordi locali
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'accordo integrativo del CCNL 25 luglio 1979.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1993:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro a norma del art. 5, terzo comma;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla regolamentazione del trattamento dovuto, con carattere non di generalità agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro ove sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso per tale titolo;
d) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 21;
e) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1993, dell'incremento dell'indennità territoriale di settore fino alla misura massima che verrà stabilita dalle associazioni nazionali contraenti entro il 30 settembre 1992;
f) alle attuazioni di cui all'art. 19 per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e festività;
g) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 22;
h) alla determinazione del periodo normale godimento di ferie;
i) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1993, dell'incremento delle indennità per mensa e trasporto.
Alle organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere:
[…]
3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni della Edilcassa per i casi di malattia, infortunio e malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4) all'istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
5) all'attuazione della disciplina dell'addestramento professionale contenuta nell'art. 91.
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Regolamentazione per gli impiegati e i quadri
Art. 43 - Orario di lavoro

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanale. L'orario normale contrattuale di lavoro sarà ripartito su cinque giorni per settimana. Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva a conoscenza delle rappresentanza sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 44.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori in cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dell'art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.
[…]
Per le settimane di cui al punto b) della lettera B) dell'art. 5 l'orario di lavoro, per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere è quello stabilito per gli operai.
[…]

Art. 47 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
[…]si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del 25% dello stipendio minimo mensile, dell'indennità di contingenza e del premio di produzione.
[…]

Art. 51 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna o nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa, lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 44;
b) per lavori in galleria: una indennità di £. 50.000 mensili. Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito per altri motivi specifici.

Art. 52 - Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 44.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 66 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
[…]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
[…]

Art. 71 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
[…]
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 - Classificazione dei lavoratori

[…]
4° Livello
Appartengono al 4° livello i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva, con o senza funzioni di coordinamento di altri lavoratori.
Profili:
- Responsabile del montaggio di prefabbricati, che coordina e organizza con ampia autonomia operativa squadre di montaggio e relativi mezzi d'opera in cantieri di edilizia residenziale, sociale ed industriale, nonché applica le misure di sicurezza, essendo in grado di interpretare schemi e disegni esecutivi.
[…]
- colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a sapere espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.
[…]

Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione e il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 81 - Tutela della maternità e della paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
A) Donne - Tutela e accesso al lavoro
Le parti al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge 09\12\77 n. 903 e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano di costituire a livello nazionale e regionale, commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di:
- verificare l'andamento occupazionale femminile;
- individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire l'accesso al lavoro delle donne attraverso corsi di formazione professionale, promossi dalle Scuole edili o da altri enti od organismi idonei.
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allettamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti-pilota da parte del CIP nazionale, che permettono l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro dell'ufficio.

Art. 82 - Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
B) portatori di handicaps
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
- Per la finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:
[…]
2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.

Art. 83 - Lavoratori extracomunitari
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli enti scuola di cui all'art. 70 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e dagli Enti locali.

Art. 86 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.

Art. 87 - Igiene e ambiente di lavoro
A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e l'igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione dei lavoratori occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccolo cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistono le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione dei servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo dei dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) è istituito il libretto sanitario e di rischio individuale nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi dagli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 300\1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 300\1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali.
Il libretto sarà fornito a cura della Edilcassa, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni Nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
è istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo al servizio sanitario nazionale.

Art. 88 - Sicurezza sul lavoro
A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
È demandata alla Associazione Sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti l'istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Associazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all'art. 98, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Organizzazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei comitati si provvede mediante il contributo di cui all'art. 91 o, in caso di diversa valutazione delle Associazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati dal protocollo d'intesa allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Le parti riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Allo scopo di promuovere e coordinare l'attività dei Comitati paritetici territoriali, le parti si impegnano a costituire entro tre mesi una commissione nazionale paritetica a carattere permanente e si riservano di predisporre la regolamentazione dell'attività della Commissione stessa comprese anche le necessità relative al suo funzionamento.
B) Formazione professionale per la sicurezza
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza. La formazione professionale svolta dagli Enti scuola, in collaborazione e coordinamento con i CTP territoriali, deve essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale nell'aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine è determinata il ruolo della costituenda Commissione Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e coordinamento con il CTP nazionale, al fine di fornire gli opportuni indirizzi agli ESE e ai CTP territoriali.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti:
- lavoratori che accedono per la pria volta al settore;
- lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro o di apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati;
- tecnici CTP.
La Commissione Nazionale Scuole Edili, in collaborazione con quella del CTP, elaborerà moduli di corsi formativi, per la sicurezza, di otto ore retribuite, ai quali le imprese faranno partecipare i lavoratori che accedono per la prima volta al settore, di cui al comma precedente, durante l'orario di lavoro, anche attraverso la mutualizzazione dei costi concordata tra le parti a livello territoriale.
Tali corsi saranno svolti:
- per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro nell'ambito delle ore destinate alla formazione teorica dell'accordo interconfederale del 16\11\1988;
- per tutti gli altri lavoratori, nell'ambito delle ore previste per il diritto allo studio dall'art. 86 (C.C.N.L. 1987 - 1990).
Le parti si riservano di approvare sulla base di un accordo successivo uno schema tipo dello statuto degli Enti Scuola di cui all'art. 86 (CCNL 1987 - 1990).
C) Organizzazione della prevenzione
Le parti concordano sulla positività del "Piano di sicurezza" , nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le parti definiranno i contenuti minimi di tali piani in un apposito allegato.
Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cantiere.
In caso di presenza di più imprese, nel cantiere, l'impresa mandataria o designata quale capogruppo, mette a disposizione dell'insieme delle rappresentanze sindacali presenti nel cantiere il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i Piani predisposti delle imprese esecutrici.
L'insieme delle rappresentanze sindacali di cui sopra potrà usufruire, per le proprie riunioni, di locali appositamente messi a disposizione.

Art. 91 - Addestramento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche degli stessi, per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente Scuola.
Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole professionali edili o laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli enti scuola stessi - ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione e di cui al punto 3) dell'art. 26 e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti. […]
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti-scuola.
Le clausole difformi dagli statuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti-scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.
Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.
[…]
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti-scuola, gli operai ritenuti idonei ad incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
è istituito un organismo paritetico a livello nazionale, con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riservano di rivedere l'intera disciplina dell'istituto anche in relazione ai compiti demandati all'organismo paritetico nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano altresì di stabilire criteri per la realizzazione del coordinamento a livello regionale dell'attività svolta dagli Enti-scuola.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dalla Scuola Edile qualora il corso di formazione professionale sia articolato, secondo il sistema dell'alternanza scuola- lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la scuola e in cantieri di produzione, secondo criteri proposti dal consiglio di Amministrazione dell'Ente scuola e approvati dalle Associazioni territoriali di cui all'art. 40.

Art. 92 - Disciplina dell'apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente articolo.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista valgono le norme di cui agli articoli 3 e 47. […]
Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'art. 10 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, da effettuarsi di norma presso le Scuole Edili di cui all'art. 91 sono stabilite in 4 ore settimanali e possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 37 del regolamento della legge sull'apprendistato.
L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate all'insegnamento complementare.
[…]

Art. 94 - Provvedimenti disciplinari
1) Ferme la preventiva contestazione e le procedure previste dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) Rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione costituita per gli impiegati dagli emolumenti di cui ai punti da 1) a 7) dell'art. 15 e per gli operai dagli emolumenti di cui al punto 3) dell'art. 25;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.
2) L'impresa ha la facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) introduca bevande alcooliche senza averne avuta la preventiva autorizzazione;
[…]
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
[…]

Art. 95 - Licenziamenti
Fermo l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
[…]
2) per giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro quali, ad esempio:
[…]
b)[…] danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisoriali, la sicurezza del cantiere o la incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
e) abbandono ingiustificato di cui al punto c) dell'art. 94;
[…]
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.
[…]

Art. 98 - Rappresentanze sindacali e aziendali - Conciliazione delle controversie
I delegati sono, nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti i rappresentanti sindacali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
[…]
Nei delegati si identificano le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla citata legge[L.300\1970].
È compito dei delegati, per il tramite dei dirigenti di cui al secondo comma, di intervenire nei confronti della Direzione Aziendale per pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nell'unità produttiva a norma dell'art. 40 e, in particolare, delle discipline:
- sull'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro;
- sul lavoro a cottimo;
- sull'orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.
Qualora insorga controversia individuale o plurima sull'applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all'art. 41 e in particolare delle discipline relative alle materie di cui al precedente comma, sarà esperito il tentativo di conciliazione tra la rappresentanza sindacale aziendale e la Direzione aziendale.
In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all'esame delle componenti Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale.
Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento della procedura nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 101 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno il diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 102 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le organizzazioni nazionali contraenti stipulanti il presente contratto convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime Organizzazioni nazionali salvo quanto è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle disposizioni del presente contratto e degli accordi nazionali che fanno espresso riferimento a tali rapporti.

Art. 105 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i comitati di cui al contratto medesimo.Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.2) Al sistema contrattuale così disciplinato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, comprese quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale.3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il cario, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche anche se realizzate in tutto o in parte con impegno di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).E cioè, costruzione e manutenzione di:- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.;- Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, esso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum, e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;- pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici;- verniciatura di impianti industriali;- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti.- Demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura.- Disfacimento di opere edili in legno o metalliche.- Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili; - opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;- acquedotti;- gasdotti, metanodotti;- oleodotti;- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;- cisterne o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;- canali navigabili, industriali, di irrigazione;- opere per impianti idroelettrici;- ponti (anche fluviali, e lacuali);- opere marittime, lacuali, e lagunari in genere.- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e gognostiche), sterri, riporti o reinterrati, adattamento o riattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini: terrapieni, ecc..- Cave di prestito; cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine, fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di: - strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno o metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale).- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari. Costruzioni sotterranee - Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reiterrati od eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.c) Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perché non è da esse rappresentato.L'Aniem dichiara che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali, e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente contratto anche ai lavoratori suddetti.Le parti firmatarie il presente contratto si impegnano a costituire un osservatorio nazionale. Entrambe convengono che la istituzione di un osservatorio nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente sancito, di tutte le parti firmatarie di contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni.Detto osservatorio potrà condurre a favore dei propri membri, analisi, ricerche ed elaborazioni relativamente alle dinamiche dei mercati, anche internazionali e\o regionali, nonché acquisire a fini di divulgazione sistematica conoscenza sulle tecnologie, tipologie e materiali da costruzione.Inoltre, la centralità della spesa pubblica nonché la prossima apertura dei mercati europei, consiglia che l'osservatorio approfondisca e contribuisca con proprie proposte alla messa a punto di una moderna legislazione degli appalti, nonché alla predisposizione di idoneo sistema informativo degli appalti pubblici bandito in ambito comunitario.Si conviene, inoltre, che le parti firmatarie i diversi contratti, nazionali di lavoro, operanti nel comparto costruzioni, dovranno dar vita ad apposite commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità tecnico-organizzative più opportune per il conseguimento delle finalità convenute.In tale opera di proposta saranno attentamente considerati, al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi acquisibili da enti paritetici e\o istituiti individuati dalle parti.Le parti firmatarie, inoltre, ritengono utile e necessario produrre occasioni di confronto e approfondimento sui temi rilevanti della politica industriale e dei processi di ristrutturazione nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare il bisogno di più avanzate relazioni industriali.Le parti, inoltre, convengono sull'utilità, al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni economico-socilai che caratterizzano il comparto costruzioni, di costituire osservatori regionali composti dalle diverse associazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie di contratti nazionali di lavoro nel comparto costruzioni, operanti nel territorio regionale. Tale organismo utilizzerà le potenzialità operative di enti paritetici o istituti individuati dalle parti firmatarie, per acquisire dati ed informazioni relativi alle dinamiche del mercato del lavoro (con specifico riferimento all'uso di CIG e DS e ai fabbisogni pubblici, agli appalti e loro modalità.Regionalmente saranno definite le forme e le finalità di eventuali rapporti di interscambio informativo con gli osservatori pubblici del lavoro.Al fine di arricchire il confronto previsto dal sistema di informazione, i destinatari dei dati raccolti dovranno essere le rappresentanze territoriali dei firmatari.Fermo restando l'impegno delle parti per realizzare i presupposti convenuti ai commi precedenti, qualora ciò non fosse possibile, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla stipula del contratto per individuare praticabili soluzioni alternative procedendo, in via sperimentale, ove esperienze già in corso e\o specifiche condizioni del mercato del lavoro lo richiedano, alla costituzione di comitati regionali tra le associazioni firmatarie con i compiti di cui ai commi 6, 7, del presente articolato.Sulla base dei dati acquisiti di tali comitati, le parti converranno iniziative, procedure e contenuti finalizzati ad orientare in materia di mobilità l'attività delle commissioni regionali e territoriali dell'impiego e delle Agenzie di lavoro, nell'ambito delle quali si richiede la costituzione di una speciale sezione edile.Le parti si impegnano entro il 31\12\1992 a definire le modalità organizzative e funzionali per l'attività del presente organismo. Fermo restando l'autonomia ed i rispettivi ruoli delle parti contraenti si conviene di dare vita ad un sistema di informazioni che, pur non avendo natura negoziale, consenta di acquisire elementi che permettano di esprimere valutazioni e di verificare le linee di sviluppo del settore, nonché i riflessi sull'occupazione, mobilità e formazione professionale.a) Annualmente, su iniziativa di una delle parti, l'Aniem e la Flc nazionale si incontreranno per esaminare congiuntamente la situazione del settore. Nel corso di tale incontro l'Aniem fornirà alla Flc nazionale informazioni globali riguardanti le prospettive e gli indirizzi in materia di investimenti produttivi e tecnologici, anche per verificarne la corrispondenza alla programmazione pubblica degli interventi nel territorio. Analoghe informazioni dovranno essere fornite anche per quanto riguarda l'assunzione di lavori all'estero.Nel corso di questo incontro l'Aniem fornirà, altresì, informazioni, sulle implicazioni di tali indirizzi sull'occupazione, con particolare riferimento a quello giovanile e femminile, sull'organizzazione del lavoro, sulla mobilità, sulla formazione professionale. In tale incontro le parti si scambieranno informazioni sull'evoluzione tecnologica del settore e sui suoi riflessi sull'organizzazione degli strumenti operativi.b) Semestralmente, su iniziativa di una delle due parti, le rappresentanze regionali dell'Aniem forniranno alle strutture regionali della Flc, nel corso di appositi incontri, informazioni globali e specifiche riferite alle piccole e medie imprese associate - anche per verificare la corrispondenza delle linee di sviluppo del settore alla programmazione pubblica degli interventi sul territorio - riguardanti: le scelte produttive e i programmi di investimento sia produttivi sia riferiti alle innovazioni tecnologiche; i relativi volumi e i tempi d'attuazione; la realizzazione di nuove iniziative produttive, i relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazioni; l'assunzione di lavori all'estero. Nel corso di questi incontri le Associazioni regionali dell'Aniem forniranno, altresì, informazioni sui riflessi di tali iniziative per il mercato del lavoro ed in particolare, sull'occupazione giovanile e femminile; sulla mobilità; per l'organizzazione del lavoro; per i programmi di formazione professionale - in relazione anche all'esigenza di una riqualificazione del lavoro in edilizia - per le condizioni ambientali ed ecologiche.Al presente livello le parti esamineranno i dati relativi al mercato del lavoro derivanti dall'operatività degli osservatori regionali del lavoro costituiti con la collaborazione delle forze economiche e sociali anche al fine di indirizzare i programmi di informazione e di riqualificazione professionale nell'ambito regionale; per detti osservatori le parti si impegnano a promuovere ogni opportuna iniziativa per la sollecita costituzione con riferimento alle strutture delle Edilcasse e Casse Edili.c) Semestralmente, su iniziativa di una delle due parti, le rappresentanze provinciali, dell'Aniem, nel corso di appositi incontri, forniranno alle strutture provinciali della Flc informazioni, riferite alle piccole e medie imprese associate, riguardanti le scelte produttive ed i programmi di investimento sia produttivi sia relativi all'acquisizione di impianti, macchine ed innovazioni delle tecnologie e\o delle tecniche produttive; i relativi volumi ed i tempi di realizzazione; l'attuazione di nuove iniziative produttive, i relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche, modalità e dislocazioni, anche per quanto riguarda i lavoro all'estero. Le rappresentanze provinciali dell'Aniem forniranno altresì informazioni per i riflessi di tali iniziative sui livelli e sulla struttura occupazionale, con riferimento all'inserimento nel settore di giovani donne; sulla mobilità; sugli eventuali flussi migratori; sulle modifiche e gli effetti sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità, sulle condizioni ambientali ed ecologiche. In occasione di tale incontro verranno forniti altresì globali informazioni sulla situazione occupazionale e sulla struttura dell'occupazione.d) Semestralmente, le imprese associate, ovvero, i consorzi operativi tra queste iscritte all'Anc almeno alla VII classe, sia pure per una sola categoria di lavoro, o in mancanza con una produzione ed organizzazione corrispondente, forniranno nel corso di appositi incontri, concordati direttamente, ai Consigli dei delegati ed al sindaco territorialmente competente, l'informazione di massima sui programmi di investimento produttivi e tecnologici, i relativi volumi e i tempi di attuazione, le innovazioni tecnologiche, le ristrutturazioni aziendali ed i riflessi che questi produrranno sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità, sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche nonché sulla situazione occupazionale e sulla struttura dell'occupazione.Verranno anche fornite informazioni sulle previsioni produttive in Italia e all'estero.In riferimento alle lettere b - c - d - del presente articolato formeranno altresì oggetto di informazione preventiva dati articolati relativi a: decentramento produttivo, programmazione e gestione degli orari di lavoro, politica e piani di sicurezza, lavori a turno e relativi servizi di cantiere e di trasporto.e) Per tutte le opere di significativa rilevanza a livello regionale (intendendosi per tali quelle che superano i 5 milioni di ECU) le imprese aggiudicatarie dei lavori assistite dalla propria Associazione Imprenditoriale regionale, forniranno informazioni preventive, all'apertura del cantiere, alle OO.SS. regionali dei lavoratori, previa specifica richiesta, riguardo a:- data di apertura del cantiere;- durata presunta dei lavori;- struttura presunta dell'occupazione;- fasi presunte da affidarsi in subappalto;- criteri di organizzazione dei lavori;- piano di sicurezza. A) - Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanale di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 41 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.Nell'effettuare tale ripartizione, le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, e del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.[…]Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza aziendale di cui all'art. 98 ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative nonché alla predisposizione della sosta per la consumazione dei pasti.Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervallo delle rispettive Organizzazioni territoriali. Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 20 del CCNL.L'operaio deve prestare la sua opera nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.[…][…]L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.[…]Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge applicabili alla imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana che deve essere prefissato; gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 20 punto 12).[…]È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e devono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione. In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore. Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo, individuale o collettivo, saranno osservate le seguenti norme. Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate fra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla rappresentanza sindacale aziendale e riguarderanno i seguenti aspetti:a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche);b) descrizione della lavorazione da eseguire;c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa per la liquidazione del cottimo;e) tariffa di cottimo per unità di misura.f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;g) individuazione di eventuali lavoratori cottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lettera a).[…]L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, le parti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il ricorso ad esso deve avere caratteristiche di limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione e le lavorazioni tipicamente edili.Le aziende che operano in deroga a quanto sopra, lo faranno in modo di subappaltare compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Consiglio dei delegati e con il Sindacato territoriale.Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL non è consentito quando può compromettere, nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'impresa committente idonei alle lavorazioni previste. In quelle situazioni locali ove fossero presenti imprese operanti con sistemi di edilizia industrializzati o specializzata, potranno essere stabiliti eventuali accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni. A livello nazionale le parti effettueranno periodici incontri volti alla valutazione del fenomeno ed alla verifica dei risultati raggiunti, anche alla luce delle iniziative sopra individuate.a) L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio). b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto nazionale e dagli accordi locali di cui all'art. 41 dello stesso. L'impresa è tenuta a comunicare al Consiglio dei delegati ed al sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate la denominazione dell'impresa subappaltatrice, le opere subappaltate ed i presumibili tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.Analoga comunicazione sarà data alla Edilcassa ed agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza ed alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti all'Aniem Confapi.Le informazioni di cui al presente articolo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici.La comunicazione di cui sopra ai dirigenti della rappresentanza sindacale deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavoro affidati in subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo.c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l'impresa appaltante è tenuta in solido con l'impresa subappaltatrice la quale esegue lavori aventi per oggetto principale uno o più lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretta a far valere nei confronti dell'impresa subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c) debbono, a pena di decadenza, essere preposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 36 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti del'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.f) è compito dei delegati di cui all'art. 98 intervenire nei confronti della direzione aziendale circa il pieno rispetto della disciplina sull'impiego della manodopera negli appalti e subappalti.La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese ed affini..Agli effetti della applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6.Nell'ambito di un massimo di 150 ore all'anno, l'operaio è tenuto su richiesta dell'impresa, a prestare lavoro supplementare, salvo giustificati motivi di impedimento.[…]Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro supplementare per la giornata di sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale ai fini di eventuali verifiche.A scopo informativo, con periodicità bimestrale l'impresa fornirà alla rappresentanza aziendale indicazioni sul lavoro supplementare effettuato nel bimestre.[…]Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo. 1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4 52) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai ad detti alla manovra dei martelli) 5 53) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 5 1 24) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8 1 55) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8 156) Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe 8 177) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 108) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impianto di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 109) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento.La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività 11 1710) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 2011) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 3.50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13 2012) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13 2313) Lavori di demolizioni di strutture pericolanti 16 2214) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 16 2815) Lavori su scale aeree tipo Porta 17 3516) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17 3517) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m 19 3518) Lavori per fognature nuove in galleria. 19 3519) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità a m. 3 20 3520) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 4021) Costruzione di pozzi oltre i 10 m 22 4022) Lavori in pozzi neri preesistenti 27 55In situazioni extra si trovano le seguenti provincie:Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico di materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 20c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 28 novembre 1969.Nel caso in cui i lavori in gallerie si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento supera i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle associazioni territoriali competenti di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:a) da 0 a 10 metri...................................54b) da oltre 10 a 16 metri.........................72c) da oltre 16 a 22 metri.......................120d) oltre 22 metri...................................180Agli effetti dell'indennità da corrispondere la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.- Personale imbarcato su natanti con o senza motore - Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.- Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata. Nel caso di sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, i lavori di scavo per posa cavi e blocchi, la formazione delle canalizzazioni di ripristino, l'esecuzione in loco di blocchi di calcestruzzo per fondazione sostegni e rizzamento pali, è dovuta un'indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.L'indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione con l'eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.Qualora le organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate. Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto e all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.Le stesse associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tale indennità spetta soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in latra zona riconosciuta anch'essa come malarica. Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.L'operaio deve conservare in buono stato: macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti. Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione, darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno arrecato, previa contestazione dell'addebito.[…]L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto a osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti sulla circolazione.Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.[…]a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Edilcassa.Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l'Aniem e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.I riferimenti alle Edilcasse contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Edilcasse costituite a norma del comma precedente.Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti delle Edilcasse previste dalla presente disciplina.L'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle Edilcasse sono definite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.[…]La Edilcassa è amministrata da un Consiglio nominato in misura paritetica dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Associazioni territoriali dei lavoratori dall'altro, aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della Edilcassa deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.[…]Gli accordi nazionali indicano le prestazioni di previdenza ed assistenza della Edilcassa dettando per alcune di esse una disciplina unitaria per tutte le Edilcasse e rinviando per la disciplina delle altre agli accordi territoriali. Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Edilcasse per l'automatica ed integrale applicazione.Gli organi della Edilcassa sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ed eventuali pattuizioni derogatorie, degli accordi nazionali medesimi.Le prestazioni di ciascuna Edilcassa sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Edilcassa medesima, nei limiti delle disponibilità dell'esercizio e dovranno essere approvate dalle Associazione territoriali. […]d) Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Edilcasse sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente, costituito tra le Organizzazioni nazionali di cui al primo comma.e) Le Associazioni nazionali di cui al primo comma assumeranno le iniziative necessarie per l'adeguamento degli Statuti delle Edilcasse alla disciplina contenuta nel presente contratto.È istituita una Commissione Tecnica paritetica, a livello Nazionale:a) per lo studio dei problemi attinenti la disciplina del lavoro a cottimo, alle retribuzioni ad incentivo e degli strumenti idonei allo scopo nell'ambito del Contratto di lavoro, avuto anche riguardo a alle esperienze e alle realizzazioni di altri Paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia.La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali di comune accordo.b) per l'esame delle questioni di interpretazioni della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego della mano d'opera negli appalti e subappalti, di cui agli artt. 14 e 15 del presente Contratto.c) per l'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell'art. 21.La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'accordo integrativo del CCNL 25 luglio 1979.Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1993:a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro a norma del art. 5, terzo comma;b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;c) alla regolamentazione del trattamento dovuto, con carattere non di generalità agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro ove sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso per tale titolo; d) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 21;e) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1993, dell'incremento dell'indennità territoriale di settore fino alla misura massima che verrà stabilita dalle associazioni nazionali contraenti entro il 30 settembre 1992;f) alle attuazioni di cui all'art. 19 per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e festività;g) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 22;h) alla determinazione del periodo normale godimento di ferie;i) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1993, dell'incremento delle indennità per mensa e trasporto.Alle organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere: […]3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni della Edilcassa per i casi di malattia, infortunio e malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;4) all'istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;5) all'attuazione della disciplina dell'addestramento professionale contenuta nell'art. 91.[…]Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanale. L'orario normale contrattuale di lavoro sarà ripartito su cinque giorni per settimana. Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva a conoscenza delle rappresentanza sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 44.Per il personale impiegatizio addetto ai lavori in cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dell'art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.[…]Per le settimane di cui al punto b) della lettera B) dell'art. 5 l'orario di lavoro, per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere è quello stabilito per gli operai.[…][…]si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del 25% dello stipendio minimo mensile, dell'indennità di contingenza e del premio di produzione.[…]Agli impiegati destinati a prestare la loro opera continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna o nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa, lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 44;b) per lavori in galleria: una indennità di £. 50.000 mensili. Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito per altri motivi specifici.Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 44.L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.[…]Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.[…]Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.[…]Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.[…][…]Appartengono al 4° livello i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva, con o senza funzioni di coordinamento di altri lavoratori.Profili:- Responsabile del montaggio di prefabbricati, che coordina e organizza con ampia autonomia operativa squadre di montaggio e relativi mezzi d'opera in cantieri di edilizia residenziale, sociale ed industriale, nonché applica le misure di sicurezza, essendo in grado di interpretare schemi e disegni esecutivi.[…]- colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a sapere espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.[…]L'ammissione e il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, sono regolati dalle disposizioni di legge.Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.Le parti al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge 09\12\77 n. 903 e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano di costituire a livello nazionale e regionale, commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di:- verificare l'andamento occupazionale femminile;- individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire l'accesso al lavoro delle donne attraverso corsi di formazione professionale, promossi dalle Scuole edili o da altri enti od organismi idonei.In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allettamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti-pilota da parte del CIP nazionale, che permettono l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro dell'ufficio.Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.- Per la finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:[…]2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli enti scuola di cui all'art. 70 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e dagli Enti locali.Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.Il vitto è somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e l'igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione dei lavoratori occupati nei cantieri:a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;c) uno scaldavivande;d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccolo cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.Ove risulti necessario e ne sussistono le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione dei servizi comuni a più imprese.Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo dei dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.B) è istituito il libretto sanitario e di rischio individuale nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:- eventuali visite di assunzione;- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;- controlli effettuati da servizi ispettivi dagli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 300\1970;- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 300\1970;- infortuni sul lavoro;- malattie professionali.Il libretto sarà fornito a cura della Edilcassa, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni Nazionali, e distribuito ai lavoratori.Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.è istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo al servizio sanitario nazionale.È demandata alla Associazione Sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti l'istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.Al Comitato le Associazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all'art. 98, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.Le Organizzazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei comitati si provvede mediante il contributo di cui all'art. 91 o, in caso di diversa valutazione delle Associazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.La costituzione ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati dal protocollo d'intesa allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.Le parti riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.Allo scopo di promuovere e coordinare l'attività dei Comitati paritetici territoriali, le parti si impegnano a costituire entro tre mesi una commissione nazionale paritetica a carattere permanente e si riservano di predisporre la regolamentazione dell'attività della Commissione stessa comprese anche le necessità relative al suo funzionamento.La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza. La formazione professionale svolta dagli Enti scuola, in collaborazione e coordinamento con i CTP territoriali, deve essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale nell'aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.A tal fine è determinata il ruolo della costituenda Commissione Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e coordinamento con il CTP nazionale, al fine di fornire gli opportuni indirizzi agli ESE e ai CTP territoriali.Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti:- lavoratori che accedono per la pria volta al settore;- lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro o di apprendistato;- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;- lavoratori occupati;- tecnici CTP.La Commissione Nazionale Scuole Edili, in collaborazione con quella del CTP, elaborerà moduli di corsi formativi, per la sicurezza, di otto ore retribuite, ai quali le imprese faranno partecipare i lavoratori che accedono per la prima volta al settore, di cui al comma precedente, durante l'orario di lavoro, anche attraverso la mutualizzazione dei costi concordata tra le parti a livello territoriale.Tali corsi saranno svolti:- per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro nell'ambito delle ore destinate alla formazione teorica dell'accordo interconfederale del 16\11\1988;- per tutti gli altri lavoratori, nell'ambito delle ore previste per il diritto allo studio dall'art. 86 (C.C.N.L. 1987 - 1990).Le parti si riservano di approvare sulla base di un accordo successivo uno schema tipo dello statuto degli Enti Scuola di cui all'art. 86 (CCNL 1987 - 1990).Le parti concordano sulla positività del "Piano di sicurezza" , nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.Le parti definiranno i contenuti minimi di tali piani in un apposito allegato.Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cantiere.In caso di presenza di più imprese, nel cantiere, l'impresa mandataria o designata quale capogruppo, mette a disposizione dell'insieme delle rappresentanze sindacali presenti nel cantiere il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i Piani predisposti delle imprese esecutrici.L'insieme delle rappresentanze sindacali di cui sopra potrà usufruire, per le proprie riunioni, di locali appositamente messi a disposizione.Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche degli stessi, per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente Scuola.Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole professionali edili o laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli enti scuola stessi - ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione e di cui al punto 3) dell'art. 26 e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti. […]Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti-scuola.Le clausole difformi dagli statuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.I programmi di attività saranno predisposti nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.Gli Enti-scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.[…]Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti-scuola, gli operai ritenuti idonei ad incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.è istituito un organismo paritetico a livello nazionale, con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia.Dichiarazione a verbaleLe parti si riservano di rivedere l'intera disciplina dell'istituto anche in relazione ai compiti demandati all'organismo paritetico nazionale di cui sopra.Le parti si riservano altresì di stabilire criteri per la realizzazione del coordinamento a livello regionale dell'attività svolta dagli Enti-scuola.La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dalla Scuola Edile qualora il corso di formazione professionale sia articolato, secondo il sistema dell'alternanza scuola- lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la scuola e in cantieri di produzione, secondo criteri proposti dal consiglio di Amministrazione dell'Ente scuola e approvati dalle Associazioni territoriali di cui all'art. 40.La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente articolo.Per l'assunzione in prova dell'apprendista valgono le norme di cui agli articoli 3 e 47. […]Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'art. 10 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, da effettuarsi di norma presso le Scuole Edili di cui all'art. 91 sono stabilite in 4 ore settimanali e possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 37 del regolamento della legge sull'apprendistato.L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate all'insegnamento complementare.[…]1) Ferme la preventiva contestazione e le procedure previste dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:a) Rimprovero verbale;b) rimprovero scritto;c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione costituita per gli impiegati dagli emolumenti di cui ai punti da 1) a 7) dell'art. 15 e per gli operai dagli emolumenti di cui al punto 3) dell'art. 25;d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.2) L'impresa ha la facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;d) introduca bevande alcooliche senza averne avuta la preventiva autorizzazione;[…]f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.[…] Fermo l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:[…]2) per giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro quali, ad esempio:[…]b)[…] danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro; c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisoriali, la sicurezza del cantiere o la incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;[…]e) abbandono ingiustificato di cui al punto c) dell'art. 94;[…]h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.[…]I delegati sono, nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti i rappresentanti sindacali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto.[…]Nei delegati si identificano le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla citata legge[L.300\1970].È compito dei delegati, per il tramite dei dirigenti di cui al secondo comma, di intervenire nei confronti della Direzione Aziendale per pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nell'unità produttiva a norma dell'art. 40 e, in particolare, delle discipline:- sull'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti;- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro;- sul lavoro a cottimo;- sull'orario di lavoro;- sulla classificazione dei lavoratori.Qualora insorga controversia individuale o plurima sull'applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all'art. 41 e in particolare delle discipline relative alle materie di cui al precedente comma, sarà esperito il tentativo di conciliazione tra la rappresentanza sindacale aziendale e la Direzione aziendale.In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all'esame delle componenti Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale.Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento della procedura nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette.Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.Le rappresentanze sindacali aziendali hanno il diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.Le organizzazioni nazionali contraenti stipulanti il presente contratto convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime Organizzazioni nazionali salvo quanto è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle disposizioni del presente contratto e degli accordi nazionali che fanno espresso riferimento a tali rapporti.Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.