Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Associazione Esercenti Dolcieri e Pubblici Esercizi della Provincia di Palermo e Federazione Italiana Lavoratori Albergo, Mensa-Filam
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Palermo

Sommario:

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Art. 3. - Ricorrenze festive.
Art. 4. - Retribuzione.
Art. 5. - Contingenza.
Art. 6. - Percentuale di servizio.
Art. 7. - Servizi extra.
Art. 8. - Equiparazione convenzionale.
Art. 9. - Esercizi di stagione.
Art. 10. - Buffets di stazione.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Art. 12.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Tabelle paga

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie ed esercizi similari della provincia di Palermo, 2 ottobre 1959

L’anno 1959 addì 2 del mese di ottobre, in Palermo nella sede della Federazione Provinciale dei Commercianti in Piazza Politeama 13, tra l’Associazione Esercenti Dolcieri e Pubblici Esercizi della Provincia di Palermo […], e la Federazione Italiana Lavoratori Albergo, Mensa […], assistiti da […] Filam […], si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale Normativo di Lavoro per i dipendenti da Caffè, Bars, Birrerie, Bottiglierie, Gelaterie, Pasticcerie, Confetterie ed Esercizi similari, stipulato a Roma il 15 maggio 1959.

Art. 1. - Apprendistato.
In riferimento all’art. 9 del CCNL si determina che il numero degli apprendisti in ogni azienda non potrà superare la proporzione di un apprendista ogni tre o frazione di tre prestatori di opera qualificati negli esercizi di lusso e la categoria; di uno ogni due prestatori d’opera qualificati negli esercizi di 2ª categoria e di uno per ogni prestatore d’opera qualificato negli esercizi di 3ª e 4ª categoria.

Art. 7. - Servizi extra.
[…]
I datori di lavoro hanno facoltà di impiegare nei servizi extra il proprio personale fino a tre camerieri qualificati. Oltre tale numero devono richiedere il personale di rinforzo a norma di legge.
[…]
Durata massima del servizio extra:
In provincia non più di 24 ore tra andata e ritorno.
Fuori provincia non più di 30 ore tra andata e ritorno.
Ogni cameriere dovrà servire non più di 25 persone nei servizi ai tavoli e non più di 40 persone nei servizi a portata bouffets (table à thè).
Farà base il numero degli invitati previsto nel preventivo.
I camerieri non potranno fare eccezione se non al momento della preparazione del servizio.

Art. 12.
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento al CCNL del 15 maggio 1959.