Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 16 febbraio 1959
Validità: 16.02.1959 - 15.02.1961
Parti: Sindacato Esercenti Ristoranti - Trattorie ed Esercizi similari della provincia di Bari e Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi di Bari della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio-Fisasca-Cisl, Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi-Filam-Cgil, Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi-Uilam-Uil
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Ristorazione, Bari

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Tabella dei salari e degli stipendi

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954, per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Bari, 16 febbraio 1959

L'anno 1959 il giorno 16 del mese di febbraio in Bari presso la Federazione dei Commercianti, tra il Sindacato Esercenti Ristoranti - Trattorie ed Esercizi similari della provincia di Bari [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi di Bari della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - Fisasca - aderente alla Cisl […], il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi aderente alla Filam della Cgil […], il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi aderenti alla Uilam della Uil […], si è stipulato il presente Accordo Integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro del 23 ottobre 1954 da valere per il personale dipendente da Ristoranti, Trattorie ed Esercizi similari della provincia di Bari.

Art. 3.
Con riferimento all’art. 8 del CCNL la Commissione Paritetica è costituita da dodici rappresentanti di cui 6 da designarsi dal Sindacato Provinciale Esercenti Ristoranti, Trattorie ed Esercizi affini; due per ognuna delle tre Organizzazioni dei Lavoratori costituite nel presente accordo.
Tale designazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 4.
Negli esercizi di 1ª e 2ª categoria potranno essere assunti disti nel numero massimo di tre.
Negli esercizi di 3ª e 4ª categoria potranno essere assunti disti nel numero massimo di due per ogni singolo esercizio.

Art. 5.
In riferimento all’art. 17 del CCNL dall’orario normale di lavoro è escluso il tempo per la consumazione dei pasti che è fissato in ragione di mezz’ora per ogni pasto.

Art. 10.
In riferimento all’art. 54 del CCNL viene tassativamente esclusa ogni forma di retribuzione fissa per il personale tavoleggiante.
[…]

Art. 13.
In riferimento all’art. 63 del CCNL, il personale assunto per banchetti o speciali servizi […]
La durata del servizio non potrà essere superiore alle ore 9, esclusa quella dei pasti.
[…]

Art. 20.
Per le vertenze di lavoro, è obbligatorio il tentativo di conciliazione fra le Organizzazioni Sindacali interessate.

Art. 22.
Restano ferme le condizioni di miglior favore. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti si riportano al CCNL del 23 ottobre 1954.