Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 25 settembre 1959
Parti: Sindacato Esercenti Ristoranti, Trattorie, Osterie, Piccole pensioni, Locande, Pizzerie ed esercizi similari e Cisl-Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa della provincia di Napoli, Uilam-Unione Italiana Lavoratori Alberghi e Mensa della provincia di Napoli-Uil, Cisnal- Sindacato Alberghi e Mensa della provincia di Napoli
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Ristorazione, Napoli

Sommario:

Art. 1. - Categorie e qualifiche del personale.
Art. 2. - Commissione paritetica.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro in caso di protrazione del normale orario di chiusura dell’esercizio.
Art. 6. - Ferie annuali.
Art. 7. - Percentuale di servizio.
Art. 8. - Vitto.
Art. 9. - Trattamento capo servizio cameriere.
Art. 10. - Esercizi di stagione.
Art. 11. - Tabelle per i servizi extra e fuori casa.
Art. 12. - Trattamento economico.
Tabelle trattamento economico

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari, piccole pensioni e locande della provincia di Napoli, 25 settembre 1959

L’anno 1959 il giorno 25 settembre, presso l’Associazione Esercenti Pubblici Esercizi della provincia di Napoli, tra il Sindacato Esercenti Ristoranti, Trattorie, Osterie, Piccole pensioni, Locande, Pizzerie ed esercizi similari […], la Cisl - Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa della provincia di Napoli […], la Uilam - Unione Italiana Lavoratori Alberghi e Mensa della provincia di Napoli […], assistito da […] Uil […], la Cisnal - Sindacato Alberghi e Mensa della provincia di Napoli […], si è stipulato il seguente accordo provinciale integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro del 23 ottobre 1954 ed aggiornalo successivamente il 15 maggio 1959, da valere per esercizi di ristoranti, trattorie, osterie con cucina, ed esercizi similari, piccole pensioni e locande, ed i dipendenti delle medesime.

Art. 2. - Commissione paritetica.
Le organizzazioni sindacali s’impegnano di costituire una Commissione Paritetica Provinciale per la discussione delle controversie individuali e collettive di lavoro e per l’esame di tutte le questioni inerenti l’interpretazione e l’applicazione del contratto stesso.
Le organizzazioni sindacali costituite s’impegnano inoltre di demandare ed affidare all’esame della Commissione Paritetica tutte le vertenze sia individuali che collettive per l’eventuale tentativo di bonario componimento.

Art. 3. - Apprendistato.
In conformità dell’art. 9 del CNN di Lavoro viene stabilito il rapporto di un apprendista per ogni tre prestatori d’opera qualificati per gli esercizi dì prima categoria e di un apprendista per ogni due prestatori d’opera per i locali di seconda e, di terza e quarta categoria.
La durata dell'apprendistato e quella massima, fissata dall’art. 11 del CNN.
Per tutto il resto le parti costituite si riportano alle disposizioni' delle vigenti leggi.

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata del normale orario di lavoro per il personale impiegatizio è di 8 ore giornaliere effettive pari a 48 ore settimanali; per il personale non impiegatizio la durata dell’orario normale di lavoro è di 9 ore effettive giornaliere pari a 54 ore settimanali.
Dai suddetti orari resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti calcolato in un massimo di un’ora al giorno per entrambi pasti.
Restano ferme le deroghe previste dalla legge e dal CNN.

Art. 8. - Vitto.
È obbligatoria la somministrazione del vitto sano e sufficiente e comprensivo di due pasti al giorno costituiti ciascuno di un primo e secondo piatto, pane e un quarto di vino.
In caso di riconosciuta necessità in sostituzione del vitto il datore di lavoro potrà corrispondere un'indennità sostitutiva nella misura di L. 275 giornaliere.