Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 febbraio 1960
Validità: 31.12.1961
Parti: Adan e Filam, Cisl, Cisnal
Settori: Commercio, Turismo, Alberghi ecc., Napoli

Sommario:

Parti stipulanti
I. - Premessa.
II. - Commissioni ed organi di controllo.
Art. 1
Art. 2.
Art. 3.
III. - Apprendistato.
Art. 4.
Art. 5.
IV. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
IV. - Riposo settimanale - Ferie - Gratifica natalizia - Festività nazionali ed infrasettimanali - Indennità di licenziamento.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11
Art. 12.
Art. 13.
V. - Conservazione del posto - Richiamo alle armi - Licenze straordinarie.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
VI. - Retribuzione.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
VIII. - Camerieri «extras».

Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
IX. - Consegue.
Art. 25.
X. - Corredo.
Art. 26.
XI. - Alberghi in località stagionali.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
XII. - Piccole aziende.
Art. 33.
Art. 34.
XIII. - Premio di anzianità.
Art. 35.
XIV. - Controversie.
Art. 36.
XV. - Durata e decorrenza.
Art. 37.
Allegati

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, relativo al personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Napoli, 29 febbraio 1960

Parti stipulanti
1. - Per l’Associazione degli Albergatori Napoletani Adan […]
2. - Per la Filam […]
3. - Per la Cisl […]
4. - Per la Cisnal […]

I. - Premessa.
Il presente Patto integrativo è stipulato fra le rappresentanze della provincia di Napoli delle Organizzazioni nazionali che hanno sottoscritto il Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori di albergo, in Roma, in data 22 settembre 1959 e la relativa dichiarazione integrativa, in data 1° ottobre 1959.
Con questo Patto si provvede alla determinazione delle norme, delle clausole e delle pattuizioni retributive che detto Contratto Nazionale di Lavoro ha demandato alla competenza delle Organizzazioni periferiche e che, pertanto, divengono obbligatorie per tutti gli obbligati alla osservanza di esso Contratto Nazionale.

II. - Commissioni ed organi di controllo.
Art. 1
. - La Commissione paritetica di cui all’art. 68 del Contratto Nazionale di Lavoro è costituita dalle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente Patto integrativo provinciale.
Il regolamento per il funzionamento della Commissione paritetica e per l’applicazione di ogni altra norma contenuta nel presente titolo verrà allegato a questo Patto e ne costituirà parte integrale.

Art. 2. - La Commissione Paritetica è competente per le particolari pattuizioni con riferimento al penultimo comma dell’art. 66 del Contratto Nazionale di Lavoro ed alla dichiarazione integrativa del 1° ottobre 1959.

Art. 3. - Le funzioni degli Organi di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 67 del Contratto Nazionale di Lavoro potranno essere assolte collegialmente dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori facenti parte della Commissione paritetica.

III. - Apprendistato.
Art. 4.
- L’apprendistato potrà essere svolto solo presso gli alberghi di lusso, prima e seconda categoria e presso le pensioni di prima categoria.
Il numero degli apprendisti presso ogni singola azienda non potrà superare l’aliquota del 6 % del personale qualificato.
Del movimento degli apprendisti (assunzione, dimissioni, qualificazione) dovrà esserne data, a cura delle aziende, comunicazione alla Commissione paritetica di cui all’art. 1, entro gli stessi termini previsti per le comunicazioni ai fini previdenziali.
Il periodo di tirocinio o di esercitazione di allievi degli Istituti professionali alberghieri di Stato, verrà svolto presso la azienda, secondo le norme del comma 6) dell’art. 8 del Contratto Nazionale di Lavoro.
La presidenza dell’Adan comunicherà, di volta in volta, alla Commissione paritetica l’elenco nominativo ed il prospetto delle assegnazioni dei tirocinanti presso le singole aziende.

Art. 5. - A norma dell’anzidetto art. 8 del Contratto Nazionale di Lavoro, i compensi spettanti agli apprendisti, oltre alla somministrazione del vitto e dell’alloggio […]

IV. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Art. 6.
- L’orario normale di lavoro ed il lavoro straordinario saranno regolati, nelle singole aziende, nei limiti di cui al seguente specchio, redatto in conformità di quanto disposto dagli articoli 16 e 18 del Contratto Nazionale di Lavoro:

Personale Ore di lavoro ordinarie Possibilità di effettuare su richiesta del Datore di lavoro una 10ª ora di lavoro ordinario Possibilità di effettuare, su richiesta del Datore di lavoro, lavoro straordinario entro i limiti di 6 ore settimanali
Di portineria, sala, bar piani sorveglianza caldaie 9 si si
Di cucina 9 no si
Di guardaroba e lavanderia 8 no si
Ausiliario 8 no si

Per il personale in servizio notturno è ammesso il conguaglio orario settimanale.
Il tempo per la consumazione dei pasti non è compreso nell’orario di lavoro.

Art. 7. - In ottemperanza al disposto dell’art. 17 del Contratto Nazionale di Lavoro, in ogni azienda, nei locale di controllo o all’ingresso di servizio, sarà affissa una tabella generale dell'orario e dei turni di lavoro firmata dal titolare dell’azienda.
A norma dell’art. 12 del Regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923 approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, copia di tale tabella sarà trasmessa all’ispettorato de Lavoro.
Estratti di detta tabella, controfirmati dai Capi servizi, saranno affissi presso ogni singolo reparto dell’Albergo.

Art. 8. - I tagliandi di controllo, da rilasciarsi ai lavoratori comprova della richiesta di effettuazione di lavoro straordinario, cui all’art. 19 del Contratto Nazionale di Lavoro, dovranno esse compilati su bollettari a madre e figlia. Tali bollettari, unitamente ai Registro cronologico di cui allo stesso art. 19, saranno soggetti medesimi controlli ed adempimenti previsti per i documenti di cui l’art. 34 del Contratto Nazionale di Lavoro.

IV. - Riposo settimanale - Ferie - Gratifica natalizia - Festività nazionali ed infrasettimanali - Indennità di licenziamento.
Art. 10.
- Le ferie dovranno essere effettivamente godute entro e non oltre 1 anno dalla data di maturazione del diritto.
[…]

VIII. - Camerieri «extras».
Art. 24.
- Gli extras che, per compiere il servizio, dovranno recarsi fuori del Comune di residenza avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno e, qualora per esigenza di orari, fossero costretti a pernottare fuori residenza, dovrà essere loro fornito o pagato l’alloggio.
Nel caso di somministrazione di pasti concessa dal datore di lavoro, nessuna trattenuta verrà praticata sui compensi di cui all’articolo 22.
Nessun extras potrà essere assunto per una durata superiore a giorni 3.
[…]

X. - Corredo.
Art. 26.
- Con riferimento all’art. 48 del Contratto Nazionale di Lavoro, il personale di cucina dovrà, a proprie spese, fornirsi di idonee giubbe, pantaloni e berretti, ed il personale di fatica in cucina, «office» o dispensa dovrà, pure a proprie spese, fornirsi di idonea giubba o camice.
I datori di lavoro provvederanno alla fornitura di grembiuli.
La lavatura di tutti gli anzidetti abiti di lavoro è a carico del datore di lavoro.

XIV. - Controversie.
Art. 36.
- Ogni domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere o nell’applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro o del Patto Integrativo Provinciale o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improponibile se, precedentemente la controversia stessa non sia stata portata innanzi alla Commissione Paritetica per l’esperimento di un tentativo di conciliazione.
La Commissione Paritetica territoriale agirà in forma del disposto dell’art. 68 del Contratto Nazionale di Lavoro e con le modalità previste dal Regolamento allegato al presente Patto e l’esperimento dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione della richiesta.