Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 10 agosto 1956
Validità: dal 01.08.1956
Parti: Sindacato Provinciale Albergatori di Reggio Calabria-Associazione Provinciale dei Commercianti e Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Mense-Cgil, Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi-Cisl, Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghieri-Cisl
Settori: Commercio, Turismo, Alberghi ecc., Reggio Calabria

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 agosto 1953, per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande della provincia di Reggio Calabria, 10 agosto 1956

Addì 10 agosto 1956 nella sede dell'ufficio Regionale del Lavoro […], tra il Sindacato Provinciale Albergatori di Reggio Calabria […], assistiti da […] Associazione Provinciale dei Commercianti, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Mense, aderente alla Cgil […], il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi aderente alla Cisl […] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghieri […], assistito da […] Cisl, si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al Contratto Nazionale dell’11 agosto 1953 da valere per i dipendenti da aziende: alberghi pensioni e locande della provincia di Reggio Calabria.

Art. 1.
Il numero degli apprendisti nelle diverse categorie di alberghi viene limitato per come segue:
a) un apprendista per ogni quattro qualificati negli alberghi di 1ª e 2ª categoria;
b) un apprendista per ogni due qualificati negli alberghi di categoria inferiore.

Art. 4.
Negli esercizi ove non venga corrisposto il vitto e l’alloggio ai lavoratori competerà una indennità sostitutiva […]

Art. 6.
I lavoratori dipendenti da locali di stagione dovranno osservare l'orario di lavoro fissato dall’art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale 11 agosto 1953.