Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 settembre 1959
Validità: 01.06.1960 - 31.05.1961
Parti: Associazione dei Commercianti e Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Cgil, Uil, Cisnal
Settori: Commercio, Turismo, Stabilimenti balneari, Brindisi

Sommario:

Art. 1. - Minimi di retribuzione.
Art. 2. - Orario di lavoro e lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 3. - Indennità fine stagione.
Art. 4. - Scala mobile e indennità di contingenza.
Art. 5. - Riferimento alle norme di legge.
Art. 6. - Condizioni di miglior favore.
Art. 7. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente da stabilimenti balneari della provincia di Brindisi, 15 settembre 1959

L’anno 1959 il giorno 15 settembre in Brindisi, presso l’Associazione dei Commercianti […], e l’Unione Sindacale Provinciale Cisl […], la Cgil […], la Uil […], la Cisnal […], si è stipulato il seguente contratto provinciale, da valere, a decorrere dal 1° giugno 1960, per il personale dipendente da stabilimenti balneari della Provincia di Brindisi.

Art. 2. - Orario di lavoro e lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere.
Le ore di lavoro eccedenti le 10 giornaliere saranno compensate con la maggiorazione del 25 %.
Le ore straordinarie notturne e quelle prestate durante le giornate di riposo settimanale saranno compensate con la maggiorazione del 50 %.
Per ore notturne si intendono quelle intercorrenti tra le ore 22 e le ore 5 del mattino.

Art. 5. - Riferimento alle norme di legge.
Per quanto non previsto dal contratto, le parti concordemente si rimettono alle norme di legge vigenti in materia.