Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 14 luglio 1949
Validità: 14.07.1949 - 13.07.1950
Parti: Federazione Provinciale dell’Artigianato di Napoli, Unione Provinciale dell’Abbigliamento e Federazione Provinciale dei Lavoratori dell’Abbigliamento di Napoli-Camera del Lavoro dì Napoli
Settori: Tessili, Abbigliamento maschile, Artigianato, Napoli

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Sfera di applicazione.
Titolo I
Art. 2. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 3. - Operaio di 1ª categoria.
Art. 4. - Operaio di 2ª categoria.
Art. 5. - Operaio di 3ª categoria.
Art. 6. - Fattorino.
Titolo II
Art. 7. - Lavori a domicilio ed apprendistato.
• Definizione del lavorante a domicilio
• Libretto personale di controllo
• Lavoro notturno e festivo.
• Pagamento della retribuzione.
• Maggiorazione sulla retribuzione.
• Indennità di anzianità.
• Forniture accessori.
• Norme generali.
Art. 8. - Apprendistato.
Titolo III Tempi di lavorazione
Art. 9. - Caratteristiche delle lavorazioni.
Art. 10. - Tempi di lavorazione comprensivi di due prove.
Titolo IV

Art. 11. - Minimi di paga.
Art. 12. - Classifica delle aziende.
Titolo V Norme generali
Art. 13. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 14. - Disciplina ed obblighi disciplinari.
Art. 15. - Regolamento interno.
Art. 16. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 17. - Assenze.
Art. 18. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Art. 19. - Trattamento per risarcimento danni.
Art. 20. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 21. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 23. - Trattamento salariale delle donne.
Art. 24. - Eventuali controversie per il riconoscimento delle qualifiche.
Art. 25. - Eccedenze dei minimi.
Art. 26. - Durata.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane dell’abbigliamento maschile, della provincia di Napoli, 14 luglio 1949

L’anno 1949 il giorno 14 del mese di luglio presso la Sede della Federazione Provinciale dell’Artigianato di Napoli in via De Pretis, 102, tra la Federazione Provinciale dell’Artigianato […], l’Unione Provinciale dell’Abbigliamento […] e la Federazione Provinciale dei Lavoratori dell’Abbigliamento di Napoli […], assistiti dalla Camera del Lavoro dì Napoli […]

Premessa
Riconosciuta la necessità di disciplinare i rapporti di lavoro intercorrenti tra gli artigiani dell’abbigliamento maschile ed i lavoratori dipendenti di Napoli e Comuni della Provincia in applicazione dell'art. 23 del contratto di lavoro provinciale normativo, fissato il 19 dicembre 1947 dalla Federazione Provinciale dell’Artigianato di Napoli e la Camera del Lavoro di Napoli e Provincia, le parti costituite concordano quanto appresso. 

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente accordo vale per le sartorie su misura, confezioni in genere per uomo, pantaloni, gilettai, cappellai, pigiami, sarcitori, confezioni per ragazzi e bambini, abiti civili, ecclesiastici, ecc.

Titolo II
Art. 7. - Lavori a domicilio ed apprendistato.

Le parti ritengono opportuno e necessario di regolamentare il lavoro a domicilio precisandone i termini e le caratteristiche nel modo seguente:

Definizione del lavorante a domicilio:
Sono considerati lavoranti a domicilio gli operai di ambo i sessi che per conto di uno o più datori di lavoro eseguono nella propria abitazione o comunque, in locali che non siano di pertinenza del datore di lavoro né sottoposti alla sua diretta sorveglianza, lavoro subordinato retribuito ricevendo a cura e a spese del datore stesso le materie prime e gli accessori occorrenti per le lavorazioni.
Per essere considerato tale il lavorante a domicilio non deve eseguire per conto proprio o di terzi lavori che siano in concorrenza con il datore di lavoro e non deve recare comunque, pregiudizio alla produzione dell’impresa. Per essere considerato tale, il lavorante a domicilio, non deve avere alle proprie dipendenze personale salariato o comunque retribuito.

Norme generali.
Per tutto quanto non è stato espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio valgono le norme di legge.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali (esclusa la assicurazione contro la disoccupazione involontaria) e le disposizioni relative alla Cassa Malattia.

Art. 8. - Apprendistato.
Per quanto si riferisce agli apprendisti le parti si riportano al contratto stipulato in data 10 giugno 1949 tra la Federazione dell’Artigianato e la Camera del Lavoro di Napoli, precisando che la durata dell’apprendistato resta fissata in anni 4 per i giovani compresi tra i 14 e 16 anni ed in anni 3 per i giovani compresi tra i 16 ed i 18 anni.
Si fissa in sei mesi il periodo iniziale non retribuito per gli apprendisti di prima assunzione.

Titolo III Tempi di lavorazione
Le parti costituite concordano i tempi e le caratteristiche di lavorazione nel modo seguente:

Titolo V Norme generali
Art. 13. - Inizio e fine del lavoro.

Al segnale di inizio del lavoro l’operaio dovrà trovarsi al proprio posto a svolgere la sua attività.
[…]
Nessun operaio potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.

Art. 14. - Disciplina ed obblighi disciplinari.
L'operaio lavora, nel senso tecnico e nel senso disciplinare alle dipendenze dei suoi superiori che gli saranno convenientemente indicati.
Egli ha il dovere di eseguire con prontezza e con diligenza e con assiduità il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle Istruzioni che gli vengono impartite.
La urbanità e la correttezza del modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subordinati. 

Art. 15. - Regolamento interno.
Laddove già esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di essa potrà derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto.
L'eventuale regolamento esposto in modo chiaramente visibile nell'interno dell’azienda dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 16. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante l’orario di lavoro l’operaio non potrà lasciare il proprio posto senza nessun motivo legittimo e non potrà uscire dal laboratorio senza esserne autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nelle prime ore di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la necessità.
Non è consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nel laboratorio nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale per gli operai licenziati o sospesi nelle more del licenziamento e della sospensione.

Art. 18. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Quanto affidato all’operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l’operaio dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria responsabilità mediante tempestiva dichiarazione ni datore di lavoro o a ehi ne fa le veci.
Di rotture, guasti, deterioramenti dovuti a colpa ed a negligenza l’operaio potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato.
[…]
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all’interno del laboratorio dovranno essere forniti dal datore di lavoro.
Parimenti dovrà essere fornito dal datore di lavoro il materiale da impiegare nella lavorazione stessa - filato - cucirino - spilli - ecc.
[…]
Nel caso che, avendone ottenuta l’autorizzazione, l’operaio impieghi nell’interno del laboratorio strumenti di sua proprietà egli dovrà richiedere un documento, che elencando il numero e la specie degli strumenti gli consenta di asportarli quando non esistesse più la necessità di impiegarli od egli lasciasse il suo posto.
Delle macchine, utensili, strumenti materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, l’operaio non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l’esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dal laboratorio, né assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzate.
[…]

Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Quando la condotta del lavoratore, nell’interno del laboratorio, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno, in diversa misura a seconda della, gravità della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno in un primo tempo, lo scopo di richiamarlo a compimento dei suoi doveri, e successivamente, ove la ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare, con- la sanzione punitiva e con l’esempio che da essa deriva l’ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire nell’adozione della sanzione punitiva, un rapporto quanto più possibile definito tra sanzioni e mancanza.
1) L’ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. Alla ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale ma più gravi sanzioni.
2) Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, tino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennità di contingenza, oppure nei casi di maggior gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni.
A titolo di indicazione si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli;
d) che nell'interno del laboratorio, eseguisca lavoro per suo conto, senza tuttavia recare pregiudizio grave all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine ed al materiale o determini sprechi oppure ritardi l’esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) che contravvenga al divieto ili fumare nell’interno del laboratorio ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli.
[…]
3) La particolare gravità o la recidività delle mancanze, potrà, infine determinare il licenziamento del lavoratore, e nei casi più gravi di ambedue le citate indennità.
Si conviene che costituiscono legittimo motivo di licenziamento con la perdita della indennità di preavviso ma non dell’indennità di anzianità le mancanze di cui appresso:
[…]
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini, che implichino pregiudizio alla Incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti;
c) litigi di particolare gravità o seguite da vie di fatto, entro il laboratorio, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
[…]
e) in generale, la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato luogo alle sanzioni previste dal capo precedente (multe e sospensioni) e comunque abbiano arrecato un danno rilevante all'azienda.
Al licenziamento con perdita dell’indennità di preavviso e di anzianità si farà luogo:
[…]
c) quando lavorando solo o in comunicazione con altri operai, nell’interno del laboratorio, per proprio tornaconto, ed introducendo ed asportando materiali anche di sua proprietà, abbia per il carattere continuativo di questa attività e per l’estensione della stessa, recato rilevante documento all’azienda;
d) in caso di insubordinazione nei confronti della impresa o degli elementi da essa delegati quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l’insubordinazione, per la poca gravità degli atti che per la pronta e sincera resipiscenza dell’insubordinato, non abbia nociuto alla disciplina dell’azienda;
e) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l’esistenza del dolo e del danno rilevante rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto e risulti moralmente giustificato, per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennità di preavviso e di anzianità.

Art. 23. - Trattamento salariale delle donne.
Al personale femminile eventualmente occupato nelle aziende artigiane dell'abbigliamento maschile, verrà corrisposto un trattamento salariale pari al 70 % della paga fissata per gli uomini. Qualora le donne vengano impiegate a compiere lavori che tradizionalmente vengono compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni, di rendimento qualitativo e quantitativo sarà ad esse corrisposta la stessa paga prevista per gli uomini.
Nella lavorazione a cottimo la parità di cui sopra si intende raggiunta con l’applicazione, di un’eguale tariffa.