Categoria: 1953
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 16 maggio 1953
Validità: 01.05.1953 - 30.04.1954
Parti: Federazione Provinciale dell’Artigianato, Unione Tassisti Artigiani, Sindacato Tassisti Autonomo e Confederazione Sindacale Italiana Lavoratori
Settori: Trasporti, Autopubbliche, Napoli

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Sospensione - Interruzione di lavoro.
Art. 5. - Trattamento malattia.
Art. 6. - Indennità per gli istituti fissi.
Art. 7. - Preavviso - Indennità di licenziamento - Dimissioni.
Art. 8. - Festività nazionali.
Art. 9. - Festività infrasettimanali.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Premio natalizio.
Art. 12. - Licenziamento - Contestazione.
Art. 13. - Conciliazione.
Art. 14. - Condizioni di miglior favore.
Art. 15. - Decorrenza e durata.
Art. 16. - Paga e percentuale.
Art. 17. - Responsabilità e disciplina.
Art. 18. - Ritorni a vuoto.
Art. 19. - Sanatoria.

Contratto collettivo per gli autisti dipendenti dai concessionari di autopubbliche della provincia di Napoli, 16 maggio 1953

L'anno millenovecentocinquatatre addì 16 maggio nella sede della Federazione Provinciale dell’Artigianato in via De Petris 102, tra la Federazione Provinciale dell’Artigianato […], l’Unione Tassisti Artigiani […], il Sindacato Tassisti Autonomo […] e la Confederazione Sindacale Italiana Lavoratori […], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli autisti dipendenti dai concessionari di autopubbliche di Napoli e Provincia.
Premesso che le parti costituite ravvisano la opportunità e la necessità di regolamentare i rapporti di lavoro intercorrenti fra i concessionari di auto in servizio pubblico e i propri autisti dipendenti;
Premesso ancora che la natura produttiva del servizio mentre deve fare riferimento alle esigenze dei lavoratori, deve anche conciliare dette esigenze con la possibilità economica del concessionario Tassista.
Le parti costituite hanno stipulato il presente accordo.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per autista che esplica un lavoro discontinuo dovuto al suo speciale servizio di posteggio - è sentito nel senso della durata del turno di servizio approvato dal Comune. Per tale motivo viene esclusa in maniera tassativa ogni possibilità di lavoro straordinario.

Art. 6. - Indennità per gli istituti fissi.
Per quanto si riferisce agli obblighi verso gli istituti fissi e cioè: premio natalizio, riposo settimanale, festività infrasettimanali, festività nazionali, ferie, si stabilisce che il concessionario data la natura speciale dei lavoro di questa categoria, corrisponderà al dipendente una maggiorazione del 15 % sulla paga base.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Questo riposo si stabilisce a seconda l’esigenza del lavoro.

Art. 13. - Conciliazione.
Le parti convengono che nessuna procedura giudiziaria potrà essere promossa dai lavoratori per l’applicazione del presente accordo prima che non sarà esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale, da effettuarsi nel termine di giorni 15 dalla richiesta sulla sede della Federazione Provinciale dell’Artigianato ed il cui esito dovrà essere sancito in verbale.

Art. 17. - Responsabilità e disciplina.
L’autista conducente che ha in consegna il tassì è responsabile di tutti i danni che potranno essere causati per disattenzione o trascuratezza.
È dovuto di attenersi scrupolosamente alla disciplina del corso pubblico in maniera da evitare qualunque richiamo al concessionario.

Art. 19. - Sanatoria.
L’applicazione del presente contratto sana qualsiasi presunto diritto di periodi precedenti.
N.B. - A parte sarà stabilito di accordo uno specchietto disciplinare da cui risultino le infrazioni e le punizioni applicate per infrazioni stesse e pertanto ci si riporta all’esposto disciplinare del contratto di lavoro del 1929.