Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 27 giugno 1951
Validità: dal 01.07.1951
Parti: Unione Provinciale Artigiani e Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Artigianato, Apprendisti, Siracusa

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.

Contratto collettivo per la disciplina normativa dell’apprendistato nelle aziende artigiane della provincia di Siracusa, 27 giugno 1951

L’anno 1951, il giorno 27 giugno, in Siracusa, presso l’Ufficio Provinciale del lavoro e della M.O. […], tra l'Unione Provinciale Artigiani […] e la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) […], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) […], la Camera Sindacale Provinciale (Uil) […], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per la disciplina normativa dell’apprendistato nelle aziende artigiane della provincia di Siracusa.

Art. 1.
Il presente contratto sarà valevole per le sole aziende Artigiane aventi il numero di dipendenti previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.
Agli effetti del presente contratto è apprendista colui che, avendo compiuto il 14° anno di età, è occupato presso un’azienda artigiana per divenire operaio qualificato.

Art. 3.
Non potrà essere assunto in qualità di apprendista il giovane che non abbia compiuto allo scopo di acquistare la necessaria capacità il 14° anno di età, se non nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 4.
L'assunzione dell’apprendista avverrà tramite i competenti uffici di collocamento ed in conformità alle norme di legge.

Art. 6.
L’apprendista dovrà osservare l’orario giornaliero di lavoro fissato per legge o per contratto di lavoro. L’artigiano dovrà concedere all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sul salario, i permessi per frequentare eventuali corsi appositamente istituiti per la sua formazione professionale.
I permessi retribuiti non potranno comunque superare le sei ore settimanali. L’artigiano avrà il diritto di esigere dall’apprendista una attestazione scritta di frequenza per gli eventuali corsi da questi frequentati.

Art. 7.
L’artigiano dovrà curare la formazione professionale dell’apprendista, dando notizia, sia nel corso che alla fine di ogni anno, del profitto acquisito alla famiglia dell’apprendista, perché questa possa collaborare efficacemente alla sua educazione.

Art. 8.
Durante la giornata l’apprendista non potrà essere sottoposto a lavori che non siano attinenti all’apprendistato per il quale è stato assunto.

Art. 9.
L’artigiano è tenuto all’osservanza di tutte le norme assicurative e previdenziali obbligatorie per legge anche durante il periodo dì libera retribuzione.

Art. 11.
Agli effetti del trattamento economico e dell’anzianità di apprendista cui all’art. 10, sarà riconosciuto all’apprendista, che eventualmente passi da un’azienda ad un’altra uguale od affine, il periodo di apprendistato già effettuato e registrato sul libretto di lavoro.
[…]

Art. 14.
Per quanto non previsto nel presente accordo, valgono le norme degli accordi e contratti nazionali e provinciali di categoria, nonché le disposizioni legislative relative alla tutela dell’apprendistato e del lavoro delle donne e dei minori.

Art. 15.
Il presente contratto, che le soprascritte Organizzazioni hanno stipulato allo scopo di dare una regolamentazione alla delicata materia dell’apprendistato artigiano in provincia di Siracusa, in attesa di quanto verrà concordato in campo nazionale, o stabilito da disposizioni di legge, ha decorrenza dal 1° luglio 1951 ed è a tempo indeterminato. Esso comunque potrà essere disdettato dalle parti contraenti con preavviso di due mesi.