Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 9 luglio 1959
Validità: Campagna 1959
Parti: Gruppo Provinciale Trebbiatori-Associazione Industriali e Cisl-Unione Sindacale Provinciale di Lecce, Cgil-Federazione Provinciale Salariati e Braccianti, Uil-Camera Sindacale Provinciale di Lecce, Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
Settori: Agroindustriale, Trebbiatura, Lecce

Sommario
:

Art. 1. - Trattamento complessivo in danaro.
Art. 2. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
Art. 3. - Trattamento alimentare.
Art. 4. - Condizioni di miglior favore.
Art. 5. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per 1 lavoratori dipendenti da aziende esercenti trebbiatura a macchina dei cereali in provincia di Lecce, 9 luglio 1959

Il giorno nove del mese di luglio 1959 in Lecce, presso l’Unione Provinciale Agricoltori di Lecce, tra il Gruppo Provinciale Trebbiatori dell’Associazione Industriali […], e la Cisl - Unione Sindacale Provinciale di Lecce […], la Cgil - Federazione Provinciale Salariati e Braccianti […], la Uil - Camera Sindacale Provinciale di Lecce […], l’Unione Provinciale degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], si è concordato il seguente trattamento complessivo in danaro e quello alimentare da corrispondersi ai lavoratori dipendenti da Esercenti Macchine Trebbiatrici di cereali nella campagna 1959 in provincia di Lecce. 

Art. 1. - Trattamento complessivo in danaro.
[…]
La retribuzione complessiva oraria come sopra stabilita è riferita ed è valida per 10 (dieci) ore di lavoro effettivo normale. Essa è comprensiva di salario base, indennità di carovita, contingenza o caropane, nonché rivalutazioni, conglobamento, riassetto zonale, punti di scala mobile e quanto altro dovuto per gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali e di ogni e qualsiasi indennità comunque dovuta per legge e per contratti, escluso solo gli assegni familiari da corrispondersi a parte in quanto dovuti e come per legge.

Art. 2. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
L’orario normale giornaliero di lavoro è di 10 (dieci) ore, oltre il quale è ammesso il lavoro straordinario che sarà compensato con l’aumento del 20 % se eseguito nei giorni feriali e del 30 % se eseguito in giorni festivi od in ore notturne, intendendosi per tali quelle comprese fra le 22 e le 5 del mattino.

Art. 3. - Trattamento alimentare.
Oltre al trattamento in danaro di cui sopra è dovuto a ciascun lavoratore il vitto giornaliero consistente in due pasti composto come di consuetudine e di un litro di vino: in difetto sarà corrisposta una indennità di lire 300 giornaliere a titolo di contributo spese.