Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 23 novembre 1959
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori diretti e Federazione Provinciale salariati e braccianti agricoli-Cisl
Settori: Agroindustriale, Raccolta olive, Catanzaro

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Sistemi di raccolta.
Art. 3. - Assunzione - Tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Orario di lavoro - Lavoro festivo Lavoro straordinario.
Art. 5. - Salari.
Art. 6. - Raccolta a misura.
Art. 7. - Pagamento in natura.
Art. 8. - Interruzione di lavoro.
Art. 9. - Cottimo.
Art. 10. - Spese di viaggio.
Art. 11. - Alloggi.
Art. 12. - Indennità di percorso.
Art. 13. - Sistema della compartecipazione.
Art. 14. - Sistema della gabella.
Art. 15. - Sistema della raccolta a stima.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.

Contratto collettivo per i lavoratori addetti alla raccolta ed alla lavorazione delle olive della provincia di Catanzaro, 23 novembre 1959

Addì 23 novembre 1959, nella sede della Unione Provinciale degli Agricoltori, in Catanzaro, Palazzo INA, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori diretti […] e la Federazione Provinciale salariati e braccianti agricoli aderente alla Cisl […], con l’assistenza del segretario provinciale della Cisl di Catanzaro […], si è stipulato il presente patto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo di lavoro stabilisce il trattamento normativo e salariale da applicarsi ai lavoratori comunque addetti alla raccolta delle olive ed alla lavorazione delle stesse e sempre che quest’ultima avvenga nell’ambito dell’azienda agricola e per conto della stessa.

Art. 2. - Sistemi di raccolta.
I sistemi di raccolta sono i seguenti: sistema dell’utilizzazione diretta, sistema della raccolta a misura, sistema della compartecipazione, sistema della gabella, sistema della stima e sistema del cottimo.

Art. 3. - Assunzione - Tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’assunzione della mano d’opera addetta alla raccolta delle olive, per la tutela delle donne e del ragazzi, valgono le norme previste dalle leggi vigenti.

Art. 4. - Orario di lavoro - Lavoro festivo Lavoro straordinario.
L’orario di lavoro è il seguente:
per i mesi di settembre, ottobre, novembre, marzo, aprile: ore 8;
per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio: ore 7.
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l’orario normale di cui sopra.
Il lavoro festivo è quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dalla legge, oltre che dalla festa del Patrono del luogo.
[…]
Il lavoro notturno è quello eseguito un’ora dopo l’Ave Maria, lino all’alba.
[…]

Art. 11. - Alloggi.
Nel caso sia richiesto dal datore di lavoro il pernottamento del lavoratore in azienda, al lavoratore dovrà essere assicurato un alloggio igienico e là, dove esiste la consuetudine, anche il vitto.

Art. 18.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento ai contratti nazionali e provinciali per i braccianti agricoli avventizi.

Art. 19.
Controversie individuali e collettive: nel caso di inosservanza del presente contratto la soluzione della vertenza è demandata in prima istanza alle Organizzazioni sindacali provinciali stipulanti le quali dovranno decidere entro quindici giorni ed in seconda istanza all’Ufficio Provinciale del Lavoro.