Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 25 febbraio 1958
Validità: 01.03.1958 - 29.02.1960
Parti: Unione Irpina Industriali, Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Cisl, Cgil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-agraria-forestale, Avellino

Sommario:

Art. 1. - Campo di applicazione del contratto.
Art. 2. - Qualifiche.
Art. 3. - Collocamento.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Retribuzione.
Art. 8. - Trattamento economico per indennità accessorie.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 10. - Sospensione di lavoro.
Art. 11. - Indennità di percorso.
Art. 12. - Indennità di pernottamento.
Art. 13. - Indennità malarica.
Art. 14. - Lavori speciali disagiati.
Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
Art. 16. - Pronto soccorso.
Art. 17. - Lavori fuori zona.
Art. 18. - Trattamento economico.
Art. 19. - Scala mobile.
Art. 20. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 21. - Preavviso.
Art. 22. - Norme disciplinari.
Art. 23. - Controversie individuali.
Art. 24. - Controversie collettive.
Art. 25. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per le maestranze impiegate in lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale della provincia di Avellino, 25 febbraio 1958

L’anno 1958 il giorno 25 febbraio nella sede dell'ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Avellino, tra l’Unione Irpina Industriali […], l’Unione Provinciale degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti […] e la Cisl […], la Cgil […], si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale per le maestranze impiegate in lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale, assiste il dott. F.C. in rappresentanza dell’ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Avellino.

Art. 1. - Campo di applicazione del contratto.
Il presente contratto normativo e salariale è valevole per le maestranze impiegate in lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale da qualunque impresa eseguiti nel territorio della Provincia, ivi compresi gli agricoltori singoli e riuniti in Consorzi e gli Enti che eseguono lavori in economia.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario giornaliero di lavoro nei vari mesi dell’anno, tenuto conto delle condizioni ambientali della Provincia, e delle esigenze stagionali viene stabilito come appresso:
novembre, dicembre e gennaio ore 7
febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre ed ottobre ore 8
giugno, luglio ed agosto ore 9
Esso ha inizio e termina sul posto di lavoro.

Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale;
b) lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 fino alle ore 5;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui al successivo art. 6, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[…]
Non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici.

Art. 8. - Trattamento economico per indennità accessorie.
Ai lavoratori sarà corrisposta una indennità accessoria, a titolo di gratifica natalizia, ferie, festività infrasettimanali, festività nazionali e indennità di licenziamento, nella misura del 17 per cento dell’importo complessivo degli elementi che compongono la retribuzione dì cui al precedente art. 7.
Tale indennità verrà liquidata in uno alla retribuzione alla fine di ogni periodo di paga.

Art. 12. - Indennità di pernottamento.
Ai lavoratori cui verrà fatto obbligo di pernottare in campagna deve essere corrisposta una minestra calda a sera senza defalcazione alcuna dalla retribuzione giornaliera o una indennità sostitutiva di L. 200 giornaliere.
La pernottazione dei lavoratori in campagna è condizionata all’esistenza di dormitori igienicamente adatti, i quali debbono essere forniti di brande e di altri attrezzi che consentano di dormire sollevati dal pavimento. Le brande e eventualmente gli altri dispositivi debbono essere forniti di coperte e pagliariccio.

Art. 13. - Indennità malarica.
Sarà corrisposta ai lavoratori l’indennità malarica nella misura di L. 30 al giorno qualora il lavoro si svolga in zona e per i periodi determinati malarici dalla Divisione di Sanità della Prefettura di Avellino.

Art. 14. - Lavori speciali disagiati.
Nel caso che i lavoratori siano impiegati in lavori nei quali siano costretti a lavorare con i piedi immersi nell’acqua ad essi dovranno essere forniti, a spese del datore di lavoro, stivaloni di gomma, dei quali il lavoratore resta consegnatario e responsabile per la durata dei lavori stessi.

Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi sul posto di lavoro con gli attrezzi individuali di consuetudine. Sono a carico del datore di lavoro la riparazione e la manutenzione degli attrezzi per quanto riguarda eventuali rotture avvenute sul posto di lavoro e non imputabili al lavoratore.

Art. 16. - Pronto soccorso.
Ogni datore di lavoro è tenuto alla dotazione di ogni centro lavorativo di una cassetta di medicazione per il pronto soccorso in caso di infortunio.

Art. 20. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 22. - Norme disciplinari.
Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa tino ad un massimo di 3 ore di salario nel caso:
а) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) introduca bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) si trovi in stato di ubriachezza all’inizio e durante il lavoro;
f) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudicano la disciplina del cantiere;
g) allorché si assenti dal lavoro senza giustificati motivi.
1) con la sospensione in caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra;
2) con il licenziamento senza, preavviso nei seguenti casi:
[…]
b) rissa nell’interno del cantiere o gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) insubordinazione verso superiori;
d) furto, frode o danneggiamento volontario;
e) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l’incolumità del personale o del pubblico, o costituisce danneggiamento alle opere, agli impianti alle attrezzature o ai materiali;
[…]

Art. 24. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere sull’applicazione ed interpretazione del presente contratto di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.