Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 20 giugno 1952
Validità: 01.04.1952 - 31.03.1954
Parti: Federazione Provinciale dei Consorzi di Vigilanza Campestre-Unione Provinciale Agricoltori e Camera Confederale del Lavoro, Federazione Guardie Campestri, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Uil
Settori: Agroindustriale, Guardie Campestri, Bari

Sommario:

Art. 1. - Assunzione in servizio.
Art. 2. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Art. 3. - Retribuzione.
Art. 4. - Indennità di bicicletta.
Art. 5. - Riposo settimanale.
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Permessi straordinari.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Gratifica natalizia.
Art. 10. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 11. - Malattie - Infortuni - Zone malariche.
Art. 12. - Preavviso.
Art. 13. - Indennità di anzianità.
Art. 14. - Condizioni di miglior favore.
Art. 15. - Durata dell’accordo.
Art. 16. - Deposito dell’accordo.
Dichiarazione a verbale.

Contratto collettivo per le guardie campestri dipendenti dai consorzi di vigilanza campestre della provincia di Bari, 20 giugno 1952

Addì 20 giugno 1952, nella Sede della Unione Provinciale Agricoltori, in Bari, via Putignani 49, tra la Federazione Provinciale dei Consorzi di Vigilanza Campestre […], assistito da […] Unione Provinciale Agricoltori […] e la Camera Confederale del Lavoro, Federazione Guardie Campestri […], la Unione Sindacale Provinciale della Cisl […], la Uil […], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per le Guardie Campestri da valere per tutta la provincia di Bari.

Art. 2. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
L’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e 60 settimanali ripartite nelle 24 ore secondo le esigenze del servizio.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre l’orario normale di cui sopra […]
Si considera, altresì, lavoro straordinario quello compiuto, non per regolare turno di servizio, nei giorni festivi […]

Art. 5. - Riposo settimanale.
Alla Guardia campestre, dovrà essere assicurato un riposo settimanale di 24 ore consecutive, secondo le norme regolamentari della legge relativa.

Art. 6. - Ferie.
Alla Guardia campestre spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio, un periodo di ferie retribuito di giorni 30 […]

Art. 10. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del Consorzio valgono le disposizioni vigenti.

Art. 11. - Malattie - Infortuni - Zone malariche.
[…]
Alle Guardie campestri che prestano la loro opera nelle zone malariche, riconosciute tali dall’Ufficio Sanitario Provinciale, sarà corrisposta mensilmente per il periodo stabilito dallo stesso Ufficio una indennità pari all’8 % della retribuzione mensile.