Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 24 giugno 1959
Validità: 01.09.1959 - 31.08.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Lucana Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Unione Provinciale Contadini e Cgil di Potenza, Cisl, Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti, Potenza

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione dei braccianti agricoli avventizi.
Art. 3. - Assunzione al lavoro,
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Orario normale di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e per sesso.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Assistenza - Previdenza - Assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Norme disciplinari.
Art. 14. - Indennità di percorso.
Art. 15. - Indennità di pernottamento.
Art. 16. - Spese di viaggio.
Art. 17. - Infortuni sul lavoro e pronto soccorso.
Art. 18. - Controversie individuali e collettive.
Art. 19. - Condizioni di miglior favore.
Art. 20. - Durata del contratto.
Tabelle tariffe

Contratto collettivo per i braccianti agricoli della provincia di Potenza, 24 giugno 1959

L’anno 1959, addì 24 giugno, in Potenza nella sede dell'ufficio Regionale del Lavoro […], tra […] Unione Provinciale degli Agricoltori, […] Federazione Lucana Coltivatori Diretti, […] Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, […] Unione Provinciale Contadini, in rappresentanza dei datori di lavoro e […] Cgil di Potenza, […] Cisl, […] Uil, in rappresentanza dei lavoratori; si addiviene alla stipula del seguente contratto, da valere in tutti i Comuni della provincia.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente contratto collettivo di lavoro regola i rapporti fra le aziende agricole ed i braccianti della provincia di Potenza, della categoria degli avventizi.

Art. 2. - Definizione dei braccianti agricoli avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono i lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei fanciulli.
Per la ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei fanciulli si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario normale di lavoro.
L’orario normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e menzionati nell’articolo 7.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di lavoro di cui sopra, saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro e di accordo con i lavoratori, nei casi di evidente necessità e non potranno perciò avere carattere di sistematicità.
[…]
Non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno, quando questo cade in regolari turni periodici o riguarda speciali lavori da eseguirsi di notte, per i quali saranno stabilite speciali tariffe.
Ogni miglioramento in campo nazionale, sarà applicato automaticamente anche in provincia.

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro munito degli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto a lui affidato dal datore di lavoro; e risponderà delle perdite o dei danni a lui imputabili.

Art. 11. - Assistenza - Previdenza - Assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali (per infortuni, malattie, assegni familiari, ecc.), valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi contribuii nella misura e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le norme di legge in vigore.

Art. 13. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso; e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. I rapporti tra i lavoratori dell’azienda ed il datore di lavoro (o chi per lui) debbono essere ispirati a reciproco rispetto, in modo da assicurare la normale disciplina dell’azienda.

Art. 15. - Indennità di pernottamento.
Ai lavoratori che a causa della distanza del posto di lavoro dal centro abitato, oppure che per ragioni di lavoro siano costretti a pernottare in campagna, deve essere somministrato gratuitamente un piatto caldo con il pane, in misura sufficiente e quanto altro previsto dalle consuetudini locali.
Il pernottamento nella azienda è condizionato alla esistenza in seno alla azienda stessa, di locali igienicamente adatti ed adeguatamente e convenientemente attrezzati.

Art. 17. - Infortuni sul lavoro e pronto soccorso.
In caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le prestazioni e le cure necessarie, nonché a fornire il mezzo di trasporto disponibile, quando ne ricorre la necessità, per consentire il tempestivo raggiungimento del più vicino centro abitato o luogo di cura, a seconda dei casi.
È fatto altresì obbligo al datore di lavoro di tenere a disposizione nella azienda, il minimo di materiale di medicazione indispensabile per far fronte al primo pronto soccorso.

Art. 18. - Controversie individuali e collettive.
[…]
Le controversie collettive (quelle cioè riguardanti la applicazione o la interpretazione delle norme contenute nel presente contratto) saranno esaminate dalle associazioni sindacali provinciali contraenti, per il sollecito ed amichevole componimento.