Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 ottobre 1957
Validità: 01.10.1957 - 30.09.1958
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Avellino, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Fisba-Cisl
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Avellino

Sommario:

Art. 1. - Definizione del bracciante avventizio.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 8. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 9. - Tariffe per i lavori normali.
Art. 10. - Lavori speciali e pesanti.
Art. 11. - Valore convenzionale dei pasti.
Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Art. 13. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 14. - Tutela della maternità.
Art. 15. - Indennità di caropane.
Art. 16. - Zone malariche.
Art. 17. - Indennità di percorso.
Art. 18. - Norme disciplinari.
Art. 19. - Controversie individuali.
Art. 20. - Controversie collettive.
Art. 21. - Scala mobile.
Art. 22. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Avellino, 1 ottobre 1957

Addì 1 ottobre 1957, nella sede dell’Unione provinciale degli agricoltori, in Avellino, via G. Minzoni, 25, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Avellino […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti […], e la Fisba (Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli) aderente alla Cisl […], si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Avellino, da valere in tutto il territorio della Provincia.

Art. 1. - Definizione del bracciante avventizio.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione e comunque a fine settimana.

Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario giornaliero di lavoro nei vari mesi dell'anno, tenuto conto delle condizioni ambientali della provincia e delle, esigenze stagionali viene stabilito come appresso:
novembre - dicembre - gennaio ore 7
febbraio - marzo - aprile - maggio - settembre - ottobre ore 9
giugno - luglio ed agosto ore 9
La presente norma non si applica ai lavori di mietitura e trebbiatura in quanto questi lavori saranno disciplinati da accordi collettivi speciali.
L’orario innanzi precisato ha inizio e termine sul posto di lavoro.

Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale;
b) lavoro notturno quello eseguito un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui al successivo art. 6, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[…]
Non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Art. 7. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
[…]
Al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali ed infrasettimanali, nonché di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie, ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio, perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[…]

Art. 10. - Lavori speciali e pesanti.
Per i lavori sottoelencati le tariffe previste per i lavori ordinari saranno maggiorate dalle percentuali seguenti:
Potatura di alberi di basso fusto 20%
Potatura di alberi di alto fusto 30%
Spargimento anticrittogamici ed antiparassitari 20%
Scasso e spietramento 25%
Falciatura 30%

Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi necessari.
Egli ha l’obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili. 

Art. 13. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi Fecondo le norme vigenti.

Art. 14. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 16. - Zone malariche.
I braccianti che lavorano in zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni hanno diritto alla somministrazione gratuita di chinino e ad una indennità giornaliera del 7 % della retribuzione limitatamente al periodo previsto dalle disposizioni prefettizie.

Art. 18. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per essa, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed i loro datori di lavoro, o chi per essi, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
- con la multa fino al massimo di due ore di salario nel caso:
а) che, senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che cada in stato di ubriachezza durante le ore di lavoro.

Art. 20. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per la applicazione ed interpretazione del presente contratto di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.