Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 17 gennaio 1958
Validità: 17.01.1958 - 16.01.1960
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Sindacale Provinciale-Cisl/Fisba/Cisl-Terra, Federbraccianti Provinciale-Camera Confederale del Lavoro, UilTerra-Uil Provinciale
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Taranto

Sommario:

Art. 1. - Definizione braccianti agricoli.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Art. 8. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 9. - Tutela della maternità.
Art. 10. - Zone malariche.
Art. 11. - Norme disciplinari.
Art. 12. - Controversie individuali.
Art. 13. - Controversie collettive.
Art. 14. - Indennità di percorso.
Art. 15. Durata del patto.
Art. 16. - Retribuzione.
Art. 17. - Deposito del contratto.
Tabelle trattamento economico

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Taranto, 17 gennaio 1958

Addì 17 gennaio 1958 nelle sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Taranto […], tra la Unione Provinciale Agricoltori […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], la Unione Sindacale Provinciale della Cisl […], assistito da Fisba […] e Cisl-Terra […], la Federbraccianti Provinciale […], assistiti da […] Camera Confederale del Lavoro, la Uil-Terra […], assistiti da […] Uil Provinciale, si è stipulato il seguente Contratto provinciale di lavoro integrativo del contratto nazionale stipulato a Roma il 15 febbraio 1957, da valere per i braccianti avventizi della provincia di Taranto.

Art. 1. - Definizione braccianti agricoli.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario giornaliero nei vari mesi dell’anno, in relazione alle condizioni di ambiente e alle esigenze stagionali, è stabilito in:
ore 6 giornaliere nei mesi di Gennaio e Dicembre
ore 7 giornaliere nei mesi di Febbraio, Marzo e Novembre
ore 8 giornaliere in tutti gli altri mesi.
L'orario normale di lavoro per addetti alla mietitura e trebbiatura è di ore 8 giornaliere.

Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba. I limiti del lavoro notturno al coperto sono uguali a quelli del lavoro notturno allo scoperto:
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 6 nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvi i casi di cui all’ultimo comma.
[…]
Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici e riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 8. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 9. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano, in attesa di altre eventuali disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 10. - Zone malariche.
Nel periodo 1° giugno-30 settembre sarà corrisposta a tutti i lavoratori agricoli una indennità malarica nella misura di L. 20 giornaliere per le zone determinate dalla Divisione di sanità della Prefettura di Taranto.

Art. 11. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore di azienda o da ehi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni disciplinari, passibili di sanzione, sono le seguenti e vanno punite come appresso:
1) multa fino all'importo di 3 ore lavorative in ciascuno dei seguenti casi:
а) abbandono di posto senza giustificato motivo, quando il fatto non rivesta carattere di maggiore gravità;
b) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione quando ciò non avvenga in dipendenza di diritti previsti dalla Costituzione:
c) mancata diligente esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
d) ubriachezza.
[…]
2) con licenziamento in tronco nei seguenti casi:
a) insubordinazione verso il datore di lavoro o chi lo rappresenta o gravi offese verso gli altri lavoratori;
b) rissa nell’azienda;
[…]
d) frodi o danneggiamenti volontari;
e) quando il lavoratore sia incorso più di due volte in una delle mancanze punibili con la multa.

Art. 13. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del contratto collettivo provinciale di lavoro saia uno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 14. - Indennità di percorso.
L’orario di lavoro si intende effettivo sul campo di lavoro.
[…]
Nel caso che il datore di lavoro disponga di dormitorio pulito e sano può richiedere al lavoratore il pernottamento in campagna.
Ove i lavoratori si rifiutassero di pernottare, essi non avranno diritto all’indennità di percorso.

Art. 16. - Retribuzione.
[…]
Al lavoratore compete inoltre una indennità pari all’11 % sull'insieme della paga base e contingenza, in luogo delle festività nazionali e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali: gratifica natalizia, ferie, ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio perché propri del rapporto di lavoro carattere stabile e continuativo.
[…]