Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 27 luglio 1960
Validità: 01.08.1960 - 31.07.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Unione Sindacale-Cisl, Federbraccianti Provinciale, Alleanza Coltivatori Siciliani, Unione Provinciale-Cisnal, Unione Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Caltanissetta

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione del bracciante avventizio.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza, assistenza ed assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Zona malarica.
Art. 14. - Norme disciplinari.
Art. 15. - Controversie individuali.
Art. 16. - Controversie collettive.
Art. 17. - Condizioni di miglior favore.
Art. 18. - Distanza dai posti di lavoro.
Art. 19. - Salario.
Art. 20. - Efficacia del contratto.
Art. 21. - Durata del contratto.
Art. 22. - Deposito contratto.
Art. 23. - Aggiornamento salari.
Art. 24. - Tabella salariale per i «braccianti agricoli» in vigore dal 1° agosto 1960.
Dichiarazione aggiunta a verbale.

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Caltanissetta, 27 luglio 1960

L'anno 1960, il giorno 27 del mese di luglio in Caltanissetta nei locali dell’Ufficio Provinciale del Lavoro […], tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti […] e l’Unione Sindacale della Cisl […], la Federbraccianti Provinciale […], l’Alleanza Coltivatori Siciliani […], l’Unione Provinciale aderente alla Cisnal […], l’Unione Sindacale Provinciale della Uil […], si è stipulato 11 contratto provinciale dei braccianti agricoli della Provincia di Caltanissetta ad integrazione del patto Collettivo nazionale di lavoro del 15 febbraio 1957.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto Provinciale Integrativo al Patto Nazionale del 15 febbraio 1957 fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro tra datore di lavoro agricolo ed i «Braccianti avventizi».

Art. 2. - Definizione del bracciante avventizio.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli di ambo i sessi assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se pur alcuni giorni e per la esecuzione di determinati lavori retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta-al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme vigenti in materia. Non è ammessa l’assunzione ai lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere ad eccezione per i lavori di mietitura e trebbiatura per i quali l’orario viene fissato in ore dieci.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, dalla Regione e di cui allo articolo seguente, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità.
[…]

Art. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
[…]
Al lavoratore compete, inoltre, una indennità in luogo delle festività nazionali, regionali ed infrasettimanali nonché di quelli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie, ecc. di cui non può beneficiare il bracciante avventizio perché proprio del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[…]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.
Per i lavori di rimboschimento e forestali in genere il datore di lavoro è tenuto a fornire gli attrezzi occorrenti e nel caso che venissero approntati dal lavoratore questi avrà diritto ad un compenso […]

Art. 11. - Previdenza, assistenza ed assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per la tutela tisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le norme di legge vigenti.

Art. 13. - Zona malarica.
Nei comuni ove esistano zone riconosciute malariche a termine delle vigenti disposizioni di legge, viene stabilito l’obbligo della somministrazione gratuita del chinino a norma di legge, nonché la corresponsione ai lavoratori di una indennità in aggiunta alla normale retribuzione del 5 % sulla paga base e contingenza.
L’accertamento delle zone è demandato all’Ufficio Provinciale del Lavoro sentiti gli Organi Sanitari.
Il periodo è stabilito conformemente al decreto prefettizio emanato di anno in anno.

Art. 14. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da ehi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. I rapporti tra i lavoratori della azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
La inosservanza o la infrazione disciplinare darà luogo ai seguenti provvedimenti:
1. Multa sino all’importo di due ore lavorative nei seguenti casi:
а) abbandono del lavoro senza giustificato motivo;
b) presentazione in ritardo o anticipata cessazione del lavoro.
2. Sospensione fino a 2 giorni lavorativi:
a) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
b) atti di indisciplina che portano al pregiudizio della normale attività aziendale durante le ore di lavoro;
e) recidiva nella multa.
3. Licenziamento:
а) recidiva nella sospensione;
b) insubordinazione verso il datore di lavoro o chi per esso;
c) gravi offese verso i compagni di lavoro;
d) risse nell'interno dell’azienda, furti, frodi e danneggiamenti;
[…]

Art. 16. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto integrativo saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 18. - Distanza dai posti di lavoro.
Qualora la distanza dal posto di lavoro al centro abitato dal lavoratore, supera i km. 4, il percorso eccedente della distanza sarà a carico del datore di lavoro nella misura di ¼ d’ora di salario per ogni km. sempre che questi non provveda al mezzo di trasporto, oppure all’alloggio igienicamente idoneo, per poter dormire, somministrando gratuitamente in questo caso, il vitto serale consistente in una minestra di gr. 300 di pasta, gr. 500 di pane e gr. 100 di formaggio od altro companatico equivalente.

Art. 20. - Efficacia del contratto.
Le norme contenute dal presente contratto hanno carattere tassativo e sono impegnative per le organizzazioni contraenti e per i loro aderenti.
Le Organizzazioni contraenti s’impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme in esso contenute.

Dichiarazione aggiunta a verbale.
Le parti s’impegnano a riesaminare l’art. 9 alla luce della convenzione internazionale sulla parità salariale tra uomini e donne. Ratificata dal Parlamento dopo la sigla dell’art. 9.