Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 8 giugno 1960
Validità: 01.07.1960 - 30.06.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Provinciale dei Lavoratori-Cisl di Lecce, Federazione provinciale Salariati e Braccianti-Cgil, Unione Italiana dei Lavoratori-Uil di Lecce, UilTerra
Settori: Agroindustriale, Salariati, Lecce

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione di salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata dei contratto individuale.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Libretto sindacale del lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Mansioni tassative.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Classificazione dei salariati fissi.
Art. 17. - Retribuzione.
Art. 18. - Tariffe - Zona unica.
Art. 19. - Corresponsione in natura.
Art. 20. - Retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 21. - Diarie.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Malattie ed infortuni.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 26. - Tutela della maternità.
Art. 27. - Permessi straordinari.
Art. 28. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 29. - Trapasso di azienda.
Art. 30. - Norme disciplinari.
Art. 31. - Indennità di anzianità.
Art. 32. - Controversie individuali.
Art. 33. - Controversie collettive.
Art. 34. - Condizioni di miglior favore.
Art. 35. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per i salariati fissi della agricoltura della provincia di Lecce, 8 giugno 1960

Addì 8 del mese di giugno 1960, nella sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Lecce; tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori […], per il Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori e […] per il Sindacato Provinciale Affittuari Conduttori tutti assistiti da […] Unione degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […] e l’Unione Provinciale dei Lavoratori della Cisl di Lecce […], la Federazione provinciale Salariati e Braccianti della Cgil […], l'Unione Italiana dei Lavoratori Uil di Lecce […], e la Uil Terra […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i salariati fissi dell’Agricoltura da valere per tutto il territorio della provincia di Lecce.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto Provinciale fissa le norme regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi.

Art. 2. - Definizione di salariato fisso.
Per salariato fisso s'intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro, può in relazione alle esigenze dell’azienda adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o mutamento sostanziali della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[…]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto Sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle spettanze

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro nei vari mesi dell’anno è stata stabilita nel modo seguente.
Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio - ore sette giornaliere - nei mesi di marzo, aprile, agosto, settembre ed ottobre - ore otto giornaliere - nei mesi di maggio, giugno e luglio - ore nove giornaliere.
Per le maestranze addette al bestiame il carico di bestiame da affidare ad ogni salariato fisso non deve superare il numero di cu appresso:
n. 100 ovini e caprini;
n. 25 equini di allevamento brado;
n. 25 bovini di allevamento brado;
n. 50 suini di allevamento brado;
n. 13 vacche in allevamento stallino.
Quando il salariato fisso avrà una dotazione di bestiame inferiore a quella completa praticata nei precedenti comma, sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario vigente per i salariati fissi addetti ai lavori dei campi. Quando invece il salariato fisso avrà una dotazione di bestiame maggiore di quella innanzi stabilita avrà diritto ad un compenso mensile per ogni capo di bestiame affidatogli in più di lire 50 per ogni ovino o caprino; di L. 400 per ogni capo bovino; di L. 500 per ogni capo equino e di L. 100 per ogni capo suino.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 13 del presente contratto;
b) lavoro notturno quello eseguito un’ora dopo l’Ave Maria al l’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato di cui all'art. 14 nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[…]
Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura del salariato, mansioni che per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Fermo restando il disposto degli articoli 1, 7, e 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 ai salariati fissi è dovuto il riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
Anche ai salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame ed alle maestranze zootecniche spetta il diritto settimanalmente ad una giornata di riposo in coincidenza con la domenica.
Qualora però, per esigenza di azienda, ciò non fosse possibile, i salariati di cui al comma precedente dovranno eseguire, anche nei giorni di riposo, le mansioni tassative previste dall’art. 14 del presente contratto. A tali salariati, i quali non possono usufruire dell'intero riposo settimanale dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a blocco pari a 24 giorni retribuiti di paga globale per ogni anno, in una sola volta o diviso in due periodi a seconda della esigenza dell’azienda.
Qualora però i suddetti salariati usufruiscono del riposo settimanale non hanno diritto ai 24 giorni di retribuzione di cui sopra.

Art. 14. - Mansioni tassative.
Le mansioni di carattere tassativo, che i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame ed alle maestranze zootecniche, sono tenuti a svolgere, anche nei giorni di riposo settimanale, sono le seguenti:
а) mungitura - b) somministrazione dei foraggi - c) preparazione delle lettiere - d) cura degli animali malati - e) abbeveraggio

Art. 16. - Classificazione dei salariati fissi.
I salariati fissi si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Bifolchi: i lavoratori normalmente addetti ai lavori di aratura ed affini;
b) Carrettieri: i lavoratori addetti ai lavori di trasporto della azienda ed alla cura e governo degli animali da lavoro;
c) Addetti ai lavori agricoli in genere;
d) Capi operai e similari.
Maestranze zootecniche.
e) Casari: coloro che sono addetti alla mungitura, manipolazione del latte e conservazione dei prodotti relativi.
f) Pastori: coloro che sono addetti alla sorveglianza, guida al pascolo del bestiame e governo dello stesso. Nel governo del bestiame sono compresi anche: la pulizia delle corti ed il sollevamento dell’acqua dai pozzi e cisterne per l’abbeveraggio degli animali. Queste ultime due funzioni sono esplicate dai pastori quando, nell’azienda manchi il personale ausiliario.
g) Personale ausiliario: quanti sono addetti alla sorveglianza del bestiame al pascolo e coadiuvano il pastore nelle sue mansioni.

Art. 19. - Corresponsione in natura.
In aggiunta alle paghe di cui all’art. 18, che rappresentano i minimi di tariffa salariale, ai salariati fissi spettano, oltre l’alloggio gratuito sulla azienda e che dovrà rispondere alle norme di igiene, la seguenti somministrazioni in natura […]

Art. 23. - Malattie ed infortuni.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 24. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di un ininterrotto servizio presso la stessa azienda un periodo di ferie retribuito di giorni 10 […]

Art. 25. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le Associazioni Sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 26. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 30. - Norme disciplinari.
I rapporti fra lavoratori, i loro superiori diretti ed il datore di lavoro e chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente;
1) con la multa fino al massimo di un’ora di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza palese.
[…]
2) Con la multa pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1.
3) Con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei casi seguenti:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[…]
d) recidiva delle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste nel secondo paragrafo;
e) in tutti quegli altri casi di gravità tale che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 33. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione e interpretazione del presente contratto debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.