Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 29 dicembre 1951
Validità: 15.06.1951 - 14.06.1953
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori e Unione Sindacale Provinciale Cisl, Camera Confederale Provinciale del Lavoro Cgil, Federazione Lavoratori di Sardegna Uil
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Nuoro

Sommario:

Art. 1. - Scopo e durata.
Art. 2. - Definizione.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Assunzione e tutela delle donne e i ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione per età e per sesso.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Zone malariche.
Art. 14. - Norme disciplinari.
Art. 15. - Controversie individuali.
Art. 16. - Controversie collettive.
Art. 17. - Tabella delle retribuzioni minime.
Art. 18. - Indennità di percorso.
Art. 19. - Condizioni di miglior favore.
Art. 20. - Efficacia del contratto.
Chiarimento a verbale.

Accordo collettivo integrativo per i braccianti avventizi dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Nuoro, 29 dicembre 1951

L’anno millenovecentocinquantuno, addì 29 dicembre in Nuoro, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori […] e l’Unione Sindacale Provinciale Cisl […], la Camera Confederale Provinciale del Lavoro Cgil […], la Federazione Lavoratori di Sardegna Uil […], è stato stipulato il seguente accordo, per la disciplini dei rapporti di lavoro dei braccianti avventizi dipendenti dalle aziende agricole esistenti in provincia di Nuoro, in applicazione dei patto collettivo 11 maggio 1950, che provvede alla disciplina dei rapporti stessi per la intera categoria in campo nazionale e del quale pertanto il presente accordo costituisce un aggiuntivo.
L’accordo consta di venti articoli e andrà in vigore il giorno successivo a quello in cui verrà depositato per la registrazione nell’ufficio Provinciale del Lavoro di Nuoro.

Art. 1. - Scopo e durata.
Il presente patto provinciale collettivo disciplina le norme con le quali debbono essere regolati i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricoli e braccianti avventizi nella provincia di Nuoro. […]

Art. 2. - Definizione.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori assunti senza vincoli di durata (a giornata, per alcuni giorni, o per la esecuzione di determinati lavori) e retribuiti con paga oraria o giornaliera da corrispondere a fine settimana, e comunque alla fine della prestazione.

Art. 4. - Assunzione e tutela delle donne e i ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le vigenti norme di legge in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orarlo di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere. Tuttavia nel periodo dal 15 maggio al 15 agosto la durata normale delle prestazione dovrà essere maggiorata di un’ora mentre nel periodo dal 15 novembre al 15 febbraio la durata normale della prestazione devo essere diminuita di un’ora.

Art. 6. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Si considera come straordinario il lavoro eseguito oltre l’orarlo normale, come notturno quello eseguito da un’ora dopo il tramonto all’alba; come festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, di cui al successivo articolo 7.
Il lavoro straordinario non potrà eccedere le due ore giornaliere, dovrà essere eseguito solo su richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovrà assumere carattere di prestazione sistematica, salvo i casi contemplati nell’ultimo comma del presente articolo.
[…]
Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno, quando questo viene ad essere compreso in regolari turni periodici, o riguardi lavori speciali da eseguire di notte e per i quali sia stata convenuta ima tariffa particolare.

Art. 8. - Retribuzione.
[…]
Al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio, perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[…]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assidi sezioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 13. - Zone malariche.
Nelle zone riconosciute malariche a termine delle vigenti disposizioni, i datori di lavoro sono obbligati alla somministrazione gratuita del chinino a norma di legge, nonché alla corresponsione ai lavoratori, durante i mesi da giugno a ottobre compresi di una particolare indennità, in aggiunta alla normale retribuzione.
Tale indennità va calcolata e corrisposta nelle misure seguenti:
Zona, di malaria grave:
per i lavoratori costretti al pernottamento nella zona L. 75 giornaliere;
per i lavoratori che non pernottano nella zona L. 30 giornaliere.
Zona di malaria lieve:
per i lavoratori costretti al pernottamento nella zona L. 50 giornaliere;
per i lavoratori che non pernottano nella zona L. 20 giornaliere.

Art. 14. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente;
1) col rimprovero verbale e scritto per le mancanze lievi;
2) con la multa fino ad un massimo di un’ora di salario nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo abbandoni il lavoro;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
[…]
3) con la multa pari all'importo di due ore di salario nei casi, di recidiva e maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 2);
4) col licenziamento immediato nei seguenti casi: 
a) insubordinazione grave per vie di fatto verso il datore di lavoro, o il suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[…]
d) risse con altri lavoratori sul luogo del lavoro.
[…]

Art. 16. - Controversie collettive.
Le Associazioni sindacali contraenti si impegnano a sottoporre tutte le vertenze collettive, che eventualmente dovessero sorgere dalla interpretazione e dalla applicazione del presente contratto, alla procedura preliminare per l’amichevole conciliazione.
Tale procedura, riferita agli organi provinciali del Sindacato, svolgerà secondo quanto previsto nel precedente art. 15 per le controversie individuali. In caso di mancato accordo, le Associazioni di categoria chiederanno l’intervento conciliativo degli organi provinciali di coordinamento (Unione, Camera del Lavoro, Associazione Agricoltori) e dell'ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 17. - Tabella delle retribuzioni minime.
[…]
Qualora di comune accordo fra datore di lavoro e lavoratore venga stabilito che il datore di lavoro debba provvedere alla somministrazione del vitto, le retribuzioni sopra elencate potranno essere decurtate di lire 250 (duecentocinquanta) giornaliere. Si conviene che il vitto dovrà essere somministrato in tre pasti: colazione, pranzo, cena.

Art. 20. - Efficacia del contratto.
Per tutto quanto non contrasta col disposto del precedente art. 19, le norme contenute nel presente contratto hanno carattere tassativa e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti.