Categoria: 1992
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Tipologia: CCNL
Data firma: 28 maggio 1992
Validità: 01.06.1992 - 31.05.1994
Parti: Ucict e Cisal, Fenasalc
Settori: Commercio, Turismo, Cisal
Fonte: CNEL
Note: Applicabile alle aziende fino a 5 dipendenti

Sommario:

 Premessa
Titolo I
Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II
Classificazione del personale
Art. 2
   Primo livello
   Secondo livello
   Terzo livello
   Quarto livello
   Quinto livello
Titolo III
Assunzione e documentazione
Art. 3
Art. 4
Titolo IV
Periodo di prova
Art. 5
Titolo V
Orario di lavoro
Art. 6
Art. 7 (Fanciulli)
Art. 8
Titolo VI
Lavoro straordinario
Art. 9
Titolo VII
Riposo settimanale - Festività
Ferie - Permessi
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Titolo VIII
Congedo matrimoniale – Maternità - Servizio militare
Art. 14
Art. 15 (Maternità)
Art. 16
Titolo IX
Trasferte - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 17
Art. 18
Titolo X
Malattie e infortuni
Art. 19
   A) Periodo di comparto
   B) Trattamento economico
Titolo XI
Sospensione del lavoro
Art. 20
Titolo XII
Anzianità di servizio
Art. 21
Titolo XIII
Gratifica natalizia
Art. 22
Titolo XIV
Cassa assistenza previdenza - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 23
Titolo XV
Trattamento economico
Art. 24
Art. 25
 Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Titolo XVI
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 30
Art. 31
Preavviso
Art. 32
Art. 33
Titolo XVII
Trattamento di fine rapporto
Art. 34
Titolo XVIII
Esclusività di stampa
Art. 35
Titolo XIX
Decorrenza e durata
Art. 36
Titolo XX
Apprendistato
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Titolo XXI
Lavoro part-time
Art. 42
Art. 43
Titolo XXII
Contratto formazione e lavoro
Art. 44
Titolo XXIII
Diritti sindacali
Art. 45
Art. 46
Titolo XXV
Composizione delle controversie
Art. 47
Allegati
Allegato A
   I Livello - Responsabili di vari settori
   II Livello
   III Livello
   IV Livello
   V Livello
Allegato B
Personale con orario di lavoro discontinuo
Allegato C
Contribuzioni
Allegato D
   Tabella A
   Tabella B
Allegato E
Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
Protocollo d'intesa per la costituzione "Cassa Assistenza Previdenza"
Modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali

Addì 28 maggio 1992 tra "Ucict" - Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo […]; e "Cisal" - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori […]; "Fenasalc" - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio […] è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del settore Turismo - Aziende Pubblici Esercizi, Aziende Alberghiere, Complessi Turistici/Recettivi dell'Aria Aperta, Stabilimenti Balneari, Imprese di Viaggio e Turismo - con numero di dipendenti fino a cinque.


Premessa
[…] le Parti esprimono l'intenzione di favorire corrette proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire un'eventuale conflittualità tra le Parti.
Tale funzione è svolta attraverso lo studio dei dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le possibilità di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti deboli per verificarne la possibilità di rafforzamento.

Titolo I
Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende sotto indicate che hanno alle proprie dipendenze fino a cinque dipendenti:
a) - Aziende pubblici esercizi
- bar, caffè, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'articolo 23 del D.M. 8 maggio 1976;
- ristoranti, trattorie, tavole calde, self-services, fast-foods, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie, negozi di pasticceria e confetteria e similari, anche di natura artigianale;
- locali notturni, taverne, sale da ballo e similari; sale da gioco e similari;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie, autostradali, stradali, aree marittime fluviali, lacuali, e pescinali;
- spacci aziendali; aziende per la ristorazione collettiva; aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti;
- aziende pubblici esercizi annessi a stabilimenti balneari, fluviali, lacuali e pescinali di qualsiasi tipo.
b) - Aziende alberghiere
- alberghi, hotels meublès, pensioni, locande e similari;
- ostelli, residences, villaggi turistici,
- colonie climatiche e attività similari.
c) - Complessi turistici - ricettivi dell'aria aperta
- campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
d) - Stabilimenti balneari
- stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e pescinali.
e) - Imprese di viaggi e turismo
- le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 9 della Legge 17 maggio 1983, N°217, imprese di viaggi - agenzie, uffici, ecc.
- operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali religiose, giovanili e simili che svolgono attività di intermediazione o organizzazione turistica.

Titolo III
Assunzione e documentazione
Art. 3

L'assunzione del personale sia a tempo indeterminato che determinato sarà effettuata secondo le norme di legge.
Nei settori del Turismo e dei Pubblici Esercizi è ammessa l'assunzione diretta di personale extra e/o di rinforzo per l'esecuzione di speciali servizi (banchetti, ricevimenti, sostituzioni ecc.) di durata non superiore ad un giorno. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'Ufficio di Collocamento competente entro il giorno successivo non festivo.
[…]

Art. 4
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
- libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari;
[…]

Titolo V
Orario di lavoro
Art. 6

La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende, è fissata in 40 ore settimanali.
Per i dipendenti non impiegati alle dipendenze di gestori di aziende balneari è fissata in 45 ore settimanali La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o di semplice attesa l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.(Allegato B).
L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali ed i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
La distribuzione dell'orario di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza, ad eccezione dei dipendenti degli addetti a stabilimenti balneari che è fissata in sei giornate.
Il personale addetto nei locali notturni il cui orario si protrae fino alle prime ore del mattino senza limitazione, non può essere adibito al servizio diurno.
La durata del tempo per la consumazione dei pasti è compresa tra un minimo di mezz'ora ad un massimo di un ora al giorno è viene stabilito dal datore di lavoro.
In relazione alle particolari esigenze del settore turismo e delle aziende di pubblici esercizi, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro pari a n. 2.080 (40 X 52) maggiorato sino a 2.200 ore, potrà essere ridistribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e per un massimo di quattro mesi l'anno e dovrà essere recuperato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10 per cento.

Art. 7 (Fanciulli)
L'orario di lavoro dei fanciulli fino a quindici anni compiuti e delle donne di qualsiasi età non può durare senza interruzione più di cinque ore.

Titolo VI
Lavoro straordinario
Art. 9

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
[…]

Titolo VIII
Congedo matrimoniale – Maternità - Servizio militare
Art. 15 (Maternità)

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo XX
Apprendistato
Art. 37

La disciplina dell'apprendistato è regolato dalle norme di legge, e dalle disposizioni del presente contratto.
E' considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi della legge che venga assunto dall'azienda per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
[…]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.

Titolo XXII
Contratto formazione e lavoro
Art. 44

[…] l'Ucict per mezzo del proprio ente Enfau e la Cisal per mezzo dell'Ecap unitariamente convengono di approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli di obbligo impartiti dal datore di lavoro.
A tal scopo sarà insediata un'apposita commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.

Titolo XXIII
Diritti sindacali
Art. 45
Le parti riconoscono, che data la tipicità delle imprese e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile l'individuazione di normative sindacali di carattere generale, ma intendono comunque salvaguardare la partecipazione del lavoratore alla vita sindacale, e perciò viene concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nel limite di otto ore, che saranno richiesti a cura della Cisal al datore di lavoro.

Allegato E
Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro
Art. 2

[…]L'azienda assicurerà la formazione teorica e pratica necessaria affinché il giovane venga avviato coerentemente con il progetto di formazione.
La formazione teorica potrà essere realizzata anche attraverso i corsi contemplati nell'art. 44 del presente CCNL delle aziende del settore turistico.
[…]

Art. 3
[…]
La formazione teorica e tecnico pratica deve avere una durata minima di 40 ore per i livelli III e IV di 50 ore per i restanti livelli.
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema allegato ed il progetto sarà accompagnato da dichiarazione d'impegno, al rispetto del presente contratto e delle norme di legge in materia del lavoro e della sicurezza sociale.
[…]