Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 22 maggio 1992
Validità: 01.07.1990 - 31.12.1993
Parti: Anels e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Enti lirico-sinfonici
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCNL siglato il 17.01.1989 scaduto il 30.06.1990

Sommario:
    Parte normativa
   1) Regolamento organico
    2) Aspettativa
        Tossicodipendenti e loro familiari
    3) Permessi sindacali
    4) Trattamento di malattia
   5) Maternità
   6) Osservatorio
    7) Contrattazione integrativa aziendale
    Parte economica
   Norma transitoria
    Dichiarazione delle OO.SS.
    Disposizioni finali
    Norma interpretativa


L'anno1992 il giorno 22 del mese di maggio in Roma, presso la sede dell'Agis tra l'Anels e la Filis-Cgil, la Fis-Cisl, la Uilsic-Uil è stata siglata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 17.1.1989 per i lavoratori dipendenti dagli Enti lirico-sinfonici.


Parte normativa
1) Regolamento organico
Le parti, anche ai fini della migliore operatività dell'Osservatorio nazionale, concordano sulla necessità che gli Enti diano attuazione a quanto previsto dall'accordo 17.1.1989 in materia di regolamenti organici e di strutture organiche.

5) Maternità
Con decorrenza dal 22.5.1992 l'art.20 del CCNL 17.1.1989 è così sostituito:
Per il trattamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
In sostituzione peraltro di quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204. l'Ente consentirà l'astensione dal lavoro per un periodo di tre mesi - elevato a 5 mesi per le tersicoree - precedenti la data presunta del parto. Tale periodo assorbe quello eventualmente concesso dall'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204.
[…]
La lavoratrice ha l'obbligo di dichiarare all'Ente prima dell'assunzione l'eventuale stato di gravidanza che dovrà essere documentato da certificato medico.

6) Osservatorio
L'art.46 del CCNL 17.1.1989 è così sostituito:
"Le parti, ferma restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali degli Enti e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano di istituire un Osservatorio nazionale, formato da sei componenti, dei quali tre designati dall'Anels e tre designati dalla Filis-Cgil, Fis-Cisl e Uilsic-Uil, con il compito di:
a) seguire l'andamento produttivo del settore degli Enti lirico-sinfonici nonché lo stato e le prospettive occupazionali generali anche in riferimento alla utilizzazione dei lavoratori stranieri;
b) esaminare l'andamento della contrattazione integrativa aziendale anche nel suo rapporto con i principi del contratto nazionale di lavoro;
c) esaminare i particolari problemi connessi alla peculiarità dell'articolazione dell'attività lavorativa nell'intero arco della settimana;
d) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale;
e) acquisire informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per qualifiche e realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n.635 del 13 dicembre 1985 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna - tra cui la legge 10 aprile 1991 n.125 - attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile;
f) analizzare le eventuali discriminazioni esistenti nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera;
g) proporre azioni tese ad evitare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
h) studiare normative preordinate ad assicurare la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni ambientali in cui sono chiamati a prestare la loro opera;
i) studiare forme assicurative in rapporto a rischi di lavoro non rientranti tra quelli coperti dall'INAIL da proporre agli Enti."

7) Contrattazione integrativa aziendale
Le parti si danno atto che in sede aziendale, nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio, potranno costituire oggetto di contrattazione tra direzioni aziendali, organismi rappresentativi aziendali ed organizzazioni sindacali territoriali le materie delle trasferte, delle riprese televisive e delle diverse forme di riproduzione audiovisiva, del premio di produzione nonché, in coerenza e nel rispetto della normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, i criteri e le modalità di articolazione di tale normativa in funzione delle specifiche - esigenze organizzative e funzionali aziendali, che consentano il miglioramento della efficienza e della produttività dei servizi e, quindi, l'incremento dell'attività produttiva aziendale.
Resta inteso che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie diverse rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale e che i contenuti economici della contrattazione dovranno essere comunque correlati al documentato incremento dell'attività dell'Ente.
Il provvedimento amministrativo dell'Ente che approva le intese contrattuali aziendali dovrà indicare i mezzi finanziari destinati alla relativa copertura - a tal fine potendosi utilizzare unicamente fondi estranei al finanziamento statale - nel rispetto delle disposizioni legislative generali e di settore e dell'obbligo del pareggio di bilancio.
Resta altresì inteso che i contenuti della contrattazione, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del CCNL al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati ed a quelli del contratto nazionale di lavoro.

Parte economica
Norma transitoria

[…]
Coerentemente con le posizioni espresse nei rispettivi documenti preparatori del rinnovo contrattuale e ribadite nel corso delle trattative sindacali, l'Anels e le OO.SS. ritengono che una nuova disciplina contrattuale articolata sulla base dei suddetti principi costituisca una delle premesse indispensabili per l'attuazione del nuovo ordinamento giuridico degli Enti lirico-sinfonici.
La traduzione contrattuale di tali principi dovrà essere perseguita:
- sotto il profilo dei trattamenti economici, assicurando retribuzioni ancor più rispettose dei diversi livelli di qualificazione professionale, anche attraverso l'adozione di una nuova scala categoriale del personale. A tal fine l'Anels e le OO.SS. costituiranno una Commissione paritetica di studio degli assetti classificatori e parametrali che, entro due mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, programmerà il calendario ed i criteri operativi dei propri lavori che dovranno essere conclusi entro il 30 aprile 1993;
- sul piano dell'organizzazione del lavoro, adottando criteri tesi ad una adeguata flessibilità degli orari di lavoro, avuto riguardo alle specifiche esigenze produttive ed alle peculiarità professionali;
[…]