Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 19 luglio 2006
Validità: 30.09.2009
Parti: Berco e RSU
Settori: Metalmeccanici, Berco
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1 - Introduzione
2 - Relazioni sindacali

2.1 - Premessa
2.2 - Composizione, competenze e modalità di gestione della commissione
2.3 - Commissione Unica Aziendale: Investimenti - Innovazione
2.4 - Commissione Unica Aziendale: Formazione - Inquadramento professionale e qualità
2.5 - Commissione Unica Aziendale: Ristorazione
2.6 - Permessi sindacali aziendali RSU
2.7 - Regolamento utilizzo permessi sindacali RSU
2.7.1 - Quantificazione ore permesso retribuito e non retribuito
2.7.2 - Procedure gestione permessi retribuiti e non retribuiti
2.7.3 - Dirigenti nazionali e provinciali
2.7.4 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
2.8 - Utilizzo permessi sindacali RLS
2.8.1 - Quantificazione ore permesso retribuito legge 626/94
2.8.2 - Accesso ai luoghi di lavoro del RLS, di cui alla legge 626/94 lett. a art. 19 e all'Accordo interconfederale Confindustria Cgil-Cisl-Uil
2.9 - Assemblea art. 20 L. 300 / 70.
3 - Mercato del lavoro, formazione
3.1 - Mercato del lavoro
3.1.1 - Staff leasing - Lavoro a chiamata - Lavoro ripartito
3.1.2 - Lavoro atipico
3.1.3 - Contratti di inserimento / reinserimento
3.1.4 - Apprendistato professionalizzante
3.2 - Formazione
3.2.1 - Contratti a tempo indeterminato e determinato

3.2.2 - Contratti di inserimento/ reinserimento
3.2.3 - Apprendistato professionalizzante.
3.3 - Orario formazione
3.4 - Inquadramento professionale
4 - Orario di lavoro
4.1 - Premessa
4.2 - Normalisti
4.3 - Turni avvicendati 3 X 7,5 X 5
4.4 - Monte ore aggiuntivo lavoratori a turni avvicendati
4.5 - Turni avvicendati 3 X 7,5 X 5
4.4 - Turni avvicendati 3X8X5
4.6 - Chiamata
4.7 - Indennità e maggiorazioni di turno
4.8 - Permessi straordinari per assistenza sanitaria
4.9 - Congedi parentali - Legge n. 53, 8 marzo 2000
4.10 - Turnazioni particolari
5 - Retribuzione

5.1 - Incentivo individuale diretti (cottimo)
5.1.1- Incentivo individuale diretti (cottimo)
5.1.2 - Metodologia e criteri per intervenire nelle aree produttive
5.1.3 - Set-Up/ Cambio attrezzature
5.2 - Concottimo
5.3 - Premio feriale
5.4 - Premio di risultato
5.4.1 - Efficienza media aziendale annua (Emaa)
5.4.2 - Totale dei prodotti sottocarro venduti e spediti
5.4.3. - Modalità di erogazione del premio di risultato
5.4.4. - Superminimo individuale di categoria
5.5 - Clausola di salvaguardia
6 - Ristorazione aziendale
7 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto
8 - Istituti contrattuali disciplinati dal CCNL

8.1 - Ferie.
8.2 - Permessi annui retribuiti.
8.3 - Banca ore.
8.4 - Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia.
9 - Norme generali
9.1 - Definizione anno finanziario
9.2 - Informativa periodi di malattia e malattie lunghe
9.3 - Contratti di Inserimento / Reperimento e Apprendistato professionalizzante
9.4- Maggiorazioni
10 - Disposizioni finali
10.1 - Testo unico
11 - Decorrenza e durata
Allegato n. 1
Elenco tabelle
Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3
Tabella 4
Tabella 5
Tabella 6
Allegazione
Investimenti stabilimento di Busano 2005 / 2008
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Varie

Accordo aziendale del 19 luglio 2006

Fra la Berco spa […] e le Rappresentanze Sindacali Unitarie della Berco spa Stabilimento di Busano […], è stato sottoscritto il presente accordo collettivo aziendale che si applica al personale con qualifica di quadro, impiegato, equiparato e operaio in forza presso lo stabilimento Berco spa di Busano. Le parti firmatarie del presente accordo d'ora in avanti saranno indicate come le “Parti”.

1 - Introduzione
Nell'intento di sviluppare un sistema di relazioni sindacali, teso ad ampliare i momenti di dialogo e a ridurre le occasioni conflittuali, in ogni momento della vita economico sociale dell'azienda, rispetto alle alterne e sempre più difficili evoluzioni dei mercati e delle regole economiche che li governano, si conviene sulla esigenza di sviluppare un metodo stabile nei rapporti sindacali.
Le “Parti”, si impegnano così come previsto al punto 4) della Premessa al CCNL, ad assumere “..quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività dell'azienda e di valorizzazione del lavoro industriale...”
La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e sarà pertanto svolta solo per quelle materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL, in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate.
Nello spirito della legge 10/04/91 n. 125 “Azioni parità” saranno valutati progetti finalizzati a rimuovere ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità e sarà compiuta una verifica nell'accesso al lavoro e alle professionalità, tenendo conto anche della possibilità di progressione di carriera.
In tale ambito l'azienda, durante la vigenza del presente accordo, entro i limiti tecnici e organizzativi, si impegna a creare le condizioni operative necessarie ad assumere personale femminile all'interno di alcune aree produttive anche a fronte di particolari situazioni di crisi occupazionale nel territorio provinciale Torinese.
Con lo scopo congiunto di evitare forti contrapposizioni e situazioni di eventuale conflitto, le “Parti” si impegnano a comportamenti coerenti con le positive relazioni sindacali in atto e gli obiettivi qui definiti. In tal senso, qualora vi fossero necessità interpretative e/o applicative del presente accordo, le “Parti” si impegnano a risolvere i problemi in maniera non conflittuale, attraverso incontri specifici da svolgersi in un periodo di 15 (quindici) giorni; durante tale periodo non si procederà a promuovere azione diretta da entrambe le “Parti”.

2 - Relazioni sindacali
2.1 - Premessa

Nel rispetto dei ruoli, delle funzioni e dei compiti definiti dai presente accordo, le “Parti” convengono sulla esigenza di individuare un metodo stabile e continuo nei rapporti sindacali. Per questi motivi e per quanto lasciato alla disponibilità delle parti dalla legge vigente e dal CCNL vengono previsti incontri periodici di approfondimento su eventuali problemi emergenti. A tal fine, si definisce la struttura, composizione e competenze dell'organismo partecipativo aziendale:
Commissione Unica Aziendale
Con riferimento a problematiche riguardanti i seguenti punti:
- Investimenti - Innovazione
- Formazione - Inquadramento professionale e qualità
- Ristorazione aziendale

2.2 - Composizione, competenze e modalità di gestione della commissione
L'ambito di competenza della Commissione è strettamente di natura tecnica - consultiva.
Conseguentemente, essa non può redigere né accordi né regolamenti, ma solamente rilevare, riportare, evidenziare problematiche inerenti la propria sfera di competenza, individuando le eventuali possibili soluzioni da proporre alle “Parti”.
La Commissione è paritetica e composta da un rappresentante, individuato all'interno delle RSU, per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo aziendale applicato nell'unità produttiva e da un numero equivalente di unità nominate dall'Azienda.
La Commissione si convoca per iscritto, anche su richiesta formale di uno dei componenti, almeno cinque giorni prima, precisando gli argomenti all'ordine del giorno, fatte salve possibili convocazioni a carattere di urgenza ed eccezionalità decise dalle “Parti”.
La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti, ferma restando la garanzia di rappresentanza delle “Parti”, ed individua al suo interno un coordinatore.
Il coordinatore, alla fine della seduta si farà carico di redigere un verbale, che sottoscritto sarà trasmesso alle “Parti” nei dieci giorni successivi. Il verbale, gli atti e i relativi documenti, sono raccolti e conservati presso l'Azienda.
Un componente della commissione che non partecipa ad una seduta non può essere sostituito.
Sulla base delle indicazioni formulate dalle “Parti”, la Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori che è approvato a maggioranza dai componenti la Commissione stessa.
Su richiesta della Commissione o dei suoi componenti, è possibile effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche negli ambienti di lavoro previa comunicazione alla Direzione del Personale da parte della Commissione stessa.
Qualora, nell'ambito dell'attività della Commissione, la maggioranza dei componenti dovesse individuare la necessità di consultare un esperto interno od esterno, dovrà:
- per l'esterno, richiedere apposita autorizzazione alle “Parti” precisandone i motivi, i tempi e le modalità della consultazione, pertanto l'utilizzo dell'esperto sarà possibile solo previo accordo fra le “Parti”;
- per l'interno, far pervenire comunicazione alle “Parti”.
In caso di sostituzione di un membro della Commissione, si dovrà provvedere ad indicare, entro i trenta giorni successivi, la nomina del nuovo componente, sempre individuati per l'Azienda tra i suoi dipendenti e per la RSU al suo interno. Gli incontri della Commissione si terranno presso i locali della società.
I componenti della Commissione sono tenuti al segreto in relazione ai dati e alle conoscenze acquisite durante le proprie sedute nel rispetto di quanto previsto dalle normative di legge esistenti e dal contratto vigente.

2.3 - Commissione Unica Aziendale: Investimenti - Innovazione
Con l'intento di consolidare le attività svolte dalia Commissione, le “Parti” convengono, che all'interno dell'informativa in sede aziendale prevista dall'art. 7 Disciplina Generale Sez. Prima, il piano degli investimenti finanziati sarà oggetto di preventive verifiche, di norma semestrali, al fine di valutare eventuali ricadute sul piano occupazionale, tecnologico e professionale. A tale scopo viene allegato all'accordo il piano generale degli investimenti, per lo stabilimento di Busano (All. 2).
Le informazioni sulle scelte di gruppo, con ricadute sullo stabilimento di Busano, dovranno essere esaminate in apposito incontro tra le “Parti”.
In relazione ai piani di investimento, verrà esaminato l'impatto delle nuove tecnologie sulla organizzazione de! lavoro, sugli organici, sui carichi di lavoro, sugli eventuali tempi assegnati e sulle potenziali capacità di creare indotto e decentramento. In tal senso si realizzeranno incontri di verifica su richiesta delle “Parti”.
Eventuali cambiamenti di mansione dei lavoratori, avente carattere strutturale, dovranno essere discussi preventivamente con le RSU.
In tali incontri, saranno fornite informazioni relative ai principali aspetti strategici ed operativi dei prodotti commerciali, dei nuovi investimenti finanziati, dell'andamento qualitativo e quantitativo della produzione, i livelli occupazionali ed eventuali studi sull'impatto tecnologico di nuovi investimenti, con particolare attenzione nel favorire la collocazione sul territorio delle attività indotte decentrabili.
Tra le proprie competenze, la Commissione verificherà, con particolare riguardo ai carichi di lavoro ed ai tempi assegnati, le eventuali cause di quei reparti dove la media dell'efficienza inferiore a 120,0 e l'applicazione delle differenti fasce di orario definite nei presente accordo.

2.4 - Commissione Unica Aziendale: Formazione - Inquadramento professionale e qualità
Tramite il continuo e costante monitoraggio durante le fasi di realizzazione degli investimenti finanziati, verrà esaminato l'impatto delle nuove tecnologie sull'inquadramento, anche al fine di valutare eventuali interventi di riqualificazione professionale dei dipendenti, con l'intento di salvaguardare e mantenere il livello professionale medio aziendale e ove possibile migliorarlo.
Con riferimento ai profili professionali definiti dal CCNL, verrà aggiornata o ampliata, con le nuove attività emergenti dalle applicazioni di nuove tecnologie, la classificazione unica dei lavoratori. Ulteriore obiettivo della Commissione, pervenire entro i tempi tecnici necessari, ad un testo unico degli inquadramenti professionali aziendali.
I risultati conseguiti dall'azienda con la certificazione di qualità del sistema produttivo, richiedono un continuo sviluppo e miglioramento attraverso interventi rivolti ad analizzare ed eliminare i problemi di non qualità del sistema. Tali risultati, potranno essere raggiunti creando spazi partecipativi per prevenire e contenere i costi della non qualità sul costo totale del prodotto.
I moduli dei contratti di Inserimento / Reinserimento e dei corsi di riqualificazione professionale rivolta al personale interno, in fase iniziale di elaborazione verranno preventivamente presentati alla Commissione che ne verificherà il percorso formativo.

2.5 - Commissione Unica Aziendale: Ristorazione
La gestione della ristorazione collettiva aziendale ed i locali in cui viene svolta, sono aree di comune interesse e pertanto saranno sottoposte a controlli periodici per verificare il rispetto delle norme di legge in materia di igiene relative alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti.
Inoltre, la commissione verificherà il gradimento in termini qualitativi e quantitativi delle pietanze e del servizio in generale, incontrerà periodicamente la Società di Servizio che avrà in appalto la mensa aziendale, fermo restando che la parte economica di competenza dell'azienda, la Commissione potrà esaminare i menù stagionali e concordare eventuali variazioni ed avrà parere consultivo sulle eventuali valutazioni durante le gare di appalto.
I componenti della Commissione autorizzati ad accedere ai locali destinati alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti, dovranno essere muniti di idoneo certificato sanitario.

2.6 - Permessi sindacali aziendali RSU
Per l'espletamento dei compiti connessi all'attività di rappresentanza dei lavoratori, il monte ore per permessi sindacali retribuiti, a favore delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sarà, per ogni periodo decorrente da ottobre a settembre dell'anno successivo, per tutta la durata del presente contratto, pari a n. 1,5 ore per lavoratore in forza alla data del 1 ottobre di ciascun periodo di riferimento.
Dal monte ore sopra delineato sono escluse le ore di cui al punto 3 dell'Accordo Interconfederale 20.12.1993 e le ore stabilite per i membri degli organi direttivi (comma 1 art. 4 DG Sez. 2A CCNL).

2.8 - Utilizzo permessi sindacali RLS
Semestralmente, il Servizio di Prevenzione e Protezione e le Rappresentanze dei Lavoratori, al fine di ridurre momenti conflittuali, relazioneranno le “Parti” sullo stato di avanzamento delle attività tese a migliorare la sicurezza in azienda.

2.8.1 - Quantificazione ore permesso retribuito legge 626/94
40 ore individuali per ogni rappresentante da utilizzare da ottobre a settembre dell'anno successivo,
oltre ai permessi già previsti per le RSU;
32 ore per la formazione di ogni rappresentante;
permessi retribuiti a carico ditta art. 19 L. 626/94 primo comma, lettera:
a) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
b) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
c) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22 comma 5;
d) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
e) partecipa alle riunioni periodiche di cui all'art. 11.

2.8.2 - Accesso ai luoghi di lavoro del RLS, di cui alla legge 626/94 lett. a art. 19 e all'Accordo interconfederale Confindustria Cgil-Cisl-Uil
Il RLS, richiederà di norma con un giorno di anticipo, il permesso retribuito per svolgere le attività di propria pertinenza.
Il preposto, valutate le esigenze tecnico produttive e le condizioni organizzative, di norma rilascerà il permesso con la dicitura “Permesso retribuito RLS”.
Per i permessi richiesti in base al paragrafo 2.8.1., il preposto indicherà la dicitura “Permesso retribuito RLS a carico ditta”.
La tipologia del permesso sarà specificata dal RLS al momento della richiesta e successivamente verificata dalla Direzione del Personale.
Nell'ambito delle ore di permesso previste, il RLS potrà accedere ai luoghi di lavoro consegnando preventivamente al Preposto apposita comunicazione.
Sarà compito del Preposto, attivarsi per informare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, o un addetto da questi incaricato.
Tale visita, potrà avvenire trascorsa un'ora dal momento della consegna del modulo di richiesta o anche prima, in presenza di un positivo riscontro da parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
Successivamente alla visita, il rappresentante per la sicurezza provvedere al più presto, ove individui dei rischi, ad avvertire il responsabile dell'Azienda ed il responsabile del Servizio Prevenzione Protezione con la consegna di un verbale formulando nel medesimo eventuali proposte.

2.9 - Assemblea art. 20 L. 300 / 70.
Le ore di assemblea previste dall'articolo 20 della legge 300/70 si intendono usufruibili in un periodo che va dal 01 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

3 - Mercato del lavoro, formazione
3.1 - Mercato del lavoro
3.1.1 - Staff leasing - Lavoro a chiamata - Lavoro ripartito

Per accedere allo staff leasing, lavoro a chiamata e lavoro ripartito, previsto dalla legge delega del 14 febbraio 2003 (Legge Biagi), le Parti concordano sulla necessità di acquisire il vincolo dell'accordo sindacale in sede aziendale tra tutte le parti firmatarie del presente atto.

3.1.2 - Lavoro atipico
Si definisce un limite quantitativo dei rapporti di lavoro atipico in azienda (tempo determinato, lavoro somministrato, etc.), ad esclusione dei contratti di inserimento ed apprendistato nella misura del 16% del personale in forza a tempo indeterminato. Eventuali deroghe andranno discusse e concordate tra le parti.
Si conviene inoltre di ricorrere all'assunzione di contratti a termine o di somministrazione nelle seguenti ipotesi:
Contratti a termine
Quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
Per punte di più intensa attività derivanti dall'acquisizione di commesse o per un lancio di nuovi prodotti che, per i volumi o per i termini di consegna, non sia possibile eseguire in base al normale organico ed ai normali programmi di lavoro;
Per l'esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico - ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
Per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
Quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per ferie, esclusi i casi di chiusura dell’unità produttiva, oppure in aspettativa.
Lavoro temporaneo
Per punte di più intensa attività - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;
Quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
Per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate o che presentino carattere eccezionale, o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
[…]
L'Azienda […] in caso di terziarizzazione o cessione in appalto di attività produttive o di supporto o amministrative operanti all'interno del sito Berco di Busano, garantirà parità di trattamento normativo e retributivo per i lavoratori Berco coinvolti in tale processo di terziarizzazione.

3.1.3 - Contratti di inserimento / reinserimento
La legge delega del 14 febbraio 2003 (legge Biagi), trova nel decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Per quanto riguarda i contratti di inserimento, il decreto legislativo, rimanda alla regolamentazione degli accordi collettivi o territoriali.
A tal proposito in data 11 febbraio 2004, è stato sottoscritto l'Accordo Interconfederale per la disciplina transitoria dei Contratti di Inserimento di cui agli articoli 54 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro.
L'accordo Interconfederale del 11/02/2004 ha efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, per cui sarà valido fino a quando non sarà sostituito dall'apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli, come indicato dal D.Lgs. 276/2003.
L'Accordo Interconfederale, detta alcune linee guida da far valere per la successiva contrattazione collettiva, senza che questo costituisca obbligo a concludere intese su ciascuno dei temi trattati, né tanto meno pregiudizio su accordi già eventualmente stipulati a livello settoriale, territoriale e aziendale.
Scopo di questo documento è di regolamentare a livello aziendale i contratti di Inserimento/Reinserimento, coordinando l'accordo interconfederale dell'11/02/2004 con il vigente CCA.
Premessa
Le parti convengono che è intento condiviso, che in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di inserimento, si cerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive e organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell'ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia.
Disciplina dei Contratti di Inserimento:
Per quanto non espressamente citato nel presente accordo, si prende a riferimento quanto concordato in via transitoria nell'accordo interconfederale del 11/02/2004.
Al personale assunto con contratto di inserimento/reinserimento, stipulato ai sensi della d.lgs. 276/2003 e dell'accordo interconfederale dell'11/02/2004, viene riconosciuto un trattamento economico e normativo in base alle disposizioni Legge 863/84 e dell'accordo interconfederale del 18/12/88 e successivi aggiornamenti, fatto salvo condizioni di miglior favore espressamente formulate nei contratti collettivi aziendali.
Retribuzione […]
Indennità […]
Malattia e infortunio non sul lavoro […]

3.1.4 - Apprendistato professionalizzante
Le parti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina da concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 276/2003. Considerato che la regolamentazione regionale in materia di apprendistato professionalizzante, alla data di stipula del presente accordo, è ancora in fase di completamento, le parti si impegnano a verificare entro il 30 giugno 2007 la coerenza della presente disciplina con le normative regionali, tenuto conto anche del monitoraggio effettuato dagli organismi paritetici.
Inquadramento e retribuzione.
[…]
La durata dei singoli periodi è quella prevista dal CCNL.
[…]
Indennità […]

3.2 - Formazione
3.2.1- Contratti a tempo indeterminato e determinato

Le parti concorreranno congiuntamente alla costituzione di corsi professionali correlati all'attività dell'azienda, ai fine di migliorare la preparazione professionale specifica.
Si concorda sulla possibilità di utilizzare la giornata dei sabato per lezioni teoriche e/o pratiche, previa verifica congiunta della Commissione preposta, secondo gli impegni di lavoro ed in base ad un preciso calendario suddiviso per gruppi di allievi.
L'orario delle lezioni al sabato sarà indicativamente dalle ore 08,30 alle ore 12,30.
Le lezioni potranno essere svolte al sabato pomeriggio, solo previo accordo dei lavoratori interessati.
L'Azienda, per ogni lezione intera, sviluppata al di fuori del normale orario di lavoro, a titolo di gettone di presenza, erogherà ai partecipanti, il seguente corrispettivo:
Tempo indeterminato: 4 ore di lezione € 45,00 Lordi 1 ora di lezione € 11,25 Lordi.
Tempo determinato: 4 ore di lezione € 40,00 Lordi 1 ora di lezione € 10,00 Lordi.
Per le lezioni eventualmente svolte ai Sabato pomeriggio, il compenso orario è di € 14,00 Lordi, sia per i contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato
[…]
Salvo giustificato motivo, non è consentita l'assenza alle lezioni tenute fuori dai normale orario di lavoro; in caso di impossibilità di presenziare alle lezioni deve essere preventivamente informato il Servizio del Personale.

3.2.2 - Contratti di inserimento/ reinserimento
I contenuti della formazione teorica sarà ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, di tutela ambientale e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico.
La formazione teorica non sarà inferiore alle 16 ore.
La formazione antinfortunistica e di tutela ambientale dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Di norma saranno gestiti ed organizzati esternamente all'Azienda con Centri di Formazione Professionale o enti specializzati nella formazione, utilizzando come docenti anche dipendenti Berco.
I corsi si svilupperanno in luogo della prestazione lavorativa. Si concorda sulla possibilità di utilizzare la giornata del sabato per lezioni teoriche, previa verifica congiunta della Commissione preposta, secondo gli impegni di lavoro ed in base ad un preciso calendario suddiviso per gruppi di allievi.
L'orario delle lezioni al sabato sarà indicativamente dalle ore 08,30 alle ore 12,30.
Le lezioni potranno essere svolte al sabato pomeriggio, solo previo accordo dei lavoratori interessati.
L'Azienda, per ogni lezione intera sviluppata ai di fuori del normale orario di lavoro, a titolo di gettone di presenza, erogherà ai partecipanti, con decorrenza luglio 2004, una quota di € 36,15 lordi.
[…]
Salvo giustificato motivo, non è consentita l'assenza alle lezioni tenute fuori dal normale orario di lavoro; in caso di impossibilità di presenziare alle lezioni deve essere preventivamente informato il Servizio del Personale.
Periodicamente, sulla base delle modalità di sviluppo dei moduli formativi dei CI, verrà effettuata una verifica tra le “Parti” dei risultati conseguiti. Tale verifica individuale dovrà avvenire con ampio anticipo rispetto alla scadenza del contratto di Inserimento (circa sei mesi prima).
All'interno della formazione teorica le RSU avranno a disposizione 1 ora di lezione da gestire autonomamente, prevedendo sin da ora interventi mirati per tipologie contrattuali dove siano previste attività formative specifiche.

3.2.3 Apprendistato professionalizzante.
I contenuti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, sono i processi formativi, strutturati e certificabili secondo la normativa vigente, in cui l'apprendistato si realizza in un contesto formativo organizzato, volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico - professionali.
La formazione antinfortunistica e di tutela ambientale dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Di norma saranno gestiti ed organizzati esternamente all'Azienda con Centri di Formazione Professionale o enti specializzati nella formazione, utilizzando come docenti anche dipendenti Berco.
I corsi si svilupperanno in luogo della prestazione lavorativa. Si concorda sulla possibilità di utilizzare la giornata del sabato per lezioni teoriche, previa verifica congiunta della Commissione preposta, secondo gli impegni di lavoro ed in base ad un preciso calendario suddiviso per gruppi di allievi.
L'orario delle lezioni al sabato sarà indicativamente dalle ore 08,30 alle ore 12,30.
Le lezioni potranno essere svolte al sabato pomeriggio, solo previo accordo dei lavoratori interessati.
L'Azienda, per ogni lezione intera sviluppata al di fuori del normale orario di lavoro, a titolo di gettone di presenza, erogherà ai partecipanti, con decorrenza giugno 2004, una quota di € 36,15 lordi.
[…]
Salvo giustificato motivo, non è consentita l'assenza alle lezioni tenute fuori dal normale orario di lavoro; in caso di impossibilità di presenziare alle lezioni deve essere preventivamente informato il Servizio del Personale.
Periodicamente, sulla base delle modalità di sviluppo dei moduli formativi, verrà effettuata una verifica tra le “Parti” dei risultati conseguiti. Tale verifica individuale dovrà avvenire con ampio anticipo rispetto alla scadenza del contratto di Inserimento (circa sei mesi prima).
All'interno della formazione teorica le RSU avranno a disposizione 1 ora di lezione da gestire autonomamente, prevedendo sin da ora interventi mirati per tipologie contrattuali dove siano previste attività formative specifiche.

3.3 - Orario formazione
Per l'attività di formazione va garantito un congruo riposo, evitando sovrapposizione con i turni di lavoro.

4 - Orario di lavoro
4.1 - Premessa

Nel comune intento di adoperarsi affinché l'utilizzazione degli impianti, i livelli di produttività, qualità ed efficienza siano ottimali e non disgiunti all'organizzazione, è necessario operare un intervento in materia di orario di lavoro che, in applicazione ai precedenti accordi aziendali e a quanto stabilito dal CCNL, ridefinisca differenziate ed articolate fasce di orari secondo specifiche ed organiche necessità. Tale definizione, comporta il superamento delle diverse interpretazioni relative alle gestioni e applicazioni delle differenti fasce di orario, riportando la definizione del calendario produttivo ad una normale relazione fra le parti.
Le “Parti” ogni anno, entro il mese di settembre, definiranno un calendario lavorativo, dove in base ai programmi produttivi, all'andamento del mercato ed agli orari di lavoro vigenti, stabiliranno le giornate di chiusura collettiva per il periodo di dodici mesi da ottobre a settembre dell'anno successivo.
Considerata la possibilità di un riordino legislativo in materia di orario di lavoro, tra le “Parti” si conviene di riverificare i regimi di orario, armonizzando e salvaguardando alla luce delle nuove norme, ove è possibile, i principi, le specificità e i costi che hanno ispirato l'attuale organizzazione del lavoro.
A parziale integrazione di quanto previsto dal CCNL sull'utilizzo dei permessi retribuiti da usufruire a livello individuale o collettivo, si conviene sulle seguenti condizioni di miglior favore:
- a fronte di ritardi giustificati da particolari necessità personali e per un numero massimo di tre casi all'anno, nei periodo ottobre - settembre dell'anno successivo il dipendente potrà chiedere la copertura del ritardo con arrotondamento al quarto d'ora superiore, utilizzando il proprio monte ore “Permessi Retribuiti”; in alternativa, il dipendente ad orario normale, ove possibile, potrà chiedere di recuperare il ritardo nella stessa giornata, con il corrispondente prolungamento dell'orario pomeridiano.

4.2 - Normalisti
Il regime ordinario è di quaranta ore settimanali, articolato su un turno normale giornaliero per cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì, con orario:
Officina e servizi di officina
dalle ore 07,00 alle ore 12,00 - dalle ore 13,00 alle ore 16,00
dalle ore 08,00 alle ore 12,00 - dalle ore 13,00 alle ore 17,00
Servizi generali e uffici amministrativi
dalle ore 08,00 alle ore 12,30 - dalle ore 13,30 alle ore 17,00
Inoltre i dipendenti normalisti, possono chiedere individualmente alla Direzione di appartenenza la modifica dell'orario di lavoro, in entrata e/o in uscita, sulla base delle seguenti fasce di orario differenziate:

1 ª Entrata

Fascia di flessibilità

1 ª Uscita

Mattino 06,45

06,45-07,15

12,30

07,00

07,00-07,30

12,00

07,00

07,00-07,30

12,30

07,30

07,30-08,00

12,00

07,45

07,45-08,15

12,00

08,00

07,30-08,00

12,30

08,30

08,30-09,00

12,00

08,30

08,30-09,00

12,30

09,00

09,00-09,30

12,30

2 ª Entrata

 

2ª Uscita

Pomeriggio 12,30

 

15,30

13,30

 

15,45

13,30

 

16,00

13,30

 

16,30

13,30

 

17,00

13,30

 

17,30

13,30

 

18,00

14,00

 

16,15

14,00

 

17,00

14,00

 

17,30

14,00

 

18,00

14,00

 

18,30

14,30

 

16,45

14,30

 

17,30

14,30

 

18,00

14,30

 

18,30

14,30

 

19.00

La combinazione tra gli orari di entrata e uscita del mattino con quelli del pomeriggio, non potrà essere superiore o inferiore alle 8 ore giornaliere e alle 40 settimanali.
La pausa pranzo è di un'ora, in via del tutto eccezionale si concede ad alcuni lavoratori di effettuare la pausa pranzo di soli 30 minuti, senza che questo crei precedente per eventuali e future richieste a tale titolo.
Agli orari sopra riportati, esclusivamente per il personale con qualifica di impiegato o di quadro, viene garantita una flessibilità di 30 minuti sull'orario di entrata al mattino, da recuperare sull'orario di uscita pomeridiano. La decorrenza dell'orario di entrata mattutino, non potrà essere inferiore al valore nominale riportato per ogni singolo modello di orario, arrotondato ai 15 minuti successivi, all'interno della fascia di entrata flessibile. Non sono previste fasce di flessibilità nella pausa pranzo ed in entrata pomeridiana.
La Direzione di appartenenza, compatibilmente con le specifiche esigenze del reparto - ufficio - servizio e a parità di costi, valuterà ogni singola richiesta ed esprimerà un proprio parere, inoltrando comunicazione alla Direzione del Personale, unitamente alla richiesta formale del dipendente. La Direzione del Personale comunicherà al dipendente la concessione o il diniego della richiesta.

4.3 - Turni avvicendati 3 X 7,5 X 5
Ciclo discontinuo con mezza ora retribuita per la refezione
Il regime ordinario è di 40 ore settimanali, di cui due e mezza a titolo di mezza ora retribuita per la refezione (art. 5 Sez. 3 D.G. - CCNL 14/12/90), usufruita nella ultima mezza ora di ogni turno con il seguente orario:
1° turno dalle ore 06,00 alle ore 13,30
2° turno dalle ore 13,30 alle ore 21,00
3° turno dalle ore 21,00 alle ore 04,30
Dove sia richiesto, da condizioni tecnico - organizzative, per l'intero arco della giornata (24 ore) la presenza continua di personale, l'azienda garantirà l'utilizzo della mezza ora per la refezione all'interno dello stabilimento e all'interno dell'orario giornaliero articolato nel seguente modo:
1° turno dalle ore 06,00 alle ore 14,00
2° turno dalle ore 14,00 alle ore 22,00
3° turno dalle ore 22,00 alle ore 06,00
La sequenza dei turni è settimanale dal lunedì al venerdì.
Di norma, fatto salvo casi particolari, le sequenze settimanali dei turni potranno essere:
1° sequenza 1° turno 3° turno
2° sequenza 1° turno 3° turno
3° sequenza 1° turno 2° turno
2° turno N turno normalista
2° turno
Nel limite delle possibilità tecnico - organizzative l'azienda favorirà la massima rotazione possibile.

4.4 - Monte ore aggiuntivo lavoratori a turni avvicendati
Per i lavoratori che prestano la propria opera su più turni avvicendati, considerate le modifiche introdotte in termini di orario di lavoro dal presente accordo aziendale, comportante il passaggio da turni avvicendati di 7 ore e 15 minuti a turni di 7 ore e 30 minuti, le parti convengono di istituire un monte ore aggiuntivo di permessi individuali, da sommarsi a quelli previsti dall'art. 5 disciplina generale parte terza, nella seguente misura e modalità:
Lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo
Lavoratori soggetti su 2 turni avvicendati: 15' per turno di lavoro prestato (turno completo)
Per un massimo di 48 ore annuali o frazioni di anno
Lavoratori soggetti su 3 turni avvicendati: 15' per turno di lavoro notturno prestato (turno completo)
Per un massimo di 24 ore annuali o frazioni di anno in aggiunta a quanto previsto al punto precedente
Lavoratori assunti successivamente alla sottoscrizione del presente accordo
Lavoratori soggetti a turni avvicendati: 13,33 ore in ragione di anno o frazione di esso
Fino ad una concorrenza massima di 40 ore
Il monte ore così determinato, potrà essere usufruito con le stesse modalità in atto per i PAR come previsto dal vigente CCNL di Categoria.
Eventuali riduzioni di orario previste nei futuri CCNL di categoria, saranno assorbiti fino a concorrenza del monte ore aggiuntivo previsto al presente punto.

4.5 - Turni avvicendati 3 X 7,5 X 5
Ciclo discontinuo con lavoro al sabato e riposo compensativo
Le particolari necessità di alcune attività, produttive e non (manutenzioni, sorveglianza impianti, ecc.) richiedono la possibilità di utilizzare strumenti flessibili dell'orario di lavoro con il riposo compensativo.
Il regime ordinario è di 40 ore settimanali, di cui due e mezza a titolo di mezza ora retribuita per la refezione (art. 5 D.G. Sez. 3 CCNL 5/7/94 ), usufruita nella ultima mezza ora di ogni turno.
L'articolazione su tre turni avvicendati giornalieri è settimanale con il seguente orario:
1° turno dalle ore 06,00 alle ore 13,30
2° turno dalle ore 13,30 alle ore 21,00
3° turno dalle ore 21,00 alle ore 04,30
I dipendenti interessati al presente regime di orario riceveranno, per ogni ora di lavoro prestata al sabato, le seguenti maggiorazioni lorde comprensive anche delle percentuali previste dal CCNL:
1° turno 23 %
2° turno 31 %
3° turno 63,5 %
Il riposo compensativo dovrà essere effettuato nella stessa settimana in cui si presterà ii lavoro al sabato.

4.4 - Turni avvicendati 3X8X5
Ciclo discontinuo con mezz'ora retribuita per la refezione all'interno dell'orario di lavoro
Il regime ordinario è di 40 ore settimanali, di cui due e mezza a titolo di mezza ora retribuita per la refezione (art. 5 Sez. 3 D.G. - CCNL 14/12/90), usufruita all'interno di ogni turno di lavoro con il seguente orario:
1° turno dalle ore 06,00 alle ore 14,00
2° turno dalle ore 14,00 alle ore 22,00
3° turno dalle ore 22,00 alle ore 06,00
Tale regime d'orario si applica nell'area stampaggio e su tutti gli impianti automatici presenti attualmente in azienda e su quelli che verranno inseriti in futuro, al fine di garantire il loro funzionamento senza soluzione di continuità.
Ai dipendenti inseriti nella turnazione e nelle aree/impianti sopra descritti verrà riconosciuta una “indennità turnazione 3x8x5” con le seguenti modalità:
Addetti alle linee/ impianti automatici o semi automatici
Euro 84,00 mensili
Addetti alle linee completamente manuali
Euro 99,00 mensili
[…]
La sequenza dei turni è settimanale dal lunedì al venerdì.
Di norma, fatto salvo casi particolari, le sequenze settimanali dei turni potranno essere:

N turno normalista
1° sequenza 1° turno 3° turno 2° turno
2° sequenza 1° turno 3° turno 2° turno
3° sequenza 1° turno 2° turno

Nel limite delle possibilità tecnico-organizzative l'azienda favorirà la massima rotazione possibile.

4.6 - Chiamata
Ove sia richiesta la prestazione di attività come servizi, assistenze e/o manutenzioni, durante le fermate collettive, i periodi festivi e di riposo (sabati), per interventi straordinari che non richiedono la presenza continua di personale, è creato l'istituto della chiamata.
Per chiamata si intende la disponibilità volontaria del dipendente a presentarsi in tempi brevi (10/15 minuti) su richiesta presso lo stabilimento per gli interventi di propria competenza.
Considerata la necessità della rapidità dell'intervento, la chiamata non potrà interessare personale che risieda ad una distanza superiore di norma ai quindici/venti chilometri dallo stabilimento.
Al dipendente interessato alla chiamata è riconosciuta una indennità di Euro 25,82.
[…]
Le ore di lavoro effettuate presso lo stabilimento durante il periodo di chiamata, saranno pagate come straordinario secondo le modalità stabilite dal CCNL.

4.8 - Permessi straordinari per assistenza sanitaria
L'Azienda conviene di riconoscere alla lavoratrice madre dipendente, o in alternativa al lavoratore padre dipendente, genitori di minori con età superiore a tre anni affetti da gravi handicap, brevi permessi retribuiti ai fini della assistenza dei figli. Dei permessi di cui sopra non avranno diritto a beneficiarne persone dipendenti i cui figli siano già assistiti da altro personale di famiglia che possa utilizzare i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992 - n. 104.
I permessi retribuiti di cui sopra sono in alternativa a quelli previsti dalla legge 5 febbraio 1992 - n. 104 riconosciuti per la stessa motivazione e quindi qualora il dipendente godesse già di detto diritto previsto dalla legge, non avrà diritto al relativo beneficio aziendale.
Per quanto riguarda la definizione di accertamento dell'handicap si demanda a tutto ciò che è previsto dalla legge 5 febbraio 1992 - n. 104.
I permessi retribuiti aziendali verranno concessi nella misura massima di 2 giorni al mese per un massimo di 22 per ogni periodo di dodici mesi decorrenti da ottobre a settembre dell'anno successivo. I permessi matureranno in ragione di mese e potranno essere utilizzati solo mensilmente, previa richiesta documentata; detti permessi retribuiti non sono cumulabili e accantonabili e qualora non usufruiti non sono monetizzabili e quindi il diritto ad essi decade.
Verrà definita a parte una apposita procedura che preveda per gli aventi diritto le modalità cui attenersi per poter usufruire di detti permessi retribuiti.

4.10 - Turnazioni particolari
Nel caso in cui, a fronte di nuove esigenze di carattere Tecnico - Produttivo si riscontrasse la necessità di instaurare turnazioni non previste nel presente accordo (ad esempio: ciclo continuo, turnazioni su 6 giorni lavorativi), le parti si incontreranno per una esame congiunto, concordando fin da ora di prendere a riferimento non vincolante quanto già disciplinato negli accordi Aziendali degli altri stabilimenti Berco spa.

8 - Istituti contrattuali disciplinati dal CCNL
8.1 - Ferie.

[…]
In fase di redazione dell'accordo sul calendario produttivo aziendale, da redigersi entro il mese di settembre di ogni anno, si conferma la disponibilità dell'azienda ad usufruire delle ferie non godute e dell'eventuale quarta settimana non goduta, entro il 31 dicembre di ogni anno
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono le disposizioni contrattuali della Disciplina Generale e Disciplina Speciale del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Metalmeccanica.

8.3 - Banca ore.
In applicazione dell'istituto contrattuale della “Banca Ore”, introdotto dal CCNL del 8 giugno 1999 articoli 8 e 7 disciplina speciale rispettivamente parte prima e terza, e nell'intento di evitare eventi che comportino la liquidazione delle competenze per lavoro straordinario in periodi successivi a quelli di riferimento, si conviene che il lavoratore dovrà richiedere per iscritto entro il mese di effettuazione, se desidera accantonare nella “banca ore” le ore prestate per lavoro straordinario, secondo le modalità ed il trattamento retributivo previsto dal CCNL del 8 giugno 1999. In assenza di tale comunicazione, l'Ufficio del Personale provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti nel mese di riferimento.

9 - Norme generali
9.3 - Contratti di Inserimento / Reperimento e Apprendistato professionalizzante

Al personale assunto con Contratto di Inserimento/Reinserimento e Apprendistato Professionalizzante, stipulati ai sensi del Decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003 e del vigente CCNL, viene riconosciuto un trattamento economico e normativo in base alle suddette disposizioni, fatto salvo condizioni di miglior favore espressamente formulate nei contratti collettivi aziendali.