Tipologia: Accordo
Data firma: 15 luglio 2002
Validità: 31.07.2006
Parti: Dierre e RSU
Settori: Metalmeccanici, Dierre
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Informazioni
Normativa rapporti sindacali aziendali
Decentramento
Mobilità orizzontale dell'unità produttiva
Orari
Part - time e tempi determinati
Congedi parentali
Inquadramento professionale
Visite mediche specialistiche
Premio anzianità
Immigrati
Premio di risultato
Ambiente e sicurezza
Durata

Verbale di accordo

Addì, 15 luglio 2002, presso gli uffici della Ditta Dierre spa, si sono incontrati per la Ditta: [...], i rappresentanti sindacali aziendali […]

Premesso che:
In data 21 giugno 1994 è stato stipulale il verbale di accordo tra le parti soprascritte che le stessi riconfermano come parte della contrattazione a livello aziendale;
Le parti ne riconfermano le validità se non per le parti qui esplicitamente richiamate e modificate.
Dopo ampia discussione si conviene quanto segue:
I firmatari del presente accordo riaffermano la completa applicazione del CCNL Unionmeccanica-Confapi 7 luglio 1999 per l'Azienda Dierre nelle sue diverse Unità Produttive.
Rimane esclusa la Divisione Wilab che non rientra nelle previsioni del "Campo di applicazione del contratto"; punto IV del citato CCNL.
Le parti nel quadro di corrette relazioni sindacali in aziendali stipulano il presente accordo integrativo aziendale che è integralmente ricondotto a quanto previsto dal punto III della premessa del CCNL Unionmeccanica.

Informazioni
In apposito incontro presso la sede aziendale e con cadenza annuale le OO.SS. e le RSU, su richiesta scritta, l'Azienda riceveranno le seguenti informazioni:
a) prospettive produttive e programmi in relazione a nuovi insediamenti o ad ampliamenti di quelli esistenti,
b) eventuali ricadute occupazionali di detti investimenti
c) prospettive sulle assunzioni preventivabili nell'anno in parola ed informazioni sui dati quantitativi e qualitativi dell'occupazione in particolare relazione all'occupazione che da corso ad agevolazioni.
d) in relazione al ricorso al lavoro temporaneo l'azienda fornirà alle RSU indicazioni sulle modalità del ricorso secondo quanto previsto dall'art. 8, punto d) disciplina generale del CCNL e dall'art. 7, comma 4 della legge 196/97.
e) in relazione anche a quanto descritto al punto precedente, l'azienda comunicherà trimestralmente alle RSU i dati relativi alle mancate prestazioni a causa di malattia ed infortunio.
Detti incontri coincideranno con la riunione mensile. Nell'incontro le parti esamineranno soluzioni per ridurre le mancate prestazioni, rimuovendo gli ostacoli al normale e proficuo svolgimento del rapporto di lavoro.

Normativa rapporti sindacali aziendali
[…]
Le RSU formeranno un organismo denominato "Segreteria", composto da 6 rappresentanti f sindacali con compito di coordinamento.
[…]
Il rappresentante sindacale potrà recarsi dal lavoratore in produzione per prendere conoscenza del problema, senza che il lavoratore si sposti dal proprio posto di lavoro e senza nocumento alla produzione;
I confronti sui problemi sui problemi aziendali avverranno normalmente a scadenze prefissate cioè, una volta al mese e precisamente nell'ultima settimana del mese.
Per casi urgenti il confronto avverrà entro 24 ore
[…]
L'azienda metterà a disposizione dei rappresentanti sindacali, Euro 3,10 mensili per le telefonate.

Decentramento
L'Azienda fornirà alle OO.SS. Provinciali informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento aziendale che si inserisce normalmente nella attività aziendale. L'Azienda inoltre chiederà esplicitamente alle aziende coinvolte nel decentramento che vengono applicati i rispettivi CCNL di competenza nonché la legislazione sulla sicurezza dei lavoratori.
Nel caso di decentramento che comporti rilevanti ricadute occupazionali l'Azienda fornirà informazioni quantitative in relazione alla progettata terziarizzazione.

Mobilità orizzontale dell'unità produttiva
L'azienda convocherà per un incontro con le OO.SS. in relazione allo spostamento di aliquote significative di dipendenti da unità produttiva all'altra per motivi non contingenti, la stessa procedura si applicherà per spostamenti di significative aliquote di dipendenti all'interno della stessa unità produttiva con le RSU.

Orari
Le ore di straordinario, oltre le 32 ore comandabili, saranno comunicate preventivamente alle RSU, le quali potranno richiedere un incontro urgente per qualificarne il titolo legale e contrattuale.
Per le successive ore restanti saranno comunicate e verificate in appositi incontri.
Ogni anno l'Azienda fornirà alle RSU un consuntivo delle ore di straordinario.
Quanto sopra ai sensi dell'art. 6 della disciplina speciale, Parte prima del CCNL.
L'azienda fornirà inoltre un quadro complessivo del turn over aziendale ogni inizio anno.
[…]

Part - time e tempi determinati
L'azienda fornirà trimestralmente alle RSU il numero e le tipologie delle assunzioni a Tempo determinato e a part - time (comprese le trasformazioni) nel periodo citato ed indicherà una prospettiva per il trimestre successivo. La percentuale viene elevata al 4%.
[…]

Visite mediche specialistiche
Accordo sperimentale settembre 2002 a settembre 2003
Retribuzione al 90% delle ore impegnate dai dipendenti in visite mediche specialistiche, certificate e dimostrate all'azienda con documentazione medica.
[…]

Immigrati
Viene costituito uno sportello per i lavoratori immigrati presso gli uffici sindacali.
I soggetti che gestiranno detto sportello saranno nominati dalla segreteria delle RSU e lavoreranno in stretto contatto con l'ufficio personale.
Per l'apertura di detto sportello informativo l'azienda e le RSU forniranno n. 30 ore di permesso retribuito (15 ore azienda, 15 ore RSU).
I lavoratori immigrati potranno accedere al servizio, esclusivamente fuori dall'orario di lavoro.

Ambiente e sicurezza
Si richiama integralmente la normativa corrente e l'accordo interconfederale 30/10/94 [?] sulla costituzione e compiti del RLS.