Tipologia: CCNL
Data firma: 15 luglio 1992
Validità: 15.07.1992 - 15.07.1995
Parti: Fidaldo e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Federcolf
Settori: Commercio, Lavoro domestico
Fonte: CNEL

Sommario:

 Verbale di firma
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore.
Art. 4 - Documenti di lavoro.
Art. 5 - Assunzione.
Art. 6 - Assunzione lavoratori studenti.
Art. 7 - Categorie dei lavoratori.
Art. 8 - Passaggio dalla 3a alla 2a categoria.
Art. 9 - Periodo di prova.
Art. 10 - Riposo settimanale.
Art. 11 - Orario di lavoro.
Art. 12 - Lavoro straordinario.
Art. 13 - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 14 - Ferie.
Art. 15 - Sospensioni di lavoro extraferiali.
Art. 16 - Assenze e permessi.
Art. 17 - Diritto allo studio.
Art. 18 - Matrimonio.
Art. 19 - Tutela delle lavoratrici madri e dei minori.
   Lavoro minorile.
Art. 20 - Malattia.
Art. 21 - Infortunio.
Art. 22 - Servizio militare.
Art. 23 - Retribuzione e prospetto paga.
Art. 24 - Minimi retributivi,
Art. 25 - Indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Art. 26 - Scatti di anzianità.
  Art. 27 - Variazione periodica dei minimi retributivi.
Art. 28 - Gratifica natalizia.
Art. 29 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 30 - Indennità di anzianità e Tfr.
Art. 31 - Indennità in caso di morte.
Art. 32 - Permessi sindacali.
Art. 33 - Controversie.
Art. 34 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo.
Art. 35 - Commissione paritetica nazionale.
   Nota a verbale
Art. 36 - Commissioni paritetiche territoriali.
Art. 37 - Osservatori.
Art. 38 - Contributi di assistenza contrattuale.
Art. 39 - Decorrenza e durata.
   Chiarimento a verbale
Tabelle dei minimi retributivi
Tabelle degli adeguamenti semestrali
Appendice
Codice civile: Titolo IV - Del lavoro domestico
Legge 1958/339
Legge 1973/304
Legge 1971/1204
DPR 1971/1403
Legge 1982/297
Legge 1986/943
Circolare Min. Lavoro 1991/155
Ordinanza Corte Costituzionale 1988/486
Modulo di lettera di assunzione

Stipulato in Roma il 15 luglio 1992 tra la Federazione italiana datori di lavoro domestico (Fidaldo) […]; la Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi - mense e servizi (Filcams-Cgil) […] con l'assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) […]; la Federazione italiana sindacati addetti ai servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat) […] con l'intervento della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) […]; l'Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs) […] e con la partecipazione dell'Unione italiana del lavoro (Uil) […]; la Federcolf […] e con l'assistenza della delegazione sindacale [italiana] […], i rappresentanti esteri[…].

Art. 1 - Sfera di applicazione.
Il presente CCNL disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve le eventuali normative emanate dalle autorità competenti.

Art. 5 - Assunzione.
L'assunzione del prestatore di lavoro avviene direttamente ai sensi di legge
[…]

Art. 11 - Orario di lavoro.
La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:
- 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
- 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 48 ore settimanali, distribuite su 5 oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. Nel caso di distribuzione delle 48 ore settimanali su 5 giorni, l'orario di lavoro giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato.
Il lavoratore convivente ha diritto a un riposo di almeno 8 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore.
[…]

Art. 19 - Tutela delle lavoratrici madri e dei minori.
Ai prestatori di lavoro si applicano le norme di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri del 30.12.1971, n. 1204, salvo quanto previsto ai commi successivi.
É vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti alla data presunta del parto, salvo eventuali anticipi a tre mesi per le lavoratrici occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano stati ritenuti gravosi o pregiudizievoli con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
[…]
Lavoro minorile.
É ammessa l'assunzione di fanciulli nei servizi familiari al l'età minima di 15 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.
Per essi e per gli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti), l'ammissione al lavoro è subordinata alla loro idoneità all'attività lavorativa a cui saranno addetti, comprovabile con apposito certificato medico da allegarsi al libretto di lavoro: idoneità da accertarsi anche successivamente con visite mediche periodiche a intervalli non superiori a un anno. La visita medica preventiva è eseguita dall'ufficiale sanitario, o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro.
Valgono pure le altre norme richiamate nell'art. 2, lettera a), della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso da parte di chi esercita la patria potestà, a cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento, restando impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

Art. 35 - Commissione paritetica nazionale.
Presso la sede nazionale della Fidaldo è costituita una Commissione nazionale paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Fidaldo.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle commissioni paritetiche provinciali o regionali;
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le organizzazioni territoriali della Fidaldo e le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle OO.SS. nazionali che hanno stipulato il presente contratto;
d) istituire e gestire gli «Osservatori nazionali e territoriali» di cui al successivo art. 37.
La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
Le parti si impegnano a riunire la Commissione almeno due volte l'anno in concomitanza delle riunioni della Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 37 - Osservatori.
Le organizzazioni firmatarie del presente contratto, rilevato che esso costituisce ormai un punto di riferimento essenziale per l'individuazione delle condizioni minime di lavoro, così come affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza 521 del 23.10.1985) e dalla Corte Costituzionale (sentenza 585 del 23.12.1987), al fine di rafforzare il rispettivo impegno per la migliore applicazione del testo contrattuale, concordano l'istituzione di «Osservatori» a livello territoriale (provinciale e/o regionale), costituiti tra le parti stipulanti il CCNL su basi paritetiche, allo scopo di rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del CCNL sul territorio;
- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori stranieri;
- la situazione previdenziale e assistenziale della categoria.