Categoria: 1992
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Tipologia: CCNL
Data firma: 1 ottobre 1992
Validità: 01.07.1992 - 30.06.1995
Parti: Fiis e Filis-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Commercio, Impianti sportivi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Validità e sfera di applicazione del contratto
Prima parte:
Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale
Titolo I
Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 Diritti di informazione
Art. 2 Strumenti nazionali
Art. 3 Tutela delle lavoratrici
Art. 4 Pari opportunità
Art. 5 Osservatorio nazionale
Art. 6 Commissione paritetica nazionale
Art. 7 Commissione paritetica nazionale - Procedure
Art. 8 Commissione paritetica nazionale per la classificazione
Art. 9 Commissione paritetica nazionale per l'esame della classificazione
Art. 10 Ente Bilaterale
Art. 11 Attività dell'Ente Bilaterale
Titolo II
Composizione delle controversie
Art. 12 Procedure
Art. 13 Tentativo di composizione per licenziamenti individuali
Titolo III
Relazioni sindacali a livello aziendale
Titolo IV
Mercato del lavoro
Premessa
Art. 15 - A) Contratti a tempo determinato
Art. 16 - B) Formazione e qualificazione professionale
Art. 17 - C) Contratti di formazione e lavoro
   Premessa
   Normativa
Art. 18 - Procedure
Art. 19 - D) Lavoratori inabili
Titolo V
Diritti sindacali
Art. 20 Diritti sindacali
Art. 21 Assemblea
Titolo VI
Delegato aziendale
Art. 22 Delegato aziendale
Titolo VII
Tutela dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 23 Condizioni ambientali
Seconda parte:
Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I
Classificazione del personale
Art. 1 Evoluzione della classificazione
Art. 2 Classificazione
Quadri
Primo livello
Secondo livello
Terzo livello
Quarto livello
Quinto livello
Sesto livello
Settimo livello
Titolo II
Quadri
Art. 3 Formazione e aggiornamento
Art. 4 Assegnazione della qualifica
Art. 5 Polizza assicurativa
Art. 6 Orario
Art. 7 Trasferimenti
Art. 8 Indennità di funzione
Art. 9 Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."
Art. 10 Investimenti formativi
   Dichiarazione a verbale
Titolo III
Assunzione
Art. 11 Assunzione
Art. 12 Documentazione
Titolo IV
Periodo di prova
Art. 13 Periodo di prova
Titolo V
Apprendistato
Art. 14 Apprendistato
Art. 15 Trattamento economico
Titolo VI
Orario di lavoro
Art. 16 Orario normale settimanale
Art. 17 Articolazione dell'orario settimanale
Art. 18 Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale
Art. 19 Flessibilità dell'orario
Art. 20 Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede
Art. 21 Fissazione dell'orario
Art. 22 Disposizioni speciali
Art. 23 Lavoratori discontinui
Titolo VII
Part-time
Art. 24 Premessa
Art. 25 Rapporto a tempo parziale
Art. 26 Genitori di portatori di handicap
Art. 27 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 28 Riproporzionamento
Art. 29 Quota oraria della retribuzione
Art. 30 Ferie
Art. 31 Lavoro supplementare
Art. 32 Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 33 Preavviso
Titolo VIII
Lavoro straordinario e notturno
Art. 34 Norme generali lavoro straordinario
Art. 35 Maggiorazione lavoro straordinario
Art. 36 Lavoro ordinario notturno
Titolo IX
Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 37 Riposo settimanale
Art. 38 Festività
Art. 39 Retribuzione prestazioni festive
Art. 40 Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Art. 41 Permessi retribuiti
   Dichiarazione a verbale
Titolo X
Ferie
Art. 42 Ferie
   Chiarimento a verbale
Art. 43 Funzioni pubbliche elettive
Art. 44 Determinazione periodo di ferie
Art. 45 Normativa retribuzione ferie
Art. 46 Normativa per cessazione rapporto
Art. 47 Richiamo lavoratore in ferie
Art. 48 Irrinunciabilità
Titolo XI
Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 49 Congedi retribuiti
Art. 50 Congedo matrimoniale
Art. 51 Diritto allo studio
Art. 52 Aspettativa per tossicodipendenza
 Titolo XII
Chiamata e richiamo alle armi, servizio civile
Art. 53 Chiamata alle armi
Art. 54 Richiamo alle armi
Titolo XIII
Missioni
Art. 55 Missioni
Art. 55 bis Trasferimenti
Art. 55 ter Disposizioni per i trasferimenti
Titolo XIV
Malattie e infortuni
Art. 56 Malattia
Art. 57 Normativa
Art. 58 Obblighi del lavoratore
Art. 59 Periodo di comporto
Art. 60 Trattamento economico di malattia
Art. 61 Infortunio
Art. 62 Trattamento economico di infortunio
Art. 63 Quota giornaliera per malattia e infortunio
Art. 64 Festività
Art. 65 Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Art. 66 Tubercolosi
Art. 67 Rinvio alle leggi
Titolo XV
Gravidanza e puerperio
Art. 68 Astensione dal lavoro
Art. 69 Permessi per assistenza
Art. 70 Normativa
Titolo XVI
Sospensione del lavoro
Art. 71 Sospensione
Titolo XVII
Anzianità di servizio
Art. 72 Decorrenza anzianità di servizio
Art. 73 Computo anzianità frazione annua
Titolo XVIII
Passaggi di qualifica
Art. 74 Mansioni del lavoratore
Art. 75 Mansioni promiscue
Art. 76 Passaggi di livello
Titolo XIX
Scatti di anzianità
Art. 77 Scatti di anzianità
Titolo XX
Trattamento economico
Art. 78 Normale retribuzione
   Tabella contingenza
   Lavoratori qualificati
   Apprendisti
   Nota a verbale
Art. 79 Retribuzione di fatto
Art. 80 Retribuzione mensile
Art. 81 Quota giornaliera
Art. 82 Quota oraria
Art. 83 Paga base nazionale
Tabella A - Paga base nazionale dal 1 luglio 1992
Tabella B - Paga base nazionale dal 1 Ottobre 1993
Tabella C Paga base nazionale dal 1 ottobre 1993
Art. 84 Aumenti retributivi mensili
Art. 85 Assorbimenti
Art. 86 Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 87 Prospetto paga
Titolo XXI
Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 88 13ª Mensilità
Art. 89 14ª Mensilità
Titolo XXII
Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso
Art. 90 Recesso ex articolo 2118 c.c.
Art. 91 Recesso ex art. 2119 c.c.
Art. 92 Normativa
Art. 93 Nullità del licenziamento
Art. 94 Nullità del licenziamento per matrimonio
Art. 95 Licenziamento simulato
b) Preavviso
Art. 96 Preavviso
Art. 97 Indennità sostitutiva del preavviso
c) Trattamento di fine rapporto
Art. 98 Trattamento di fine rapporto
Art. 99 Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 100 Fallimento dell'azienda
Art. 101 Decesso del dipendente
Art. 102 Corresponsione del trattamento di fine rapporto
d) Dimissioni
Art. 103 Dimissioni
Art. 104 Dimissioni per matrimonio
Art. 105 Dimissioni per maternità
Titolo XXIII
Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 106 Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 107 Divieti
Art. 108 Giustificazione delle assenze
Art. 109 Rispetto orario di lavoro
Art. 110 Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 111 Provvedimenti disciplinari
Art. 112 Codice disciplinare
Art. 113 Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XXIV
Responsabilità civili e penali
Art. 114 Assistenza legale
Art. 115 Normativa sui procedimenti penali
Titolo XXV
Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 116 Coabitazione, vitto e alloggio
Titolo XXVI
Divise e attrezzi
Art. 117 Divise e attrezzi
Titolo XXVII
Appalti
Art. 118 Appalti
Titolo XXVIII
Decorrenza e durata del contratto
Art. 119 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1
Elenco CCNL
Allegato 2
Progetto standard di formazione e lavoro
Allegato 3
Priorità per la concessione di anticipazione del trattamento di fine rapporto
Accordo per l'applicazione del contratto dello sport al lavoratori cui si applica il CCNL 18 ottobre 1988
Legge 15.07.66 n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Legge 20.05.70 n. 300 Statuto dei lavoratori
Legge 11.05.90 n. 108 Disciplina dei Licenziamenti Individuali
Legge 29.05.92 n. 297 Disciplina TFR
Legge 30.12.71 n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri
Legge 18.04.62 n. 230 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Legge 28.02.87 n. 56 Norme sull’organizzazione del Mercato del lavoro

L'anno 1992, nel mese di ottobre in Roma tra la Federazione Imprenditori Impianti Sportivi[…], con l'assistenza della Confcommercio[…] e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori: Filis-Cgil[…]; Fisascat-Cisl[…], con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl)[…] Uilsic-Uil[…].


Premessa
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le parti, infine, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre quelle previste per ciascun livello rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le imprese e gli enti, anche di carattere associativo, che abbiano come finalità l'utilizzo di un impianto sportivo ed il relativo personale dipendente, assunto successivamente al 30 giugno 1992.
Per il personale dipendente in forza alla data del 30 giugno 1992, inquadrato nei CCNL di cui all'elenco allegato (all. 1), l'applicazione del presente contratto avverrà alle scadenze naturali di ogni singolo CCNL, previa armonizzazione definita dalla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 6, Prima Parte.
Debbono considerarsi altrettanto compresi i centri sportivi polivalenti e le strutture che si prefiggano, tra l'altro, il recupero psicomotorio delle persone, la cura estetica del corpo e la pratica sportiva in genere.
Si indicano di seguito, a titolo di esempio, gli impianti e le relative pratiche sportive rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
1 Palestre: con svolgimento di attività di body-building, ginnastica a corpo libero, aerobica, danze, insegnamento arti marziali, boxe di ogni genere.
2 Piscine: con attività di nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, nuoto subacqueo.
3 Campi da tennis.
4 Campi da squash.
5 Campi da golf e minigolf.
6 Campi da calcio calcetto, rugby e baseball.
7 Campi da pallavolo, basket e pallamano.
8 Maneggi e centri ippici dove, oltre alle tradizionali attività, si svolgano pony trekking, attività turistica e ippoterapia.
9 Piste da pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio, anche per svolgimento di attività di Hockey.
10 Campi da bowling e bocce.
11 Sferisteri.
12 Campi per il gioco del pallone elastico e della palla a volo.
13 Laghetti per pesca sportiva.
14 Strutture per tiro a volo, tiro con l'arco e tiro a segno.
15 Centri finalizzati all'attività dl orienteering, trekking, arrampicata e mountain byke.
16 Centri per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e piscine.
17 Centri per biliardo e tennis da tavolo.
18 Centri per le attività dl volo.
19 Centri nautici.
Le parti si danno atto che la suindicata elencazione ha carattere esemplificativo ed e quindi suscettibile di ampliamenti e modifiche. Pertanto, sin d'ora si conviene che possono essere incluse nella sfera di applicazione del presente contratto altre realtà, (imprese ed enti) che, attualmente già esistenti o nel futuro emergenti, si caratterizzino o vengano a caratterizzarsi per lo svolgimento di attività in qualche modo connesse o assimilabili a quelle sportive e motorie in genere, ricreative e del tempo libero.

Prima parte:
Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale
Titolo I
Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 Diritti di informazione

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Fiis e le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la Legge n.125/91;
b) la formazione e riqualificazione professionale;
c) la struttura del settore nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
d) lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.

Art. 2 Strumenti nazionali
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull'opportunità di istituire:
1) il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità;
2) l'Osservatorio Nazionale;
3) la Commissione Paritetica Nazionale;
4) l'Ente Bilaterale;
L'Osservatorio Nazionale e la Commissione Paritetica Nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Fiis e tre designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. 3 Tutela delle lavoratrici
Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della Risoluzione CEE 29.5.1990, misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, a fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità, di cui all'art. 2, Prima Parte, è deputato ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica positiva appropriata sulla materia.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione aziendale ove potrà costituire titolo per l'individuazione di misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco della integrità umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di comportamento indesiderato.

Art. 5 Osservatorio nazionale
L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1, Prima Parte;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, dati territoriali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
e) svolge le funzioni previste dal Titolo IV-C, Prima Parte (contratti di formazione e lavoro), dal Titolo V, Seconda Parte (apprendistato) e dal Titolo IV-A, Prima Parte, (Contratti a tempo determinato).

Art. 6 Commissione paritetica nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
Inoltre la Commissione Paritetica Nazionale procederà all'armonizzazione del presente CCNL con i CCNL di cui all'allegato 1 alle scadenze naturali degli stessi, secondo criteri di uniformità e di omogeneizzazione rispetto alla disciplina contenuta nel presente contratto.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall'art.7, Prima Parte, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Prima Parte del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza, con le modalità e le procedure previste dall'art. 8, Prima Parte;
2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall'art. 9, Prima Parte;

Art. 8 Commissione paritetica nazionale per la classificazione
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 6, Prima Parte, lettera b.1), la Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza di revisione della classificazione.
La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.

Art. 9 Commissione paritetica nazionale per l'esame della classificazione
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 6, Prima Parte, lettera b.2), annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.

Art. 10 Ente Bilaterale
1. Le Parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale, regolato da apposito statuto.
2. L'Ente Bilaterale Nazionale si avvale dell'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 5, Prima Parte;
3. Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 11 Attività dell'Ente Bilaterale
L'Ente Bilaterale promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo la finalità di contribuire a miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del settore.
Svolge, inoltre, attraverso apposite Commissioni Paritetiche, composte da almeno 3 membri rappresentanti, designati dalle 00.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal Titolo IV-A, Prima Parte (Contratti a tempo determinato), dal Titolo IV-C, Prima Parte (Contratti di formazione e lavoro), dal Titolo V, Seconda Parte (Apprendistato).

Titolo III
Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 14 Materie di contrattazione aziendale

Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di venticinque dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- determinazione di turni feriali ai sensi dell'articolo 42, seconda
parte;
- part time;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità uomo donna secondo quanto previsto all'art. 4, Prima Parte;
- trattamenti retributivi integrativi anche connessi all'obiettivo dell'incremento della produttività aziendale;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dagli articoli 20 e 21 della legge n.300/1970 "Statuto dei lavoratori".
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempreché non siano previste nella classificazione di cui all'art 2, Seconda Parte, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 6, Prima Parte, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 6.b) , Prima Parte, le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
La contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento, per i lavoratori, delle Associazioni sindacali facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione imprenditoriale competente.
Fino alla scadenza del presente contratto, i contratti integrativi aziendali non potranno produrre effetti prima che sia decorso un anno dalla scadenza del contratto integrativo aziendale precedente.

Titolo IV
Mercato del lavoro
Art. 16 - B) Formazione e qualificazione professionale

In vista della prossima scadenza per la realizzazione del Mercato Unico Europeo, le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) migliorare il livello professionale degli occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste delle aziende;
3) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli quali i lavoratori ultraventinovenni, extracomunitari e donne;
4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica;
5) migliorare i livelli aziendali di competitività, il livello di servizio e di qualità offerto alla clientela ed infine ottimizzare la produttività.
Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata all'attività dell'Ente Bilaterale a livello territoriale per la definizione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
- formazione nel settore della comunicazione sociale;
- formazione sulle problematiche del settore, sul ruolo dello stesso nell'economia, sulla struttura d'impresa;
- formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione sulla salute e la sicurezza;
- formazione sul ruolo e sull'utilizzazione di nuove tecnologie;
- studio di una lingua della comunità in aggiunta alla lingua madre.
Inoltre coerentemente con le finalità sopra rappresentate,
- visti gli artt. 15-ter e 16-quater della Legge n. 479/78;
- visto l'art. 14 della Legge n. 56/87,
le parti, al fine di contribuire all'attuazione dei succitati disposti normativi, designando esperti e individuando aziende che intendono porre a disposizione le proprie attrezzature al fine di collaborare con gli Uffici Provinciali del Lavoro e M.O. e le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego per l'accertamento della professionalità dei lavoratori, convengono di attribuire all'Ente Bilaterale il compito di provvedere adeguatamente in merito.
Parimenti, al fine di conseguire soddisfacenti risultati per la qualificazione del personale femminile, le parti convengono di attribuire altresì all'Ente Bilaterale le attività di studio e ricerca per le azioni positive.

Art. 17 - C) Contratti di formazione e lavoro
Normativa
[…]
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'allegato 2 ed il progetto sarà accompagnato da dichiarazione di impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di Legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica Commissione Paritetica competente per territorio per il parere di conformità ai fini della richiesta del nulla-osta.
[…]

Titolo VI
Delegato aziendale
Art. 22 Delegato aziendale
Nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Titolo VII
Tutela dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 23 Condizioni ambientali

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il consiglio dei delegati, e in mancanza la rappresentanza aziendale, può promuovere, ai sensi dell'art. 9 Legge 20 maggio 1970, n.300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.

Seconda parte:
Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo V
Apprendistato
Art. 14 Apprendistato

In materia di apprendistato ed istruzione professionale si fa espresso riferimento alle disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia.

Titolo XIV
Malattie e infortuni
Art. 56 Malattia

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 61 Infortunio
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 67 Rinvio alle leggi
Per quanto previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di Legge e regolamentari vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XV
Gravidanza e puerperio
Art. 68 Astensione dal lavoro

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
In applicazione ed alle condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.972 dell'11 ottobre 1988, per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di astensione obbligatoria post partum è fissato in 7 mesi.
[…]

Art. 69 Permessi per assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un' ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 26 aprile 1934, n.635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 70 Normativa
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di Legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXIII
Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 106 Obbligo del prestatore di lavoro

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.

Art. 111 Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 78, Seconda Parte;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza vota nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 106, Seconda Parte, 1° e 2° comma.
- infrazione alle norme di Legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
[…]

Titolo XXVI
Divise e attrezzi
Art. 117 Divise e attrezzi

Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
É parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico- sanitario.
[…]

Titolo XXVII
Appalti
Art. 118 Appalti

Le parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla Legge 23 ottobre 1960, n.1369, che dispone norme in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche: a tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d'appalto.
Qualora l'introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall'imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle Associazioni provinciali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

Allegato 1
Elenco CCNL

1. Contratto Collettivo regionale di lavoro per i dipendenti dei Centri Ippici della Lombardia 29-1-90 (Filis-Cgil Lombardia)
2. Accordo Pony Club Roma e Filis regionale Lazio 30-6-89
3. Contratto Collettivo di lavoro per il personale dipendente da Società e Circoli sportivi di Roma e provincia 11-6-1991 (Filis-Fisascat-Uil)
4. Contratto Collettivo di lavoro per il personale dipendente da Società Nazionale Incremento Razza Canina Corsa 27-6-1990
5. Contratto Collettivo di lavoro per i dipendenti dei Circoli di Tennis 23-2-1988