Tipologia: CCLA
Data firma: 30 giugno 1992
Validità: 01.07.1992 - 30.06.1995
Parti: Sip-Intersind e Filpt-Cgil, Silte/Fpt-Cisl, Uilte-Uil, Cisnal Telecomunicazizoni*
Settori: Servizi, SIP
Fonte: CNEL
Note*: La Cisnal Telecomunicazioni sottoscrive il CCL il 24 luglio 1992

Sommario:

 Art. 1 - Premessa
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Personale a tempo parziale e straordinario
Art. 4 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 5 - Personale straordinario
Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 6 - Sede e posto di lavoro
   Sede di lavoro
   Posto normale di lavoro
Art. 7 - Orario di lavoro
   Lavoratori non in turno
   Lavoratori in turno
   Orario flessibile
Art. 8 - Giorni festivi - Riposo settimanale
   Lavoratori non in turno
   Lavoratori in turno
Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Previdenza
Art. 12 - Inquadramento
   Declaratorie di livello
   Posizioni di lavoro
   Declaratorie e profili
      Filiale Assistenza tecnica
      Chiarimento su «Centro di lavoro di impianti d'abbonato»
      Commerciale
      Chiarimento su «Centro di lavoro servizi di utenza»
      Unità territoriale rete esercizio
      Chiarimento su «Centro impianti di linea»
      Chiarimento su «Area impianti di centrale»
      Chiarimento su «Centro di supervisione di esercizio»
      Unità commerciale telefonia pubblica
      Figure operative territoriali
      Organizzazione territoriale - Business - Rete e assistenza tecnica
      Chiarimento su «Centro di lavoro di prodotti sistemi»
      Impiegati
      Vendita
      Organizzazione territoriale - Servizi di telecomunicazioni mobili
      •Linea territoriale amministrazione
      Linea territoriale immobili e servizi
      Tecnologie dell'informazione
      Logistica
      Figure professionali comuni a più funzioni
      Figure professionali di riferimento
Art. 13 - Mutamento temporaneo di funzioni e attività
Art. 14 - Trasferimenti
Art. 15 - Vestiario
Art. 16 - Alloggio
Art. 17 - Doveri del lavoratore
   Nota a verbale
Art. 18 - Provvedimenti disciplinari
Stipendio - Retribuzione - Indennità
Art. 19 - Definizione dei termini «stipendio» e «retribuzione»
Art. 20 - Determinazione della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 21 - Pagamento della retribuzione
Art. 22 - Minimi di stipendio
   Tabella dei minimi
Art. 23 - Assegnazione al livello superiore
Art. 24 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 25 - Indennità di contingenza
Art. 26 - Tredicesima mensilità
Art. 27 - Quattordicesima mensilità
Art. 28 - Premio annuo
Art. 29 - Premio di produttività
1) Calcolo della produttività ai fini della determinazione del premio
2) Criteri di erogazione del premio
3) Meccanismi di rilevazione e riconoscimento del premio: linee funzionali di riferimento
4) Meccanismi di rilevazione e riconoscimento del premio: personale delle linee funzionali interessate alla rilevazione dei dati di base del premio di produttività
5) Meccanismi di rilevazione e riconoscimento del premio: personale di direzione regionale, di organizzazione territoriale e di linea territoriale:
6) Meccanismi di rilevazione e riconoscimento del premio: personale di direzione generale:
7) Relazioni azienda-sindacato
Art. 30 - Indennità di reperibilità
Art. 31 - Rimborso spese di locomozione
Art. 32 - Rimborso spese di trasferta
Assenze dal servizio - Malattia infortuni - Maternità
Art. 33 - Assenze
Art. 34 - Permessi
Art. 35 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
   Diritto allo studio
   Lavoratori studenti
Art. 36 - Trattamento normativo ed economico in caso di malattia 
 Art. 37 - Infortuni sul lavoro
   Nota a verbale
Art. 38 - Tutela della maternità
Art. 39 - Licenza straordinaria
Art. 40 - Servizio militare
Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 41 - Anzianità
Art. 42 - Preavviso
Art. 43 - Trattamento di fine rapporto
Art. 44 - Indennità in caso di morte
Art. 45 - Certificato di lavoro
Capitolo quadri
Art. 46 - Elemento retributivo professionale
Art. 47 - Orario di lavoro
Art. 48 - Rimborsi spese
Art. 49 - Trasferimenti
Art. 50 - Responsabilità civile e penale - Brevetti
   Responsabilità civile e penale
   Brevetti
Personale addetto alla vendita
Art. 51 - Personale addetto alla vendita
Controversie di lavoro e relazioni sindacali
Art. 52 - Commissione interpretativa nazionale
Art. 53 - Controversie individuali sull'inquadramento
Art. 54 - Assemblee dei lavoratori
Art. 55 - Albi per comunicati sindacali ai lavoratori
Art. 56 - Permessi ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
Art. 57 - Trattenute per contributi sindacali
Art. 58 - Ambiente e sicurezza
   Comitati Paritetici Ambiente
Norme finali
Art. 59 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
Art. 60 - Cessazione o trasformazione della società
Art. 61 - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti
Art. 62 - Decorrenze e durata del contratto 
Appendice

Garanzia sulle prestazioni indispensabili di cui alla legge 146/90 – Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati
Art. 8 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Comunicato
Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 18 del CCL
Allegati all'articolo 29 premio di produttività
Allegato 1
Modalità e fonti di rilevazione delle voci per il calcolo della produttività aziendale
Allegato 2
Premio di produttività
Parametri di produttività Parametri del Premio di Produttività che prenderanno avvio a partire dalla rilevazione 1° semestre 1993/1° semestre 1992:
Parametri del premio di produttività
Allegato 3
Premio di produttività per il personale delle linee funzionali interessate alla rilevazione dei dati di base:
   Tabella A
   Tabella B
Allegato 4
Premio di produttività per il personale di direzione regionale, di organizzazione territoriale e di linea territoriale:
   Tabella A
   Tabella B
Allegato 5
Premio di produttività per il personale di direzione generale
   Tabella A
   Tabella B
Allegato 6
Premio di produttività da utilizzare per la rilevazione 2° semestre 1992/2° semestre 1991
Allegato 7
Valori erogati a titolo di "premio annuo"
Schema di lettera per la trattenuta dei contributi sindacali
Art. 4 CCL 16 luglio 1981
Personale supplente di commutazione
Nota a verbale
Art. 43 CCL 16 luglio 1981
Benemerenze nazionali
Art. 45 CCL 16 luglio 1981
Indennità di anzianità
Art. 24 CCL 10 dicembre 1988
Aumenti periodici di anzianità
Art. 26 CCL 10 dicembre 1988
Indennità sostitutiva di mensa
Facilitazioni telefoniche

Il giorno 30 giugno 1992 è stata sottoscritta la stesura relativa al rinnovo del CCL per i lavoratori dipendenti dalla Sip, secondo quanto contenuto nell'accordo di pari data e come risulta dal testo seguente tra La Delegazione Sip - Intersind […] in rappresentanza dell'associazione sindacale Intersind e […] in rappresentanza della Sip - Società Italiana per l'esercizio delle Telecomunicazioni p.a. e la Delegazione Filpt-Cgil, Silte/Fpt-Cisl, Uilte-Uil[…].
Il presente contratto è stato sottoscritto, in data 24 luglio 1992, dalla Cisnal telecomunicazioni - Federazione nazionale lavoratori Telecomunicazioni[…].

Art. 1 - Premessa
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra la Sip
- Società Italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. – detta nel testo «La Società» - ed i suoi dipendenti - detti nel testo «I lavoratori» - salvo le speciali disposizioni per il personale a tempo parziale e per il personale straordinario, previste dal contratto medesimo.

Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione
[…]
4. Prima dell'assunzione la Società può far sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del proprio medico di fiducia per accertarne la costituzione fisica e l'idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto.
[…]

Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 7 - Orario di lavoro
[…]
Lavoratori in turno
In considerazione delle peculiari caratteristiche del pubblico servizio di telecomunicazioni e della correlata necessità di garantire l'efficienza del servizio stesso, la tutela degli impianti e le esigenze della clientela, gli orari di lavoro individuali potranno essere collocati all'interno delle seguenti, ulteriori, tipologie di orari di servizio:
a) orario a turni base
b) orario a turni sfalsati
c) orario a turni avvicendati
Le due giornate di libertà e di riposo potranno pertanto anche non essere consecutive.
[…]
5. I lavoratori di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, i notturnisti, gli addetti al «182» e «183», operanti con orari continuati di durata giornaliera non inferiore a 7 ore e 30', per i quali non è prevista una pausa retribuita né l'allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di consumare la refezione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
6. Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante.
Qualora la sostituzione non avvenga in tempo, il maggior lavoro sarà considerato e retribuito come lavoro supplementare e/o straordinario.
[…]

Art. 12 - Inquadramento
[...]
Declaratorie e profili
Filiale Assistenza tecnica
Chiarimento su «Centro di lavoro di impianti d'abbonato»
Per Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato si intende l'unità organizzativa affidata ad un responsabile, normalmente coadiuvato da uno o più assistenti operanti all'esterno del Centro e da un Capotecnico preposto alle attività interne di assegnazione lavori, prove, gestione procedure, ecc., che per un complesso di impianti definito in base al numero di abbonati provvede all'installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di abbonato per la clientela nel suo complesso, degli impianti a disposizione del pubblico e dei relativi accessori, dei dispositivi ausiliari e dei sistemi di commutazione privata autoinstallabili per la clientela divisionale, ivi comprese le relative attività di collaudo di competenza. Provvede altresì alla manutenzione delle apparecchiature d'utente, ove prevista, nonché alla gestione delle scorte ed alla ottimizzazione delle giacenze presso il Centro di lavoro.
Il Centro può comprendere più « Posti di lavoro» anche in distinte «Sedi di lavoro» (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del Centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento, necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e qualità del servizio.
Commerciale
Chiarimento su «Centro di lavoro servizi di utenza»
Per Centro di lavoro Servizi di utenza si intende l'organismo operativo affidato ad un «Capo sala addetto ai Servizi d'Utenza» - se del caso coadiuvato, laddove le dimensioni del centro stesso ne richiedano la presenza, da un preposto e da uno o più capoturno - che provvede, in funzione della tipologia dei Centri di lavoro di 1° e 2° livello, al complesso delle attività commerciali svolte tramite il servizio «187», quali ad esempio acquisizione e gestione di competenza di nuovi impianti, accessoriato (spine, suonerie), traslochi, volture, nonché alle attività di promozione e vendita di tutti i prodotti e servizi di più largo consumo (carte di credito telefoniche, peritelefonia, piccoli sistemi di commutazione privata autoinstallabili, videotel, ecc.). Il Centro di lavoro provvede inoltre alle esigenze connesse al centralino di Filiale nonché all'espletamento dei servizi manuali da operatore e di accettazione sociale, al servizio di informazioni relative agli elenchi telefonici abbonati, alle esigenze connesse ai servizi automatici e di telematica nonché alle attività di assistenza ai clienti.
Il Centro di lavoro può comprendere più «Posti di lavoro», anche in distinte «Sedi di lavoro», (v. art. 6) ferma restando in ogni caso l'unità organica del centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento, necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
Posizioni di lavoro con attività prevalentemente manuale
[…]
«Primo operatore di commutazione notturna»
Nella posizione di lavoro di «Primo operatore di Commutazione notturna» sarà inserito il lavoratore che per capacità professionali ed esperienze operative acquisite nei diversi compiti svolga, oltre alla normale attività operativa propria dei livelli inferiori, compiti di coordinamento operativo e di addestramento del personale pure sotto il profilo antinfortunistico nonché normali interventi legati anche a procedure amministrative.
Per accedere al livello «7», nella posizione di lavoro di «Primo operatore di Commutazione notturna» il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente.
[…]
Unità territoriale rete esercizio
Chiarimento su «Centro impianti di linea»
Per Centro Impianti di Linea si intende l'unità organizzativa affidata ad un responsabile - normalmente coadiuvato da uno o più assistenti tecnici di Reti e da un assistente tecnico di Apparati - che, per un definito complesso di impianti, provvede ad esigenze connesse all'esercizio e manutenzione delle reti (rete di distribuzione, rete di giunzione urbana ed interurbana in cavo - compresi quelli di tipo speciale - e relative infrastrutture) e dei ponti radio, dei terminali di linea, delle apparecchiature AF (sia della rete di distribuzione che degli apparati di amplificazione e rigenerazione della rete di giunzione) e delle apparecchiature di competenza in sede di utente, ivi compresi i collaudi elettrici.
Il Centro di lavoro può comprendere più «Posti di lavoro» anche in distinte «Sedi di lavoro» (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento, necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
Chiarimento su «Area impianti di centrale»
Per Area Impianti di Centrale si intende l'unità organizzativa - individuata secondo i piani di struttura della Rete, di norma con riguardo alla prevista competenza territoriale di ciascuno stadio di gruppo combinato e all'ottimale utilizzo dello stesso - affidata ad un responsabile normalmente coadiuvato da personale preposto al coordinamento operativo delle attività.
Tale Area avrà competenza sugli interventi di collaudo, messa in servizio, esercizio e manutenzione degli impianti di centrale - sia numerici che analogici - nonché degli impianti trasmissivi di pertinenza quali apparati di multiplazione, terminali di circuito, apparati di condizionamento dei collegamenti di trasmissione dati, ecc.
L'Area può comprendere più «Posti di lavoro» anche in distinte «Sedi di lavoro» (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica della stessa.
Chiarimento su «Centro di supervisione di esercizio»
In tutte le Unità Territoriali presso cui sono presenti almeno due Aree Impianti di Centrale opera il Centro di Supervisione di Esercizio, affidato ad un responsabile, che provvede al coordinamento, controllo e supporto delle attività di esercizio espletabili centralmente (interventi e collaudi di modifiche Hw e Sw, collaudi di apparecchiature di prima introduzione nell'Unità Territoriale, misure, contatori, gestione delle consistenze, ecc.) oltre che delle attività di manutenzione (interventi diagnostici, gestione scorte accentrate, ecc.) ed installazione di piccoli impianti e/o di impianti provvisori nonché attività di supporto alle Aree per interventi a carattere specialistico sia con riguardo alle tecniche numeriche che analogiche e adempimenti amministrativi vari anche afferenti al coordinamento di procedure tecnico/amministrative/commerciali.
Nel carico ordinario di lavoro dell'Area e del Centro di Supervisione è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento necessaria per la formazione professionale e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
«Lavoratore addetto alla commutazione analogica»
É il lavoratore al quale siano affidati interventi di tipo tecnico sugli impianti analogici richiedenti una particolare valutazione concettuale per il cui svolgimento occorre la necessaria autonomia operativa.
Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che abbia l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, interventi di tipo tecnico che richiedano una approfondita esperienza di lavoro, una completa conoscenza degli schemi e del regolaggio delle apparecchiature, nonché dell'uso della strumentazione necessaria per eseguire prove e controlli particolari e provvedere alla ricerca e riparazione dei guasti di rilievo, ivi comprese le apparecchiature connesse con i sistemi analogici (ESCU, TUT, Telefonia Pubblica, traslatori di linea, ecc.). Tale lavoratore dovrà altresì conoscere le caratteristiche di funzionamento e le modalità di effettuazione dell'intervento manutentivo sulle stazioni di energia, nonché le procedure e il linguaggio uomo-macchina per l'utilizzo dei relativi sistemi gestionali, disimpegnando - ove richiesto - compiti di coordinamento operativo di altro personale, anche sotto il profilo antinfortunistico.
[…]
Organizzazione territoriale - Business - Rete e assistenza tecnica
Chiarimento su «Centro di lavoro di prodotti sistemi»
Per Centro di lavoro di Prodotti Sistemi si intende l'unità organizzativa affidata ad un responsabile, normalmente coadiuvato da uno o più assistenti operanti all'esterno del Centro di lavoro e da un Capo tecnico preposto alle attività interne, che per un complesso di impianti definito in base al numero di terminazioni di Prodotti Sistemi provvede all'installazione, collaudo, esercizio e manutenzione dei Prodotti Sistemi dotati di impianti interni speciali e/o di tipo complementare nonché di impianti di trasmissione speciali e di commutazione dati.
Il Centro di lavoro provvede tra l'altro alla ricezione, distribuzione e chiusura delle denunce di irregolarità su impianti di fonia e TD inoltrate al «183» dalla clientela dislocata sul territorio di competenza o convogliate da altri Centri di lavoro, nonché alla riparazione delle irregolarità di TD su rete specializzata, CDA, CDN e radiomobile segnalate tramite «189».
I compiti di installazione, esercizio e manutenzione delle apparecchiature di trasmissione speciale e di commutazione dati installate presso apposite sale Prodotti Sistemi e l'assistenza agli interventi esterni di manutenzione di altri Centri di lavoro di Prodotti Sistemi interessati saranno affidati ai Centri di lavoro di Prodotti Sistemi territorialmente competenti.
Il Centro di lavoro può comprendere più «Posti di lavoro» anche in distinte «Sedi di lavoro» (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento e ai corsi di aggiornamento specialistico, e la conseguente applicazione pratica sul campo necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
[…]
Impiegati
«Lavoratore addetto ai prodotti sistemi»
[…]
É il lavoratore al quale sono affidati nel settore tecnico dei Prodotti Sistemi interventi richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che (nelle attività di manutenzione degli I.I.S. ed installazione e manutenzione degli apparati di trasmissione dati), oltre a svolgere compiti propri del livello inferiore, abbia l'incarico di effettuare, con riguardo a determinate specializzazioni, interventi che implicano una particolare valutazione concettuale e la necessaria autonomia operativa nell'ambito delle norme e delle procedure valevoli per il campo di competenza nonché conoscenze e capacità di utilizzo, adeguate al livello di appartenenza, del linguaggio uomo-macchina e dei manuali di operatore, disimpegnando - ove richiesto - compiti di coordinamento operativo di altro personale anche sotto il profilo antinfortunistico.
[…]
«Assistente tecnico esterno di prodotti sistemi»
Sono propri del suddetto lavoratore gli adempimenti connessi al rispetto del programma di installazione, all'esercizio e manutenzione dei prodotti/impianti di competenza, alla verifica circa la rispondenza dei lavori eseguiti dai «Lavoratori addetti ai Prodotti Sistemi» alle norme tecniche, antinfortunistiche e disciplinari in uso, nonché al controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti dalle case costruttrici e dalle ditte installatrici.
[…]
Figure professionali di riferimento
«Esperto in formazione»
É il lavoratore che in ambito regionale rileva le esigenze di formazione, progetta, organizza e realizza le attività didattiche, ne cura il coordinamento, svolgendo altresì docenze su tematiche particolari e consulenza didattica nei confronti delle funzioni aziendali, verificando i risultati dell'attività.
«Professional di qualità del traffico nell'ambito dell'esercizio e Traffico della rete»
É il lavoratore che in ambito regionale effettua l'analisi sistemistica degli indici/parametri di qualità della rete e del traffico individuando le anomalie e gli scostamenti dagli obiettivi fissati per la propria Linea Territoriale e collabora, d'intesa con le funzioni competenti, all'individuazione degli interventi necessari al riallineamento; esegue, con il concorso delle funzioni interessate, l'analisi delle aree di criticità di natura sistemica e propone gli interventi necessari al superamento delle stesse.

Art. 15 - Vestiario
1. La Società fornirà al personale di cui al successivo 3° comma gli indumenti da lavoro e di protezione individuale nello stesso indicati.
2. Il personale ha l'obbligo di mantenere con la massima cura gli indumenti assegnati e di utilizzarli esclusivamente per ragioni di servizio.
La Società si riserva la facoltà di sostituire gli indumenti assegnati, anche prima del termine previsto, nel caso in cui non risultassero più idonei o sufficientemente decorosi.
3. Il personale di seguito indicato - anche per gli aspetti direttamente o indirettamente connessi alla tutela della sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro perseguita dall'Azienda in applicazione della specifica e vigente legislazione - ha l'obbligo di indossare nelle ore di servizio, in modo appropriato, gli indumenti da lavoro e di protezione assegnati in base alla seguente dotazione:

Tabella

Personale interessatoIndumenti in dotazioneQ.tàDurata (anni)
1- Tecnico di impianti di abbonatoTenuta da lavoro estiva ed invernale (in totale)
Giacca a vento
Stivali di gomma
4
1
1
3
8
8
2- Tecnico di retiTenuta da lavoro estiva ed invernale (in totale)
Giacca a vento
Stivali di gomma
4
1
1
2
8
8
3- Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di impianti abbonatoVestaglia(3)22
4- Lavoratore addetto agli apparati (CIL e AOR)Tenuta da lavoro estiva ed invernale (in totale)
Giacca a vento
4
1
4
8
5- Lavoratore addetto a prodotti e sistemiGiacca a vento
Vestaglia(3)
1
2
8
2
6- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del CLPSVestaglia(3)22
7- Lavoratore addetto alla commutazione analogicaTenuta da lavoro estiva ed invernale (in totale)
Giacca a vento
4
1
4
8
8- Lavoratore addetto a tecniche numeriche (AIC e COI)Tenuta da lavoro estiva ed invernale (in totale)
Giacca a vento
4
1
4
8
9- Lavoratore addetto ad attività tecniche di esercizio (CSE)Vestaglia(3)22
10- Specialista supporto regionale di tecniche numeriche (SRTN)Tenuta da lavoro estiva(1)
Giacca a vento(1)
2
1
4
10
11- Specialista supporto regionale di tecniche analogiche (SRTA)Tenuta da lavoro estiva(1)
Giacca a vento(1)
2
1
4
10
12- Responsabile e assistenti tecnici di : CLIA, CIL, CLPS, AIC, COI, AOR, Progetti e LavoriTenuta da lavoro estiva(3)
Giacca a vento(3)
2
1
4
10
13- Capo tecnico IAVestaglia(3)22
14- Capo tecnico PSVestaglia(3)22
15- Assistente tecnico agli immobili, di servizi, di impianti tecnologici e di motorizzazioneTenuta da lavoro estiva(3)
Stivali di gomma(3)
Giacca a vento(3)
2
1
1
4
10
10
16- Lavoratore addetto agli immobili e serviziTenuta di rappresentanza estiva ed invernale
(in totale)
Cravatta
Impermeabile di gabardine con fodera di lana
Tenuta da lavoro estiva
Giacca a vento(2)
4
6
3
1
2
1
3
2
1
4
4
8
17- Addetto al magazzinoTenuta da lavoro estiva ed invernale (in totale)
Giacca a vento
4
1
4
8
18- Responsabile di magazzinoGiacca a vento(3)110
19- Operatore S.I. e CADVestaglia(3)22
20- Personale dei servizi d'utenzaVestaglia(3)22

Note:
(1) per lavoratori che operano su impianti esterni o in centrali non presidiate;
(2) in alternativa all'impermeabile;
(3) su richiesta specifica del singolo lavoratore che, conseguentemente, si impegna a farne uso.


4. Oltre alle dotazioni di vestiario e di indumenti protettivi di cui al precedente 3° comma, la Società provvederà altresì a dotare singoli lavoratori o reparti di tutti quegli altri indumenti e mezzi di protezione individuale o collettiva che siano prescritti dalle norme di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tali dotazioni, secondo quanto prescritto dall'art.6 del DPR 547/1955 (lett. b), dovranno essere usate obbligatoriamente dai lavoratori interessati in tutti i casi previsti dalle norme di sicurezza introdotte dalla Società o quando richiesto esplicitamente dai preposti.
5. Le parti stipulanti definiranno a livello di Direzione Regionale:
a) le dotazioni integrative di vestiario e di indumenti protettivi necessarie per far fronte a particolari esigenze connesse con l'attività lavorativa e/o in relazione all'esistenza sul territorio di particolari situazioni di natura ambientale o climatica (zone di montagna, ecc.);
b) l'eventuale assegnazione, in alternativa alle tenute estive ed invernali, nei confronti dei lavoratori di cui ai punti 7 ed 8 di vestaglie (due capi ogni due anni), in adesione a richieste di carattere individuale.
Note a verbale
1) L'assegnazione delle nuove dotazioni verrà effettuata in coincidenza con la scadenza del termine di durata relativo a quelle precedentemente assegnate.
2) I seguenti indumenti potranno essere inoltre assegnati su motivata richiesta dei lavoratori interessati:
a) vestaglie (due capi ogni due anni): per il personale impiegatizio dei Magazzini, per gli addetti all'archivio ed alla corrispondenza;
b) pantofole (un paio ogni due anni): per i lavoratori di cui ai punti 7, 8 e 20;
c) stivali di gomma (un paio ogni dieci anni): per i lavoratori di cui ai punti 4, 12, 15.

Art. 17 - Doveri del lavoratore
1. Il servizio pubblico gestito dalla Società, per la sua specificità, richiede un adeguato livello di collaborazione ed un elevato senso di responsabilità da parte dei lavoratori nell'espletamento dei compiti loro affidati.
In tale quadro, pertanto, tenuto anche conto dell'esigenza di garantire alla clientela il miglior grado di servizio, il lavoratore deve in particolare:
a) osservare le norme del presente contratto, le istruzioni e le disposizioni di servizio impartite dai superiori, le norme aziendali in materia di sicurezza e ambiente di lavoro, le disposizioni ai fini della sicurezza degli impianti e della tutela del patrimonio aziendale;
[…]
d) durante l'orario di lavoro disimpegnare con assiduità e diligenza i compiti attribuitigli, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela condotta uniformata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona, non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo di malattia od infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata;
e) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte per la rilevazione delle presenze
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
[…]
h) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali sociali da parte del personale della Società, e non introdurre - salvo che non siano debitamente autorizzate - persone estranee alla Società nei locali non aperti al pubblico;
[…]
Nota a verbale
In relazione agli indirizzi espressi dalla Risoluzione CEE 29 maggio 1990 in tema di tutela della dignità della donna e dell'uomo sul lavoro, l'Azienda conferma il costante impegno affinché i rapporti fra i dipendenti risultino improntati a reciproca correttezza nonché a sensi di collaborazione, nel rispetto della dignità personale del lavoratore.
Comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali - intendendosi per tali quelle manifestazioni deliberatamente riferite alla condizione sessuale, offensive per i soggetti destinatari - determinano situazioni di disagio e costituiscono violazione della dignità e del diritto della persona umana.

Assenze dal servizio - Malattia infortuni - Maternità
Art. 37 - Infortuni sul lavoro
1. Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l'obbligo di avvertire o fare avvertire immediatamente la Società.
[…]
3. Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore un'invalidità permanente parziale, incompatibile con i compiti precedentemente svolti, la Società provvederà, compatibilmente con le norme di legge, ad adibirlo ad altri compiti confacenti con la ridotta capacità lavorativa.
Note a verbale
1) Per quanto concerne la pratica applicazione del 3° comma del presente articolo si rinvia ai chiarimenti intervenuti in proposito, come da lettera inviata dalla Società alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
[…]

Art. 38 - Tutela della maternità
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di legge in materia di tutela fisica ed economica.
[…]

Controversie di lavoro e relazioni sindacali
Art. 55 - Albi per comunicati sindacali ai lavoratori
1. La Società collocherà presso le sedi di:
- Direzione Generale
- Direzione Regionale
- Filiale
un albo a disposizione dei Sindacati di categoria, aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive Segreterie.
2. Le suddette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
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Art. 58 - Ambiente e sicurezza
1. Le misure di prevenzione adottate dalla Società nell'ambito della vigente normativa di legge al fine di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori durante il lavoro, sono costituite da:
a) adozione di attrezzature, mezzi protettivi, arredi e dotazioni idonei sotto il profilo dell'ergonomia, della sicurezza e igiene del lavoro; l'analisi preventiva dei rischi connessi con le lavorazioni, provvedendo conseguentemente, nelle fattispecie previste per legge, alla preventiva informazione dei lavoratori interessati e all'adozione di specifiche norme di sicurezza comprendenti le modalità per il corretto impiego dei mezzi di protezione individuali o collettivi a tal fine eventualmente introdotti;
b) inserimento nei programmi di formazione destinati ai lavoratori, di specifici interventi finalizzati alla conoscenza ed alla corretta adozione delle norme da seguire per la prevenzione dei rischi infortunistici e la tutela della salute nei luoghi di lavoro;
c) effettuazione dei controlli preventivi o periodici di legge, volti alla valutazione, sotto il profilo ambientale e/o sanitario, dei fattori di rischio di natura chimico-fisico-biologica eventualmente presenti negli impianti, nelle lavorazioni o all'interno dei locali sociali.
2. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali rappresenta un obbligo previsto dalla vigente legislazione per tutti i lavoratori i quali, pertanto, sono tenuti al pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia, nonché delle norme di sicurezza e comportamentali a tal fine introdotte dalla Società e delle eventuali ulteriori disposizioni loro impartite dai preposti.
3. I lavoratori, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa loro assegnata, devono:
a) osservare le disposizioni e le norme di sicurezza e igiene del lavoro emanate dalla Società ed impartite dai superiori;
b) usare correttamente i materiali, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza, il vestiario da lavoro e gli altri mezzi protettivi collettivi e individuali messi a loro disposizione;
c) segnalare immediatamente ai propri superiori le deficienze eventualmente riscontrate negli impianti, nelle attrezzature, nei dispositivi di sicurezza e nei mezzi protettivi, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione preventiva da parte dei superiori;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
f) esercitare - se preposti - le funzioni di coordinamento operativo sotto il profilo antinfortunistico previste dalle leggi e dalle norme aziendali.
Comitati Paritetici Ambiente
4. Al fine di garantire l'equilibrata partecipazione dei lavoratori e, per essi, dei loro rappresentanti sindacali, finalizzata a conoscere adeguatamente ed a sostenere l'attività prevenzionale disposta dalla Società per la tutela della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori durante il lavoro, le parti - nel confermare la validità dell'esperienza finora effettuata dalle Commissioni Ambiente - convengono di istituire a livello Nazionale, di Direzione Regionale ed Ufficio Sociale Comitati Paritetici per l'Ambiente, i cui membri saranno designati in egual numero dalle parti in rappresentanza, complessivamente, delle OO.SS. stipulanti e della Società.
5. Oltre ai compiti specifici loro demandati, di cui al successivo comma 6, le parti affidano ai Comitati Paritetici Ambiente, di seguito denominati CC.PP.A., il perseguimento coordinato dei seguenti principali obiettivi:
a) garantire - in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 300/70 - il controllo dello stato di applicazione della vigente normativa di legge e aziendale in materia di ambiente, ergonomia, sicurezza, igiene del lavoro, barriere architettoniche, proponendo alle Direzioni aziendali competenti l'adozione di idonee iniziative a tutela della salute, benessere e integrità fisica dei lavoratori;
b) conoscere, anche in via preventiva ed in maniera approfondita sotto il profilo normo-tecnico, le problematiche inerenti l'ambiente, l'ergonomia, la sicurezza e l'igiene del lavoro al fine di contribuire fattivamente alla prevenzione dell'integrità fisica e alla tutela della salute e del benessere dei lavoratori, compresi i portatori di handicap;
c) esaminare le problematiche eventualmente insorte in tema di tutela e qualità dell'ambiente, ergonomia, sicurezza, igiene del lavoro e barriere architettoniche, valutarne i diversi aspetti e proporre conseguentemente, alle Direzioni aziendali competenti, l'adozione di idonei interventi risolutivi;
d) individuare e promuovere nei confronti di tutti i lavoratori, d'intesa con le Direzioni aziendali competenti, interventi di informazione e formazione volti ad assicurare l'applicazione e l'osservanza delle norme di legge ed aziendali loro destinate in materia di tutela ambientale, ergonomia, sicurezza e igiene del lavoro, nonché il corretto impiego di materiali, attrezzature, mezzi di protezione e vestiario da lavoro.
Composizione, competenze e funzionamento dei comitati paritetici ambiente
6. Per quanto concerne la composizione, le competenze ed il funzionamento dei Comitati Paritetici Ambiente, che si caratterizzano come sedi di confronto non negoziale, si fa rinvio alle apposite intese contestualmente intervenute fra la Società e le Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Appendice
Comunicato
Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 18 del CCL
A maggior chiarimento delle norme contenute nell'art. 18 del CCL in tema di provvedimenti disciplinari, nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si precisa quanto segue:
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II - si applica la sanzione disciplinare da un minimo del rimprovero (verbale o scritto) ad un massimo di 3 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione al lavoratore che:
- non osservi le disposizioni di servizio;
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- non osservi le norme aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
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III - si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni al lavoratore che:
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- non osservi le norme del contratto collettivo di lavoro;
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- arrechi per grave negligenza danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio della Società;
- introduca persone non autorizzate in locali sociali non aperti al pubblico;
IV - si applica la sanzione disciplinare del licenziamento al lavoratore che:
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- arrechi intenzionalmente danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio della Società;
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V - le mancanze non specificatamente previste nella presente elencazione verranno sanzionate con i provvedimenti di cui all'art. 18, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all'art. 17, e quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai presenti criteri di correlazione.