Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 maggio 2000. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 94/33/CE. - Causa C-45/99.

[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]

(conclusioni dell'avvocato generale)

 

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-03615

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Nella causa C-45/99,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e C. Bergeot, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

convenuta,

" avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che non avendo adottato né, in subordine, comunicato alla Commissione entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 giugno 1994, 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216, pag. 12), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE e della detta direttiva,

LA CORTE

(Quarta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: A. Saggio

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 febbraio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



Motivazione della sentenza



1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 16 febbraio 1999 la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far constatare che non avendo adottato né, in subordine, comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 giugno 1994, 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216, pag. 12; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE e della detta direttiva.

2 L'art. 17 della direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 22 giugno 1996 o si assicurano, al più tardi in tale data, che le parti sociali applichino le disposizioni necessarie tramite accordi e ne informano immediatamente la Commissione.

3 Non avendo ricevuto da parte del governo francese alcuna comunicazione circa le misure di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico francese e non disponendo di altri elementi d'informazione che le consentissero di ritenere che la Repubblica francese aveva adottato le necessarie disposizioni, la Commissione, ha deciso di dare corso nei confronti di tale Stato al procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato. Con lettera 16 gennaio 1997 la Commissione, dopo aver ricordato alla Repubblica francese gli obblighi che le derivano dalla direttiva, le intimava di presentare le sue osservazioni entro due mesi.

4 Il 13 marzo 1997 le autorità francesi rispondevano che nella normativa francese in vigore era già presente la maggior parte delle norme contemplate dalla direttiva, ma riconoscevano che tale normativa, per assicurare una soddisfacente trasposizione, doveva essere ancora completata. Le stesse autorità facevano presente che prossimamente sarebbe stato depositato in Parlamento un disegno di legge, recante le necessarie disposizioni.

5 Non avendo ricevuto alcun'altra comunicazione a proposito di tale trasposizione, con lettera 12 gennaio 1998 la Commissione ha indirizzato alla Repubblica francese un parere motivato. In tale parere la Commissione ripeteva le osservazioni formulate nella lettera di messa in mora e invitava la Repubblica francese a conformarsi al detto parere entro due mesi dalla notifica.

6 Con lettera 13 marzo 1998 le autorità francesi rispondevano al parere motivato dichiarando che la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale era ancora in corso. Sulla base di queste considerazioni la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

7 La Repubblica francese non nega che la propria normativa debba essere modificata per conformarsi alla direttiva, ma fa presente che la maggior parte delle norme contemplate nella detta direttiva era già integrata nella normativa nazionale in vigore.

8 Ciò considerato, è sufficiente constatare che non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tale direttiva.



Decisione relativa alle spese


Sulle spese


9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese alle spese e poiché questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.



Dispositivo


Per questi motivi
,

LA CORTE

(Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, del Consiglio 22 giugno 1994, 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tale direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

 


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