Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 maggio 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito. - Causa C-383/00.

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raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-04219

 

(conclusioni dell'avvocato generale)

 




1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato

(Art. 226 CE)

2. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità - Obbligo di leale cooperazione dello Stato membro con la Commissione - Portata

(Art. 10 CE e art. 226 CE)

3. Ricorso per inadempimento - Diritto di agire della Commissione - Esercizio discrezionale

(Art. 226 CE)



Massima


1. Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.

( v. punto 16 )

2. Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno, ivi comprese quelle che derivano dalla sua organizzazione federale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva. Se, in base al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri devono collaborare in buona fede, questo deve avvenire nel completo rispetto delle disposizioni del Trattato e del diritto derivato.

( v. punto 18 )

3. Nel sistema istituito dall'art. 226 CE, la proposizione del ricorso per inadempimento rientra nel potere discrezionale della Commissione, il cui esercizio non può essere oggetto di valutazione di opportunità da parte della Corte.

( v. punto 19 )



Parti


Nella causa C-383/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. zur Hausen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, nel termine stabilito, tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13), e, in particolare, al suo art. 11, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 marzo 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, nel termine stabilito, tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13), e, in particolare, al suo art. 11, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE.

2 Come risulta dall'art. 1, lo scopo della direttiva 96/82 è la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficacie un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.

3 L'art. 11, n. 1, della direttiva 96/82 stabilisce:

«Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 9:

a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare all'interno dello stabilimento:

- per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attività;

- per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;

- per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;

b) il gestore trasmetta alle autorità competenti, entro i termini in appresso indicati, informazioni che consentano loro di elaborare il piano di emergenza esterno:

- per gli stabilimenti nuovi, prima dell'avvio dell'attività;

- per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;

- per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;

c) le autorità designate a tal fine da ciascuno Stato membro predispongano un piano di emergenza esterno per le misure da prendere all'esterno dello stabilimento».

4 Conformemente all'art. 24, n. 1, primo comma, della direttiva 96/82, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore ed informarne immediatamente la Commissione.

5 A norma del suo art. 25, la direttiva 96/82 è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Poiché tale pubblicazione ha avuto luogo il 14 gennaio 1997, detta direttiva è entrata in vigore il 3 febbraio successivo ed il termine previsto all'art. 24, n. 1, primo comma, di quest'ultima è scaduto il 3 febbraio 1999.

6 Non avendo ricevuto informazioni, alla scadenza di tale termine, circa le disposizioni adottate dalla Repubblica federale di Germania per conformarsi alla direttiva 96/82 e non disponendo di altri elementi di informazione che le consentissero di concludere che tale Stato membro aveva adottato le disposizioni necessarie a tal fine, la Commissione ha ritenuto che la Repubblica federale di Germania fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva e, con lettera 10 maggio 1999, ha intimato al governo tedesco di presentare le sue osservazioni entro due mesi.

7 Con lettera 19 luglio 1999, le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione che, adottando il Fünftes Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (quinta legge di modifica della legge federale sulla protezione contro l'inquinamento) del 19 ottobre 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 3178), la Repubblica federale di Germania ha soddisfatto, a livello federale, le condizioni necessarie per la trasposizione della direttiva 96/82 per via regolamentare. Con questa lettera, esse hanno inoltre comunicato alla Commissione le disposizioni legislative adottate dai Länder di Baviera, Berlino, Assia e Turingia per trasporre l'art. 11 di tale direttiva.

8 Con due lettere in data 13 settembre e 8 novembre 1999, le autorità tedesche hanno trasmesso alla Commissione anche le disposizioni legislative adottate a tal fine rispettivamente dal Land di Brema e dai Länder di Renania Settentrionale-Vestfalia e Baden-Würtemberg.

Con lettera 8 novembre 1999, esse hanno inoltre comunicato alla Commissione un progetto di regolamento del governo federale destinato a trasporre la direttiva 96/82 ed hanno indicato che il Bundesrat aveva già avviato le sue delibere al fine dell'approvazione di tale regolamento.

9 Ritenendo che la Repubblica federale di Germania non avesse ancora adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 96/82 o, in ogni caso, non le avesse ancora integralmente comunicate alla Commissione, ad eccezione di quelle adottate dai Länder di Baden-Württemberg, Baviera, Berlino, Brema, Assia, Renania Settentrionale-Vestfalia e Turingia per quanto riguarda l'art. 11 di quest'ultima, la Commissione, in data 21 gennaio 2000, ha inviato un parere motivato alla Repubblica federale di Germania, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.

10 In risposta al parere motivato, le autorità tedesche, con lettera 11 maggio 2000, hanno comunicato alla Commissione che, in data 17 marzo 2000, il Bundesrat aveva approvato il regolamento soprammenzionato destinato a trasporre la direttiva 96/82 e che le avrebbero trasmesso il relativo testo appena sarebbe stato pubblicato nel Bundesgesetzblatt. Con quest'ultima lettera esse hanno comunicato alla Commissione anche le disposizioni adottate dai Länder di Brandeburgo, Brema, Saarland e Amburgo al fine di trasporre l'art. 11 della direttiva 96/82.

11 Con lettera 3 agosto 2000, le autorità tedesche hanno trasmesso alla Commissione il testo della Verordnung zur Umsetzung EG-rechtlicher Vorschriften betreffend die Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (regolamento relativo alla trasposizione della normativa comunitaria sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) del 26 aprile 2000 (BGBl. 2000 I, pag. 603) e le hanno comunicato che questo regolamento era entrato in vigore il 3 maggio 2000. Le stesse autorità, dopo aver fatto presente che le disposizioni necessarie per la trasposizione al livello dei Länder dell'art. 11 della direttiva 96/82 erano già state adottate da dieci Länder e comunicate alla Commissione, hanno indicato che quelle necessarie per assicurare tale trasposizione nei Länder di Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Bassa Sassonia, Renania-Palatinato, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein sarebbero state adottate probabilmente entro la fine dell'anno in corso.

12 Ritenendo che, stando così le cose, la Repubblica federale di Germania non avesse ancora adottato tutte le disposizioni necessarie per trasporre nel diritto tedesco l'art. 11 della direttiva 96/82, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.

13 Il governo tedesco non contesta il fatto che tutti i provvedimenti necessari alla trasposizione nel diritto nazionale dell'art. 11 della direttiva 96/82 non sono stati ancora adottati. Esso sottolinea che, dopo l'adozione dei vari provvedimenti legislativi di cui si è trattato nel corso della fase precontenziosa del procedimento, tale trasposizione rimane in causa per quanto riguarda i soli Länder di Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Bassa Sassonia, Renania-Palatinato, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein.

14 A tal riguardo, il governo tedesco fa presente che le leggi necessarie alla trasposizione dell'art. 11 della direttiva 96/82 nel diritto dei Länder di Schleswig-Holstein e Renania-Palatinato sono entrate in vigore rispettivamente il 1° e il 21 dicembre 2000 e che i procedimenti per assicurare questa trasposizione nel Länder di Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Bassa Sassonia, Sassonia e Sassonia-Anhalt sono in corso.

15 Tale governo ritiene che, a causa del numero e della complessità dei provvedimenti di trasposizione necessari sia a livello federale sia a livello dei Länder, nella fattispecie sussisterebbero circostanze particolari di cui alla Commissione avrebbe dovuto tener conto in conformità al principio di leale cooperazione sancito dall'art. 10 CE. Esso fa presente inoltre che aveva insistito ripetutamente presso le autorità dei Länder sul carattere urgente della trasposizione e sottolinea che i procedimenti in corso si trovano in una fase avanzata che consente di presumere che la questione sarà chiusa in un prossimo futuro.

16 Si deve ricordare che, alla luce di una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 11 ottobre 2001, causa C-110/00, Commissione/Austria, Racc. pag. I-7545, punto 13, e 17 gennaio 2002, causa C-423/00, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-593, punto 14).

17 Ora, è pacifico che la Repubblica federale di Germania non aveva adottato, entro la scadenza del termine di due mesi stabilito nel parere motivato, tutti i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva 96/82 nel diritto nazionale.

18 Del resto, la Corte ha ripetutamente dichiarato che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno, ivi comprese quelle che derivano dalla sua organizzazione federale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 17 gennaio 2002, Commissione/Belgio, già citata, punto 16). Se, in base al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri devono collaborare in buona fede, questo deve avvenire nel completo rispetto delle disposizioni del Trattato e del diritto derivato.

19 Inoltre, nel sistema istituito dall'art. 226 CE, la proposizione del ricorso per inadempimento rientra nel potere discrezionale della Commissione, il cui esercizio non può essere oggetto di valutazione di opportunità da parte della Corte (v., in particolare, sentenza 6 luglio 2000, causa C-236/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-5657, punto 28).

20 Ne deriva che la Repubblica federale di Germania non poteva pretendere che la Commissione rinunciasse al suo ricorso o ne ritardasse la presentazione per tener conto del numero e della complessità dei provvedimenti di trasposizione necessari nonché degli sforzi compiuti o in corso.

21 Alla luce di queste considerazioni, occorre ritenere fondato il ricorso presentato dalla Commissione.

22 Di conseguenza, si deve constatare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine stabilito tutti i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 11 della direttiva 96/82, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di quest'ultima.



Decisione relativa alle spese


Sulle spese


23 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.



Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE
(Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato nel termine stabilito tutti i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 11 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


 

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