Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 gennaio 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto. - Causa C-423/00.

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raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00593

 

(conclusioni dell'avvocato generale)








1. Ricorso per inadempimento Esame della fondatezza da parte della Corte Situazione da prendere in considerazione Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 226 CE)

2. Stati membri Obblighi Attuazione delle direttive Inadempimento Giustificazione Inammissibilità

(Art. 226 CE)



Parti


Nella causa C-423/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. zur Hausen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra C. Pochet, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13), o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di tale direttiva,

 

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 ottobre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



Motivazione della sentenza



1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 novembre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13), o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di detta direttiva.

2 Conformemente all'art. 24, n. 1, primo comma, della direttiva 96/82, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore ed informarne immediatamente la Commissione.

3 A norma del suo art. 25, la direttiva 96/82 è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Poiché tale pubblicazione ha avuto luogo il 14 gennaio 1997, detta direttiva è entrata in vigore il 3 febbraio successivo ed il termine previsto all'art. 24, n. 1, primo comma, di quest'ultima è scaduto il 3 febbraio 1999.

4 La Commissione, considerato che alla data di scadenza di quest'ultimo termine non aveva ricevuto informazioni in merito alle disposizioni adottate dal Regno del Belgio per conformarsi alla direttiva 96/82 e non disponeva nemmeno di altri elementi di informazione che le consentissero di concludere che tale Stato membro aveva adottato le disposizioni necessarie a tal fine, ha ritenuto che il Regno del Belgio fosse venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di detta direttiva e, con lettera 20 agosto 1999, ha invitato il governo belga a presentare le sue osservazioni nel termine di due mesi.

5 La Commissione, non essendole sembrata soddisfacente la risposta del governo belga a tale lettera di diffida, ha inviato, il 21 gennaio 2000, un parere motivato al Regno del Belgio invitando tale Stato ad adottare i provvedimenti necessari a conformarsi ai suoi obblighi risultanti dalla direttiva 96/82 nel termine di due mesi dalla notifica di tale parere.

6 In risposta al parere motivato le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione, con lettera 5 aprile 2000, una presa di posizione del governo vallone ed hanno indicato che le risposte delle autorità federali nonché delle Regioni fiamminga e di Bruxellex-Capitale sarebbero pervenute quanto prima alla Commissione stessa.

7 Nella sua presa di posizione il governo vallone ha informato la Commissione dell'approvazione, da parte del Parlamento vallone, dell'accordo di cooperazione tra lo Stato federale, le Regioni fiamminga e vallona e la Regione di Bruxellex-Capitale sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (in prosieguo: l'«accordo di cooperazione»), inteso a trasporre la direttiva nell'ordinamento belga, la cui pubblicazione nel Moniteur belge doveva avvenire entro breve tempo ed essere notificata alla Commissione.

8 Con lettera 6 luglio 2000 le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione una presa di posizione del Ministro fiammingo dell'Ambiente e dell'Agricoltura in cui quest'ultimo faceva riferimento all'accordo di cooperazione e chiariva le ragioni per cui si riteneva che tale accordo garantisse la trasposizione della direttiva 96/82. Tale presa di posizione precisava inoltre che detto accordo sarebbe divenuto effettivo solo dopo l'approvazione da parte delle quattro parti contraenti e che le procedure di approvazione si sarebbero concluse o erano prossime ad esserlo nelle tre regioni ed al livello federale.

9 Con lettera 26 settembre 2000 le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione il decreto del Parlamento fiammingo 17 luglio 2000, recante approvazione dell'accordo di cooperazione così come pubblicato nel Moniteur belge dell'11 agosto 2000.

10 Considerando che il governo belga non le aveva comunicato tutte le misure di approvazione dell'accordo di cooperazione che erano necessarie a garantire la trasposizione in diritto belga della direttiva 96/82, la Commissione ha presentato il presente ricorso.

11 Il Regno del Belgio non contesta il fatto che tutti i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva 96/82 nell'ordinamento interno non sono stati adottati entro il termine prescritto. Nel controricorso esso si è limitato ad indicare che, conformemente alla legge speciale 8 agosto 1980 sulle riforme istituzionali, siffatta trasposizione ha richiesto la conclusione di un accordo di cooperazione, che tuttavia entrerà in vigore solo dopo aver ricevuto l'assenso di tutte le parti.

12 Il Regno del Belgio ha inoltre precisato che detto accordo di cooperazione, approvato il 16 dicembre 1999 dalla Regione vallona, il 17 luglio 2000 dalla Regione fiamminga ed il 20 luglio 2000 dalla Regione di Bruxelles-Capitale, è stato oggetto di un disegno di legge di ratifica adottato dal Senato il 15 marzo 2001 e trasmesso alla Camera dei deputati il giorno successivo.

13 Con lettera 19 giugno 2001 il Regno del Belgio ha comunicato alla Corte la pubblicazione della legge 22 maggio 2001, che ratifica l'accordo di cooperazione 21 giugno 1999 tra lo Stato federale e le Regioni fiamminga, vallona e di Bruxelles-Capitale sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Moniteur belge del 16 giugno 2001, pag. 20783).

14 Si deve ricordare che, alla luce di una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 2000, causa C-435/99, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-11179, punto 16, e 11 ottobre 2001, causa C-111/00, Commissione/Austria, Racc. pag. I-7555, punto 13).

15 Orbene è pacifico che il Regno del Belgio non aveva adottato entro la scadenza del termine di due mesi stabilito nel parere motivato le misure necessarie alla trasposizione della direttiva 96/82 nel diritto nazionale.

16 Peraltro la Corte ha ripetutamente dichiarato che uno Stato membro non può eccepire situazioni del suo ordinamento giuridico interno, ivi comprese quelle che derivano dalla sua organizzazione federale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenze 6 luglio 2000, causa C-236/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-5657, punto 23, e Commissione/Austria, già citata, punto 12).

17 Alla luce di quanto precede occorre ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

18 Di conseguenza si deve dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 96/82, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di tale direttiva.



Decisione relativa alle spese


Sulle spese


19 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno del Belgio, che è risultato soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese.



Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE
(Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di tale direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


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