Categoria: Corte di giustizia CE
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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 ottobre 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 97/59/CE. - Causa C-110/00.

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-07545

 

(conclusioni dell'avvocato generale)


 

1. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

(Art. 226 CE)

2. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato

(Art. 226 CE)



Parti


Nella causa C-110/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra N. Yerrell e dal sig. M.C. Ladenburger, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica d'Austria, rappresentata dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato e/o notificato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 ottobre 1997, 97/59/CE, che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 282, pag. 33), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, di detta direttiva,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D.A.O. Edward e A. La Pergola (relatore), giudici,

avvocato generale: L.A. Geelhoed

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 maggio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



Motivazione della sentenza



1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 marzo 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato e/o non avendole notificato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 ottobre 1997, 97/59/CE, che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 282, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, di detta direttiva.

2 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 31 marzo 1998 e informarne immediatamente la Commissione.

3 Non avendo ricevuto da parte del governo austriaco nessuna comunicazione relativa alle misure di trasposizione della direttiva, la Commissione, con lettera 16 luglio 1998, intimava alla Repubblica d'Austria di presentare osservazioni a tal riguardo entro due mesi.

4 Con lettere 15 settembre, 22 settembre e 11 novembre 1998, nonché 8 aprile 1999, le autorità austriache informavano la Commissione che una parte delle misure necessarie alla trasposizione della direttiva era stata adottata, in particolare la Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales über den Schutz der Arbeitnehmer/innen gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe (regolamento del Ministro federale del Lavoro, della Sanità e degli Affari sociali sulla protezione dei lavoratori contro i rischi dovuti agli agenti biologici, BGBl. II, 1998, n. 237), che era stata adottata sulla base della legge per la protezione dei lavoratori, nonché, nel settore agricolo, le disposizioni fondamentali di diritto federale volte a recepire la direttiva, mentre le leggi di applicazione di queste ultime nei Länder erano in corso di elaborazione.

5 In merito all'adozione delle misure di trasposizione della direttiva per quanto riguardava la funzione pubblica, le autorità austriache hanno dedotto che, sebbene fosse previsto di emanare un regolamento fondato sulla legge di protezione dei dipendenti federali, i Länder hanno in tale settore ampie competenze e soltanto alcuni di essi avevano adottato le misure di trasposizione richieste, come la Verordnung der Wiener Landesregierung über den Schutz der Bediensteten der Dienststellen der Gemeinde Wien gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe (regolamento del governo del Land di Vienna sulla protezione dei dipendenti pubblici del Comune di Vienna contro i rischi dovuti agli agenti biologici, LGBl. di Vienna, 1999, n. 6).

6 La Commissione, non essendo soddisfatta del contenuto delle risposte delle autorità austriache alla lettera di diffida summenzionata, l'8 settembre 1999 inviava alla Repubblica d'Austria un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro un termine di due mesi dalla notifica di detto parere.

7 Con lettera 10 novembre 1999 il governo austriaco informava la Commissione dell'entrata in vigore della Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bundesbediensteten gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe (regolamento del governo federale sulla protezione dei dipendenti federali contro i rischi dovuti agli agenti biologici, BGBl. II, 1998, n. 415). Tuttavia, secondo tale lettera, le procedure di adozione delle leggi o dei regolamenti necessari all'attuazione della direttiva a livello dei Länder non erano ancora terminate.

8 Poiché la trasposizione della direttiva nel diritto austriaco non era stata completamente realizzata alla scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato, la Commissione proponeva il presente ricorso.

9 Nel suo ricorso la Commissione deduce che non sono ancora state adottate tutte le misure necessarie all'attuazione della direttiva per tutti i settori interessati e a tutti i livelli di competenza, o, perlomeno, che essa non ha ricevuto nessuna notifica in tal senso da parte del governo austriaco.

10 Il governo austriaco non nega l'inadempimento dell'obbligo di adottare e/o di notificare alla Commissione, entro il termine fissato nel parere motivato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Esso si limita ad osservare che le competenze, così come sono ripartite dalla Costituzione federale, risultano caratterizzate da una «frammentazione particolarmente rilevante» tra lo Stato federale e i Länder per quanto riguarda l'adozione delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva nei diversi settori di attività.

11 Inoltre, nella sua controreplica, il detto governo sostiene che, grazie all'adozione di determinati emendamenti legislativi, la direttiva è stata completamente trasposta a livello federale. Esso menziona anche l'adozione di parecchi regolamenti di trasposizione da parte dei Länder.

12 A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno, ivi comprese quelle che derivano dalla sua organizzazione federale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 1996, causa C-298/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6747, punto 18, e 6 luglio 2000, causa C-236/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-5657, punto 23).

13 Peraltro la Corte ha reiteratamente dichiarato che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 2000, causa C-435/99, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-11179, punto 16, e 8 marzo 2001, causa C-266/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1981, punto 38).

14 Ora, risulta dal fascicolo che la Repubblica d'Austria ammette di non aver adottato, prima della scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato, le misure necessarie alla trasposizione completa della direttiva nel diritto interno. Conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente, le diverse misure che il detto Stato membro dichiara di aver adottato posteriormente alla scadenza di tale termine, quand'anche costituissero una trasposizione corretta della direttiva, non sono pertinenti nell'ambito del presente ricorso.

15 Per tale ragione, occorre ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

16 Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, di tale direttiva.



Decisione relativa alle spese


Sulle spese


17 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d'Austria, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.



Dispositivo


Per questi motivi
,

LA CORTE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica d'Austria, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 ottobre 1997, 97/59/CE, che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, di tale direttiva.

2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


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