Interpello n. 05 del 27 marzo 2014

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento- note

Oggetto

Corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

Soggetto interpellante

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Quesito

Corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’interpellante chiede di sapere come debba intendersi il termine “collabora”.

Risposta

L'attività di “collaborazione” del medico competente, già prevista dall'ormai abrogato art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994, è stata ampliata dal D.Lgs. n. 81/2008 che, nell'art. 25, la estende anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso. Inoltre, l'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 106/2009 di modifica dell'art. 58 del D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto la sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi.
L'obbligo di “collaborazione” va quindi inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 17, 18, comma 2, 25, 55, comma 1, lett. a), 58, allegato3A; d.lgs. n. 626/94: art. 17; d.lgs. n. 106/2009, art. 35, comma 1.

Note

La Cassazione, con la sentenza n. 1856 del 15/01/2013, precisa che al medico competente “non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al “medico competente”, adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente dell'art. 55, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008. Pertanto, anche se la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 81/2008), il medico competente è obbligato a collaborare, all’effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro.