Categoria: Corte di giustizia CE
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Causa C-147/02

Michelle K. Alabaster

contro

Woolwich plc e Secretary of State for Social Security

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)]

«Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di retribuzione — Retribuzione durante il congedo di maternità — Calcolo dell’importo della retribuzione — Computo di un aumento dello stipendio»

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Massime della sentenza

1.        Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di retribuzione — Congedo di maternità — Determinazione della retribuzione percepita durante il congedo di maternità — Criteri — Obbligo di includervi un aumento di stipendio intervenuto tra l’inizio del periodo retribuito con lo stipendio di riferimento e la fine del congedo di maternità — Presupposti

[Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE)]

2.        Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Direttiva 92/85 — Retribuzione percepita durante il congedo di maternità — Obbligo per gli Stati membri di fissare le modalità di inclusione di qualunque aumento di stipendio

(Direttiva del Consiglio 92/85/CEE)

1.        L’art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) dev’essere interpretato nel senso che impone – laddove la retribuzione percepita dalla lavoratrice durante il suo congedo di maternità sia determinata almeno in parte in base allo stipendio corrispostole prima dell’inizio di tale congedo – che ogni aumento di stipendio intervenuto tra l’inizio del periodo retribuito con lo stipendio di riferimento e la fine del congedo medesimo venga incluso tra gli elementi dello stipendio computati ai fini del calcolo dell’importo di detta retribuzione. Tale obbligatoria inclusione non si limita al solo caso in cui l’aumento sia applicabile retroattivamente al periodo retribuito con lo stipendio di riferimento.

(v. punto 50, dispositivo 1)

2.        In assenza di normativa comunitaria in materia, spetta alle autorità nazionali competenti stabilire le modalità secondo le quali, nel rispetto del complesso delle norme di diritto comunitario e, segnatamente, della direttiva 92/85, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, debba essere incluso tra gli elementi dello stipendio computati ai fini del calcolo dell’importo della retribuzione dovuta alla lavoratrice durante il suo congedo di maternità ogni aumento di stipendio intervenuto prima di tale congedo o durante il congedo medesimo.

(v. punto 56, dispositivo 2)

 

(conclusioni dell'avvocato generale)

 

SENTENZA DELLA CORTE (in seduta plenaria)
30 marzo 2004

«Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Retribuzione durante il congedo di maternità – Calcolo dell'importo della retribuzione – Computo di un aumento dello stipendio»

 



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