Tipologia: CCNL
Data firma: 14 febbraio 1990
Validità: 01.08.1989 – 31.08.1991
Parti: Federpesca, Intersind e Flai-Cgil, Fit-Cisl, Uilias-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentari, pesca marittima
Fonte: CNEL
Sommario:
Recepimento nel contratto di una norma di legge Premessa Art. 1 - Definizione del contratto Art. 2 - Tipi di contratto di imbarco Art. 3 - Tabella di armamento e di esercizio Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni Art. 5 - Reclami dei marittimi Art. 6 - Riposo settimanale (pesca mediterranea) Art. 7 - Riposo giornaliero Art. 8 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti Art. 9 - Orario di lavoro a terra (entro il Mediterraneo) Art. 10 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave Art. 11 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi Art. 12 - Servizi merci e provviste Art. 13 - Retribuzioni Art. 14 - Premio di produzione Art. 15 - Lavoro straordinario eseguito a terra per la pesca entro il Mediterraneo Art. 15/bis - Compensi di lavoro straordinario per la pesca oltre gli stretti Art. 16 - Vitto - Qualità e quantità dei viveri Art. 17 - Panatica sostitutiva e convenzionale Art. 18 - 13a e 14a mensilità Art. 19 - Giorni festivi Art. 20 - Giorni festivi trascorsi in navigazione (Pesca oceanica) Art. 21 - Giorni festivi nei porti (Pesca oceanica) Art. 22 - Ferie • Pesca oltre gli stretti • Pesca entro il Mediterraneo | Art. 23 - Termini e modalità di corresponsione delle retribuzioni Art. 24 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore (Pesca oceanica) Art. 25 - Assicurazioni Art. 25/bis - Adeguamenti tabellari Art. 26 - Assegni per nucleo familiare Art. 27 - Indennità di perdita corredo, strumenti professionali e utensili (Pesca oceanica) Art. 28 - Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 29 - Preavviso Art. 30 - Trattamento di fine rapporto Art. 31 - Rientro del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio Art. 32 - Vestiario Art. 33 - Affissione del contratto a bordo Art. 34 - Riscossione deleghe sindacali Art. 35 - Controversie sindacali Art. 36 - Commissioni di lavoro Art. 37 - Quote di servizio Art. 38 - Agevolazioni allo studio Art. 39 - Trattamento di miglior favore Art. 40 - Decorrenza e durata Art. 41 - Convenzioni di imbarco Art. 42 - Contrattazione integrativa territoriale Allegato A Indennità di perdita corredo strumenti professionali e utensili (Art. 27) |
Presso il Ministero della Marina Mercantile, alla presenza del Direttore Generale Pesca Marittima,
[…].
La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Federpesca) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate:
- Federazione Lavoratori Agro-Industria (Flai-Cgil)
- Federazione Italiana Trasporti - Settore Marittimo (Fit-Cisl)
- Unione Italiana Lavoratori Industria Alimentari Saccariferi (Uilias-Uil)
hanno stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
Premessa
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina. Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dalla Federpesca, Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, in incontri di carattere annuale con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca, in relazione allo sviluppo tecnologico ed ai piani di razionalizzazione delle risorse marine (legge 41/82) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
La Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali. Le parti si impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione. Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore ivi compreso il movimento cooperativo, per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.
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Art. 3 - Tabella di armamento e di esercizio
Le tabelle minime di armamento della pesca verranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, alla presenza delle Autorità marittime, tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione. Allo scopo di adeguare le tabelle di armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le parti si riuniranno in sede centrale su istanza di una delle Organizzazioni firmatarie per concordare nuove tabelle tenendo conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca.
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Art. 8 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti
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I minori di 18 anni sono esentati dai turni di guardia notturni.
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Art. 32 - Vestiario
Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca l'armatore fornirà ad ogni membro dell'equipaggio del vestiario necessario come: stivali, impermeabili, tute, ecc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.
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