Tipologia: CCNL
Data firma: 14 febbraio 1990
Validità: 01.08.1989 – 31.08.1991
Parti: Federpesca, Intersind e Flai-Cgil, Fit-Cisl, Uilias-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentari, pesca marittima
Fonte: CNEL

Sommario:

 Recepimento nel contratto di una norma di legge
Premessa
Art. 1 - Definizione del contratto
Art. 2 - Tipi di contratto di imbarco
Art. 3 - Tabella di armamento e di esercizio
Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 5 - Reclami dei marittimi
Art. 6 - Riposo settimanale (pesca mediterranea)
Art. 7 - Riposo giornaliero
Art. 8 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti
Art. 9 - Orario di lavoro a terra (entro il Mediterraneo)
Art. 10 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 11 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 12 - Servizi merci e provviste
Art. 13 - Retribuzioni
Art. 14 - Premio di produzione
Art. 15 - Lavoro straordinario eseguito a terra per la pesca entro il Mediterraneo
Art. 15/bis - Compensi di lavoro straordinario per la pesca oltre gli stretti
Art. 16 - Vitto - Qualità e quantità dei viveri
Art. 17 - Panatica sostitutiva e convenzionale
Art. 18 - 13a e 14a mensilità
Art. 19 - Giorni festivi
Art. 20 - Giorni festivi trascorsi in navigazione (Pesca oceanica)
Art. 21 - Giorni festivi nei porti (Pesca oceanica)
Art. 22 - Ferie
Pesca oltre gli stretti
Pesca entro il Mediterraneo
 Art. 23 - Termini e modalità di corresponsione delle retribuzioni
Art. 24 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore (Pesca oceanica)
Art. 25 - Assicurazioni
Art. 25/bis - Adeguamenti tabellari
Art. 26 - Assegni per nucleo familiare
Art. 27 - Indennità di perdita corredo, strumenti professionali e utensili (Pesca oceanica)
Art. 28 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 29 - Preavviso
Art. 30 - Trattamento di fine rapporto
Art. 31 - Rientro del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio
Art. 32 - Vestiario
Art. 33 - Affissione del contratto a bordo
Art. 34 - Riscossione deleghe sindacali
Art. 35 - Controversie sindacali
Art. 36 - Commissioni di lavoro
Art. 37 - Quote di servizio
Art. 38 - Agevolazioni allo studio
Art. 39 - Trattamento di miglior favore
Art. 40 - Decorrenza e durata
Art. 41 - Convenzioni di imbarco
Art. 42 - Contrattazione integrativa territoriale
Allegato A Indennità di perdita corredo strumenti professionali e utensili (Art. 27)

Presso il Ministero della Marina Mercantile, alla presenza del Direttore Generale Pesca Marittima,
[…].
La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Federpesca) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate:
- Federazione Lavoratori Agro-Industria (Flai-Cgil)
- Federazione Italiana Trasporti - Settore Marittimo (Fit-Cisl)
- Unione Italiana Lavoratori Industria Alimentari Saccariferi (Uilias-Uil)
hanno stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.


Premessa
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina. Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dalla Federpesca, Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, in incontri di carattere annuale con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca, in relazione allo sviluppo tecnologico ed ai piani di razionalizzazione delle risorse marine (legge 41/82) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
La Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali. Le parti si impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione. Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore ivi compreso il movimento cooperativo, per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.
[…]

Art. 3 - Tabella di armamento e di esercizio
Le tabelle minime di armamento della pesca verranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, alla presenza delle Autorità marittime, tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione. Allo scopo di adeguare le tabelle di armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le parti si riuniranno in sede centrale su istanza di una delle Organizzazioni firmatarie per concordare nuove tabelle tenendo conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca.
[…]

Art. 8 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti
[…]
I minori di 18 anni sono esentati dai turni di guardia notturni.
[…]

Art. 32 - Vestiario
Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca l'armatore fornirà ad ogni membro dell'equipaggio del vestiario necessario come: stivali, impermeabili, tute, ecc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.
[…]