Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 21 marzo 2000. - Procedimento penale a carico di Graeme Edgar Hume. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Sedgefield Magistrates' Court - Regno Unito. - Disposizioni sociali nel settore dei trasporti su strada - Riposo settimanale - Rinvio. - Causa C-193/99.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-07809

 

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I - Introduzione

1. Il presente procedimento pregiudiziale è sostanzialmente volto a risolvere la questione se i conducenti di professione nell'ambito del trasporto di viaggiatori debbano osservare il periodo di riposo settimanale, che essi abbiano rinviato alla settimana successiva ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CEE) n. 3820/85, collegato e senza interruzione rispetto al riposo settimanale della seconda settimana, o se possano separare tali periodi di riposo. Nella seconda ipotesi, sorge l'ulteriore questione se il secondo periodo di riposo settimanale possa a sua volta essere rinviato alla settimana successiva.

2. Il giudice a quo solleva dubbi sull'interpretazione dell'articolo citato nella versione inglese, che recita: «(...) the weekly rest period may be postponed (...) and added on to that second week's weekly rest» .

II - Le disposizioni applicabili

a) Regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

3. In prosieguo vengono citati gli articoli di tale regolamento senza menzionarlo ulteriormente.

4. Prima di riportare letteralmente le disposizioni rilevanti nel caso di specie, occorre esaminare rapidamente il sistema della normativa. La sezione IV del regolamento disciplina i periodi di guida (art. 6), mentre la sezione V regola le interruzioni (art. 7) e i periodi di riposo (artt. 8 e 9).

5. Il periodo di guida giornaliero non deve di norma superare 9 ore. Tuttavia, tale periodo può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore (art. 6, n. 1, primo comma). Ai sensi dell'art. 7, dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna.

6. Il periodo di riposo giornaliero minimo deve durare 11 ore consecutive (art. 8, n. 1, primo comma). Tale periodo può essere preso nel veicolo purché questo sia provvisto di una cuccetta e sia in sosta (art. 8, n. 7).

7. Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale (art. 6, n. 1, secondo comma). Il periodo di riposo giornaliero viene così esteso da 11 a 45 ore. Le eventuali riduzioni devono essere compensate da un periodo equivalente di riposo continuo (art. 8, n. 3).

8. Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori, o nel caso in cui gli Stati membri estendano l'applicazione di tale disposizione ai trasporti nazionali di viaggiatori - esclusi i servizi regolari -, possono essere previsti dodici periodi di guida giornalieri invece di sei prima che il conducente debba prendere il periodo di riposo settimanale (art. 6, n. 1, quarto e quinto comma). In tali casi il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla settimana successiva ai sensi dell'art. 8, n. 5, e «collegato al riposo settimanale di questa seconda settimana».

9. I paragrafi rilevanti degli articoli citati recitano quanto segue:

«Articolo 6

1) (1° comma) (...)

Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3.

Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla fine del sesto giorno se la durata massima di guida nel corso dei sei giorni non supera il massimo corrispondente a sei periodi di guida giornalieri.

Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari, i termini "sei" e "sesto" del secondo e terzo comma sono sostituiti rispettivamente da "dodici" e "dodicesimo".

Gli Stati membri possono estendere l'applicazione del comma precedente ai trasporti nazionali di viaggiatori nel loro territorio, esclusi i servizi regolari.

2) (...)».

«Articolo 8

1) In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva.

I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può essere preso in due o tre periodi separati nell'arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore.

2) (...)

3) Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata.

4) (...)

5) In caso di trasporto di viaggiatori a cui si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma, un periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla settimana successiva a quella per cui il riposo settimanale è dovuto e collegato al riposo settimanale di questa seconda settimana.

6) I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell'interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente.

7) (...)».

10. La versione inglese dell'art. 8, n. 5, recita quanto segue:

«In the case of the carriage of passengers (...) the weekly rest period may be postponed until the week following that in respect of which the rest is due and added on to that second week's weekly rest».

11. Le altre versioni linguistiche del passaggio corrispondente riportano, tra l'altro, le seguenti espressioni:

- «angehängt werden»

- «rattachée au repos»

- «ligado ao repouso»

- «adscribirse al descanso»

- «collegato al riposo»

- «laggas sammen»

- «tages sammen»

- «worden gevoegd bij».

b) Contesto normativo nazionale

12. L'art. 96 (punto 11A) del Transport Act 1968 così dispone:

«Il conducente di un veicolo in Gran Bretagna che violi qualsiasi prescrizione delle norme applicabili di diritto comunitario riguardo ai periodi di guida (...) o ai periodi in servizio o fuori servizio, (...) potrà essere condannato con procedimento sommario ad una multa fino al quarto livello dei criteri standard».

III - I fatti


13. Come risulta dall'ordinanza di rinvio, il signor Hume era un autista di autocorriere. Sulla base di tale attività erano applicabili nei suoi confronti gli artt. 6, n. 1, quarto e quinto comma, e 8, n. 5, del regolamento n. 3820/85.

14. Nel periodo intercorso tra le 9:15 del 16 luglio e le 16:45 del 24 luglio 1995 il signor Hume ha trascorso complessivamente alla guida 38 ore e 30 minuti. Egli ha prese un periodo di riposo di 38 ore e 30 minuti tra il 24 luglio 1995 e il 26 luglio 1995.

15. Il 26 luglio 1995 ha guidato per 8 ore, con un successivo periodo di riposo di 24 ore.

16. Il signor Hume ha lavorato nuovamente dal 27 luglio 1995 al 3 agosto 1995, accumulando in totale un tempo alla guida di 41 ore e 45 minuti di guida. In seguito ha preso un periodo di riposo di 36 ore e 30 minuti (non in sede).

17. Il procedimento contro il signor Hume è stato avviato con avviso - notificatogli il 5 gennaio 1996 - che recitava quanto segue:

«Il 25 luglio, in Ferryhill nel County Durham o altrove [il resistente] si trovava alla guida di un veicolo al quale si applica il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820 e non osservava la prescrizione di cui all'art. 6, n. 1, come stabilito dall'art. 8, n. 3, dello stesso regolamento, secondo cui il conducente deve prendere due periodi di riposo consecutivi dopo non oltre dodici giorni di guida giornalieri, in contrasto con l'art. 96, n. 11A, del Transport Act 1968».

18. Nella causa a qua la pubblica accusa ha segnalato che il signor Hume non aveva preso periodi di riposo settimanali nella settimana iniziata il 17 luglio 1995. Di conseguenza, egli era obbligato, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 3820/85, a collegare il riposo relativo a tale settimana al riposo settimanale della settimana iniziata il 24 luglio 1995. Tuttavia, nel caso di specie non è stato così. Al contrario, il signor Hume ha unicamente preso periodi di riposo corrispondenti al suo periodo di riposo giornaliero insieme ad un periodo sufficiente per compensare il periodo di riposo ridotto di 36 ore che aveva preso precedentemente. Secondo l'accusa, qualora il periodo settimanale di riposo venga rinviato ai sensi dell'art. 8, n. 5, il periodo rinviato dev'essere collegato al riposo settimanale della seconda settimana, vale a dire dev'essere preso con il riposo settimanale prescritto in questa seconda settimana.

19. Qualora risultasse che il periodo di riposo corrispondente alla settimana iniziata il 17 luglio era stato rinviato al 24 luglio e che il signor Hume non era obbligato a prendere il suo periodo di riposo in quella settimana insieme al periodo di riposo rinviato, la pubblica accusa ha sostenuto che il signor Hume non era autorizzato a rinviare ulteriormente il suo periodo di riposo per la settimana iniziata il 24 luglio, bensì avrebbe dovuto prendere due periodi di riposo settimanali in quella settimana.

20. Il signor Hume ha sostenuto a sua difesa di aver preso un periodo settimanale di riposo sufficiente nella settimana iniziata il 10 luglio, anche se questo riposo era stato abbreviato e perciò richiedeva compensazione ai sensi dell'art. 8, n. 6, del regolamento n. 3820/85, la quale è stata presa il 26 e 27 luglio. Egli ha quindi preso, il 24 e 25 luglio, effettuando un rinvio ai sensi dell'art. 8, n. 5, un riposo settimanale sufficiente rispetto alla settimana iniziata il 17 luglio. Anche rispetto alla settimana iniziata il 24 luglio avrebbe preso un riposo settimanale sufficiente, effettuando un rinvio ai sensi dell'art. 8, n. 5, il 4 e 5 agosto.

21. A suo parere l'art. 8, n. 5, non prescrive che, affinché un periodo di riposo settimanale sia collegato ad un periodo della settimana successiva, debba essere preso congiuntamente al successivo periodo di riposo, senza interruzione. Allo stesso modo, non sarebbe necessario prendere i due periodi di riposo nella stessa settimana.

IV - Le questioni pregiudiziali

22. Poiché il giudice ritiene determinante l'interpretazione dell'art. 8 del regolamento, il Sedgefield Magistrates' Court ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Qualora ai sensi dell'art. 8, n. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, un conducente che ne abbia diritto scelga di rinviare il suo periodo di riposo settimanale alla settimana successiva a quella nella quale il riposo è dovuto, se il conducente debba prendere due periodi di riposo settimanali, consecutivi e senza interruzione tra di essi, nella detta settimana successiva.

2) Nel caso in cui la soluzione della prima questione sia negativa, se il detto conducente debba comunque prendere due periodi di riposo nella settimana seguente o possa rinviare nuovamente alla settimana ancora successiva il periodo di riposo corrispondente a tale seconda settimana»

V - Argomenti delle parti

23. Il governo britannico ritiene che sia anzitutto necessario risolvere la seconda questione, in quanto il signor Hume avrebbe violato il regolamento solo se non avesse avuto diritto di rinviare anche il periodo di riposo settimanale della seconda settimana. L'art. 8, n. 5, del regolamento potrebbe essere inteso solo nel senso che il periodo di riposo della seconda settimana, a cui va collegato il periodo di riposo della settimana precedente, deve anch'esso essere preso nella settimana considerata. A favore di tale interpretazione fanno propendere la lettera e la ratio della disposizione, volta anche ad evitare il costante rinvio dei periodi di riposo alle settimane successive.

24. Nel caso di specie, supponendo che la seconda questione venga risolta in tal senso, non occorrerebbe più trattare la prima questione. Tuttavia, se dovesse risultare necessario risolverla, il governo britannico sostiene al riguardo che i due periodi di riposo da prendere nella seconda settimana sulla base di un rinvio non dovrebbero essere necessariamente osservati senza interruzione, bensì soltanto se ciò serve a garantire che entrambi i periodi di riposo vengano presi in questa seconda settimana. Ciò sarebbe necessario al fine di evitare continui rinvii dei periodi di riposo e di assicurare che tali periodi di riposo vengano effettivamente goduti. Dal regolamento non è comunque possibile desumere che i periodi di riposo considerati vadano sempre osservati senza interruzione. Se questa fosse stata la volontà del legislatore, egli avrebbe potuto prevederlo esplicitamente nel regolamento.

25. Il governo francese ritiene che nel caso di specie si tratti di un problema di interpretazione riguardante unicamente la versione linguistica inglese. Il testo francese delle disposizioni considerate non dà adito ad alcuna difficoltà di interpretazione o di applicazione. Dal testo francese dell'art. 8, n. 5, emerge che il periodo di riposo rinviato e il periodo di riposo della seconda settimana devono essere presi consecutivamente, vale a dire senza interruzione.

26. Il regolamento n. 3820/85, prosegue il governo francese, mira all'armonizzazione delle condizioni di concorrenza e al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale. Il prolungamento del periodo di riposo settimanale disposto da tale regolamento favorisce il progresso sociale e promuove la sicurezza stradale. L'art. 8, n. 5, potrebbe pertanto essere interpretato solo nel senso che i due periodi di riposo da osservare in una settimana non possono essere presi separatamente. Tenuto conto di tale interpretazione, la seconda questione sottoposta dal giudice a quo non andrebbe più risolta.

27. Il governo portoghese sostiene che le disposizioni relative al periodo di riposo settimanale di cui all'art. 8, n. 5, costituiscono un sistema autonomo volto ad adeguare le disposizioni concernenti il periodo di riposo settimanale alle condizioni particolari del servizio occasionale. L'art. 8, n. 5, stabilisce quindi in modo chiaro e indubbio che un periodo di riposo settimanale rinviato alla settimana successiva deve essere goduto insieme al secondo periodo di riposo settimanale.

28. La Commissione ritiene che anche la versione inglese dell'art. 8, n. 5, indichi che i due periodi di riposo settimanali devono essere presi consecutivamente, vale a dire senza interruzione. Una conferma di tale affermazione viene anche dal fatto che il regolamento non chiarisce se e con quali eventuali conseguenze tali periodi di riposo settimanali possano essere interrotti o rinviati. Anche le altre versioni linguistiche del regolamento fanno propendere a favore di un'interpretazione in tal senso.

29. Secondo la lettera e la ratio del regolamento esso mira, tra l'altro, a favorire il progresso sociale e a migliorare la sicurezza stradale. La determinazione dei periodi di riposo settimanali è volta in particolare al conseguimento di tale obiettivo, cosicché sarebbe fuori questione un'interpretazione estensiva dell'art. 8, n. 5. Poiché le disposizioni relative all'osservanza ovvero al rinvio dei periodi di riposo settimanali sarebbero molto precise ed esaustive, l'art. 8, n. 5, potrebbe essere inteso solo nel senso che il periodo di riposo settimanale rinviato e il periodo di riposo settimanale della seconda settimana vanno presi consecutivamente e senza interruzione. Poiché secondo la Commissione la prima questione va risolta in tal senso, sarebbe superfluo esaminare la seconda questione.

VI - Analisi


30. Occorre anzitutto osservare che il Vehicle Inspectorate accusa il signor Hume di aver guidato un veicolo il 25 luglio 1995 senza aver preso i periodi di riposo settimanali ritenuti necessari. Tuttavia, il giudice a quo sostiene che il signor Hume aveva preso un periodo di riposo di 38 ore e 30 minuti dal 24 al 26 luglio 1995. Poiché, da un lato, spetta al giudice a quo accertare i fatti e le circostanze temporali e, dall'altro, la soluzione delle questioni pregiudiziali deferite in questo contesto non è subordinata al fatto che il 25 luglio 1995 il signor Hume fosse stato alla guida di un veicolo o avesse preso un periodo di riposo, non occorre trattare in modo dettagliato tale questione.

31. Per risolvere la prima questione è determinante l'interpretazione del testo dell'art. 8, n. 5, e in particolare dell'espressione «added on to that second week's weekly rest» .

32. La formulazione nelle altre versioni linguistiche indica che occorre effettivamente intendere l'art. 8, n. 5, nel senso che i due periodi di riposo settimanali da osservare in una settimana, se cumulati mediante un rinvio, vanno presi consecutivamente e senza interruzione.

33. Tale interpretazione sembra confermata non solo dal tenore della disposizione, ma anche dal fatto stesso che tale precisazione sia stata inserita nel testo. Se fosse possibile ed ammessa una separazione tra i periodi di riposo, sarebbe stato sufficiente indicare che il periodo di riposo può essere rinviato alla seconda settimana.

34. Il testo dell'art. 8, n. 5, fa quindi piuttosto propendere a sfavore della versione sostenuta dall'imputato nel procedimento principale, anche se la versione inglese non è tanto chiara e precisa da fugare ogni dubbio sull'interpretazione.

35. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, in presenza di una disposizione insufficientemente chiara ed esplicita, occorre determinarne la portata tenendo conto delle finalità del testo e del contesto giuridico in cui questo si colloca .

36. Dal primo considerando del regolamento emerge che quest'ultimo è volto al conseguimento di tre obiettivi: l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il regolamento contiene pertanto disposizioni dettagliate per quanto riguarda gli equipaggi, i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo nonché norme riguardanti il controllo e le sanzioni nel caso di violazione del regolamento.

37. Secondo quanto risulta dal diciassettesimo considerando, il regolamento si prefigge di fissare le durate minime e le altre condizioni alle quali è soggetto il riposo giornaliero e settimanale dei conducenti. All'atto dell'adozione del regolamento, il Consiglio riconosceva - come riportato nel diciannovesimo considerando - che «(...) è benefico per il progresso sociale e per la sicurezza stradale aumentare la durata del riposo settimanale, prevedendo al tempo stesso la possibilità di riduzioni dei periodi di riposo, purché il conducente possa recuperare, in un luogo di sua scelta ed entro un termine stabilito, le ore di riposo di cui non ha beneficiato».

38. L'art. 8, n. 3, prevede pertanto l'obbligo di prendere in linea di principio un periodo di riposo settimanale per un totale di 45 ore consecutive. Ai sensi del suddetto articolo, questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ovvero di 24 ore consecutive. Tuttavia, ogni riduzione deve essere compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata.

39. In caso di trasporto di viaggiatori, ai sensi dell'art. 8, n. 5, un periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla settimana successiva a quella per cui il riposo settimanale è dovuto. In tal caso il periodo di riposo rinviato deve essere collegato al riposo settimanale di questa seconda settimana.

40. Da tali disposizioni emerge che la possibilità di derogare alla durata prescritta dei periodi di riposo settimanali da prendere è subordinata ad una compensazione nelle settimane successive. Poiché, come è stato illustrato, il regolamento disciplina in modo molto dettagliato la durata minima e le altre condizioni relative al periodo di riposo settimanale, occorre interpretare in modo restrittivo le eventuali eccezioni o deroghe.

41. Tuttavia, la tesi sostenuta dal signor Hume condurrebbe ad un'interpretazione estensiva e contrasterebbe con gli obiettivi generali del regolamento.

42. Nel quadro del regolamento si intende rafforzare la sicurezza stradale mediante la rigida limitazione dei periodi di guida e la definizione di periodi di riposo. La promozione del progresso sociale viene perseguita subordinando il prolungamento dei periodi di guida o la riduzione del periodo di riposo alla condizione che il conducente disponga in contropartita di un meccanismo di compensazione.

43. Inoltre, il regolamento persegue anche e specificamente la tutela della salute dei conducenti nonché la sicurezza stradale. I due obiettivi possono essere soddisfatti solo se ai periodi di guida giornalieri supplementari concessi a titolo eccezionale segue una pausa di riposo di durata maggiore. La suddivisione di tale fase di riposo, vale a dire la sua interruzione a causa di ulteriori viaggi, contrasterebbe assolutamente con i due obiettivi citati. Riguardo ai periodi di riposo l'art. 8, nn. 1-3, parla sempre di ore consecutive; il n. 6 stabilisce che i periodi di riposo devono essere collegati ad un altro periodo di riposo. La mancanza della parola «consecutivo» all'art. 8, n. 5, non può tuttavia far supporre che la disposizione autorizzi una suddivisione del periodo di riposo, perché l'espressione «collegato al riposo» - come indicato dalla lettera e dalla ratio del regolamento - ha esattamente lo stesso significato, pur utilizzando altri termini.

44. Anche il conseguimento dell'obiettivo concernente l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza presuppone che ogni impresa adempia diligentemente tutti gli obblighi che le incombono in forza del regolamento. Se si consentisse alle aziende di pianificare regolarmente il superamento dei periodi di guida, lo scopo perseguito sarebbe pericolosamente pregiudicato, in quanto potrebbe essere compromesso l'intero sistema della limitazione dei periodi di guida.

45. Se, come sostenuto dal signor Hume nel caso di specie, i due periodi di riposo settimanali potessero essere separatamente, con la conseguenza che il periodo di riposo settimanale da prendere nella settimana di cui trattasi viene rinviato alla settimana successiva, i periodi di riposo effettivamente prescritti non verrebbero osservati, bensì potrebbero sempre essere rinviati alle settimane seguenti.

46. Tuttavia, un siffatto comportamento contrasterebbe sia con il testo dell'art. 8, n. 5, che con la ratio del regolamento. Poiché il regolamento consente di diminuire il periodo di riposo settimanale solo a determinate condizioni, cioè che tale riduzione venga compensata nella settimana successiva, alla luce delle finalità del regolamento e del contesto in cui questo si colloca occorre rilevare che i due periodi di riposo settimanali da osservare non possono essere presi separatamente.

47. Occorre pertanto risolvere la prima questione deferita dal giudice a quo nel senso che il conducente il quale, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 3820/85, scelga di rinviare il suo periodo di riposo settimanale alla settimana seguente rispetto a quella nella quale il riposo si dovrebbe effettuare, deve prendere due periodi di riposo settimanali consecutivi e senza interruzione nella settimana seguente.

48. Poiché il giudice a quo ha sollevato la seconda questione solo per il caso in cui la soluzione della prima questione fosse negativa, non occorre esaminare tale punto in questa sede.

49. Si rileva solo, in subordine, che un ulteriore rinvio contrasterebbe del tutto con la ratio del regolamento e non potrebbe in alcun caso essere considerato come «collegato al riposo». I giorni liberi maturati non presenterebbero più alcun nesso con i periodi di guida prolungati e non costituirebbero giorni di riposo dedicati al recupero fisico. Cumulandoli abilmente essi potrebbero persino diventare giorni di ferie supplementari.

VII - Sulle spese

50. Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, francese e portoghese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

VIII - Conclusione

51. Alla luce delle precedenti osservazioni, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale:

«Il conducente che, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 3820/85, scelga di rinviare il suo periodo di riposo settimanale alla settimana seguente rispetto a quella nella quale il riposo si dovrebbe effettuare, deve prendere due periodi di riposo settimanali consecutivi e senza interruzione nella settimana seguente».


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