Protocollo Quadro d'Intesa
tra
Regione Emilia-Romagna
e
Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna



La Regione Emilia-Romagna
rappresentata dal Presidente Vasco Errani
e

La Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna
rappresentata dal Direttore regionale dott. Giovanni Casale

PREMESSO CHE

■ la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
■ in seguito all’adozione della Legge 23.12.1978, n. 833 di Istituzione del servizio sanitario nazionale, sono state attribuite alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza del lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo;
■ la Direzione Regionale del Lavoro, nel rispetto degli indirizzi ministeriali e perseguendo gli obiettivi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (nell’ambito delle proprie attività) effettua il coordinamento e supporto-operativo nella vigilanza in materia di sicurezza, igiene del lavoro per quanto di propria competenza ai sensi dell’art. 13 comma 2 del Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 e coordina le Direzioni Provinciali del Lavoro nella loro attività di vigilanza ordinaria in materia di regolarità dei rapporti di lavoro ai sensi del Decreto legislativo 23.04.2004 n. 124.
■ il Decreto legislativo 81/2008, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, prevede che le Regioni e altri istituzioni ed organismi, tra cui le Direzioni Regionali del Lavoro, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
■ il Comitato Regionale di Coordinamento esercita le funzioni di cui al DPCM 21 dicembre 2007 e all’art. 7 del Decreto legislativo 81/2008, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 23 giugno 2008;
■ la vigente legislazione, nel ribadire la tutela dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, impegna le Regioni e gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro a coordinare le proprie competenze in funzione di una tempestiva e piena tutela di detti soggetti, confermando così la stretta interdipendenza delle funzioni dei due Enti;
■ la Regione e la Direzione Regionale del Lavoro ravvisano il comune obiettivo di sviluppare iniziative volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione della pubblica amministrazione e offrire servizi integrati ai lavoratori e alle imprese;
■ il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”, di cui al DPCM 17/12/07, ha individuato i settori prioritari di intervento, tra i quali l’Edilizia, l’Agricoltura, le lavorazioni che espongono gli operatori a sostanze cancerogene, impegnando le Regioni e Province Autonome alla realizzazione di specifici piani nazionali di prevenzione diretti alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
■ la Regione Emilia-Romagna e il Ministero del Lavoro, attraverso le Direzioni Regionali e provinciali del Lavoro riconoscono la necessità di porre in essere un efficace sistema per tutelare la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche sulla base dell'incremento dei rispettivi patrimoni conoscitivi e tramite relazioni e azioni sinergiche, per l’efficace programmazione e pianificazione degli interventi.
Tenuto conto della normativa e della programmazione regionale nei diversi settori
produttivi riguardanti la tutela e sicurezza del lavoro, in particolare:
■ la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e s.m. “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”;
■ la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
■ la legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, che promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata;
■ la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”;
■ delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n. 175 del 22 maggio 2008 di recepimento del Piano Sociale e Sanitario 2008-2010;
■ le normative regionali nei settori della Sanità, Agricoltura, Attività Produttive, Scuola e Formazione.
Tenuto conto della normativa nazionale:
• Decreto legislativo 276/2003;
• Decreto legislativo 23.04.2004 n.124;
• Legge 183 del 2010;
• Circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
e della programmazione nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel settore della tutela e sicurezza del lavoro, in conformità a quanto riconosciuto dagli artt. 9, 10 e 11 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 di approvazione del Piano triennale per il lavoro “Liberare il lavoro per liberare i lavori”, elaborato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che delinea il quadro complessivo degli impegni del Ministero e relative articolazioni territoriali e dei conseguenti obiettivi di azione, in coerenza con lo scenario normativo di cui al citato Decreto e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché di emersione dell’economia informale e di un’efficace azione di contrasto del lavoro irregolare;
preso atto che detto Piano triennale esprime la mission della Direzione Regionale del Lavoro in campo prevenzionale, nella logica di consolidamento del ruolo istituzionale dell'Ente nel sistema delle tutele sociali;
rappresentati dalla Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia-Romagna alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i contenuti del presente Protocollo ed acquisito dalla stessa Direzione il nulla osta a procedere;

CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO IL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE COSI’ ARTICOLATO:

Art. 1

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna promuovono la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell’irregolarità dei rapporti e delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione, in sede locale, dei relativi strumenti normativi e attuativi.
La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna perseguono inoltre il comune obiettivo di migliorare i servizi forniti ai lavoratori e alle imprese, mediante lo scambio reciproco di dati e informazioni anche per via telematica, secondo le modalità tecniche ed operative definite da specifici successivi accordi fra le parti.

Art. 2

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna, per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, si impegnano a definire e a realizzare un Programma di collaborazione anche in sinergia con altri enti, in coerenza con le finalità e le logiche del presente protocollo d'intesa, promuovendo inoltre la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività amministrativa;
In tale ottica, primo obiettivo del Programma di collaborazione è l'impostazione di un piano organico ed articolato di iniziative ed interventi, basato sulla sistematicità degli scambi delle informazioni utili in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 3

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna favoriscono il reciproco scambio dei dati e delle informazioni acquisiti nell'ambito dei propri ruoli, competenze e finalità.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.r. 2/2009 e dell’art. 6, comma 2 lettera b) della L.r. 11/2010 la Regione Emilia-Romagna si impegna a mettere a disposizione della Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia-Romagna, per le finalità istituzionali di detto ente ed il successivo inoltro alle Direzioni Provinciali del territorio nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, le seguenti banche dati (già attivate o di prossima attivazione):
-R.E.P.A.C. (Registratore Presenze Autorizzate nei Cantieri):
banca dati informatica relativa al controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri volti al riconoscimento dell’identità dell’accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati di cui all’art. 4, comma 2 lettera c) della L.r. 2/2009 e all’art. 3, commi 1 e 2 della L.r. 11/2010;
-banca dati informatica dell’Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti di cui all’art 5, comma 3 della L.r. 2/2009 e dell’art. 6, della L.r. 11/2010;
-banca dati del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art.4, secondo comma lettera a) della L.r. 2/2009 e all’art. 4, comma 2 lettera a) della L.r. 11/2010 istituita con le deliberazioni della giunta regionale n. 1843 del 29/11/2010 e n. 2064 del 20/12/2010;
-banca dati della notifica preliminare e/o del titolo abilitativo edilizio (Progetto SICO) di cui all’art. 4, comma 2 lettera a) e dell’art. 5, comma 4 lettera g) della L.r. 2/2009 nonché dell’art. 11 della L.r. 11/2010 (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. ---del 16/05/2011);.
-elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile di cui all’art. 13 della L.r. 11/2010;
Sulla base delle indicazioni desunte dalle citate banche dati la Direzione Regionale del Lavoro promuoverà i controlli operativi in loco, tramite le Direzioni Provinciali del Lavoro, sia consultando autonomamente le perdette banche dati sia a fronte di segnalazioni fatte dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della normativa statale e regionale vigente.
La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna, quest’ultima nel suo ruolo di stimolo e impulso delle Direzioni Provinciali del Lavoro collaborano per promuovere l’attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto d’appalto affidato ai sensi dell’art. 6, comma 2 lettera d) della L.r. 11/2010;
La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna collaborano per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali nella pianificazione e programmazione delle iniziative di prevenzione nei luoghi di lavoro, anche attraverso l'elaborazione di mappe di rischio.
Infine, promuovono l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.

Art. 4

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna, limitatamente alle competenze assegnate dal Ministero del Lavoro collaborano nella promozione della cultura della sicurezza nelle scuole, favorendo interventi mirati di informazione e formazione, con particolare riferimento ai docenti e agli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Art. 5

La Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna fornisce un supporto tecnico alla Regione per la definizione di standard prestazionali rivolti alle imprese dei diversi settori, connessi agli strumenti di incentivazione economica o di sgravio fiscale, al fine di individuare parametri di valutazione connessi all’effettivo livello di sicurezza e alla rischiosità delle attività.

Art. 6

La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna e attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, promuove la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative associazioni, agli ordini e collegi professionali, delle informazioni relative alla sicurezza, dei progetti e degli strumenti di incentivazione.

Art. 7

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del presente Protocollo e sulla base di una pianificazione annuale coerente con le logiche di programmazione, nonché per il coordinamento delle azioni collegate, la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna costituiscono un gruppo di lavoro allargato anche alla Direzioni provinciali competenti per territori, coadiuvato da gruppi di progetto composti da professionalità individuate in base alle esigenze che emergeranno per l’elaborazione e la realizzazione dei singoli progetti attuativi del Programma di collaborazione.

Art. 8

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna si impegnano a rendere disponibili le risultanze della collaborazione avviata, nonché a realizzare concordemente iniziative divulgative e campagne di informazione e di sensibilizzazione.

Art. 9

Il presente Protocollo quadro d'intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato salvo che una delle parti, almeno sei mesi prima della data di scadenza, non comunichi la propria intenzione di recedere con disdetta scritta e motivata.

Bologna, 30 novembre 2011

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Presidente
Vasco Errani
Per la Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna
Il Direttore regionale
Giovanni Casale