SENTENZA DELLA CORTE DEL 25 OTTOBRE 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - PARITA'DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE - TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA N. 76/207. - CAUSA 312/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 06315

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Parole chiave


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1. Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Accesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Deroghe - Tutela della donna - Provvedimenti diretti a promuovere la parità di opportunità per gli uomini e per le donne - Portata - Salvaguardia di tutti i diritti particolari attribuiti alle donne nei contratti collettivi - Esclusione

(( Direttiva del Consiglio 76/207, artt. 2, nn. 3 e 4, e 5, n. 2, lett. b ) ))

2. Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Accesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Attuazione da parte degli Stati membri - Ricorso alle parti sociali - Insufficienza

(( Direttiva del Consiglio 76/207, artt. 5, n. 2, lett. b ), e 9, n. 1 ) ))



Massima


1. L' eccezione di cui all' art. 2, n. 3, della direttiva 76/207, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità, non può giustificare provvedimenti miranti alla tutela delle donne in considerazione di qualità, come quelle di lavoratore anziano o di genitore, di cui esse non hanno l' esclusiva.

Quanto all' eccezione contemplata dall' art. 2, n. 4, della stessa direttiva, essa ha lo scopo preciso e limitato di autorizzare provvedimenti i quali, pur apparendo discriminatori, mirano effettivamente ad eliminare o a ridurre le disparità di fatto che possono esistere nella realtà della vita associata.

Queste disposizioni, dato che riguardano unicamente deroghe specifiche al principio della parità di trattamento, non possono giustificare la normativa nazionale la quale autorizzi, in generale, la conservazione dei diritti particolari attribuiti alle donne nei contratti collettivi anteriori all' entrata in vigore della direttiva.

2. Non garantisce la corretta esecuzione della direttiva 76/207 la normativa nazionale la quale, parecchi anni dopo la scadenza del termine stabilito per l' attuazione della direttiva, rimette alle parti sociali l' abolizione di talune disparità, senza fissare un termine per conformarsi a quest' obbligo.



Parti


Nella causa 312/86,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Joseph Griesmar, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dal sig. Gilbert Guillaume, in qualità di agente, assistito dal sig. Claude Chavance, in qualità di agente supplente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia,

convenuta,

causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che, non adottando entro il termine stabilito dall' art. 9, n. 1, della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, tutti i provvedimenti necessari per la completa ed esatta applicazione della stessa, e adottando invece l' art. 19 della legge 13 luglio 1983, n. 83-635, la Repubblica francese é venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, T. Koopmans, R. Joliet e T.F. O' Higgins, presidenti di sezione, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida e G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale : Sir Gordon Slynn

cancelliere : B. Pastor, amministratore

vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 22 giugno 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 settembre 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza



Motivazione della sentenza



1 Con atto depositato in cancelleria il 12 dicembre 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell' art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, non adottando entro il termine stabilito tutti i provvedimenti necessari per garantire la completa ed esatta applicazione della direttiva 76/207 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ( GU L 39, pag. 40 ), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato.

2 A norma dell' art. 5, n. 2, lett. b ), della suddetta direttiva 76/207 ( in prosieguo : la "direttiva "), gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari affinché "siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi ". L' art. 9 della direttiva stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il termine di trenta mesi a decorrere dalla notifica della stessa. Per la Francia, questo termine è scaduto il 12 agosto 1978.

3 Per garantire l' applicazione della direttiva in Francia è stata adottata la legge 13 luglio 1983, n. 83-635, recante modifica del codice del lavoro e del codice penale per quanto riguarda la parità professionale fra le donne e gli uomini ( JORF del 14.7.1983 ). L' art. 1 di questa legge introduce una nuova versione dell' art. L 123-2 del codice del lavoro, secondo la quale nessuna clausola che riservi l' applicazione di un qualsiasi provvedimento ad uno o più lavoratori in considerazione del sesso può, a pena di nullità, essere inserita in un contratto o in un accordo collettivo, a meno che detta clausola abbia lo scopo di dare applicazione alle disposizioni relative alla gravidanza, all' allattamento dei figli o al riposo prima e dopo il parto.

4 L' art. 19, 1° comma, della stessa legge stabilisce tuttavia che la suddetta disposizione del codice del lavoro non osta all' applicazione degli usi, delle clausole dei contratti di lavoro, dei contratti o accordi collettivi, in vigore alla data di promulgazione della legge, che attribuiscono diritti speciali alle donne. A termini del 2° comma di quest' articolo, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori "si adopereranno, mediante la contrattazione collettiva, affinché dette clausole siano rese conformi" alle disposizioni del codice del lavoro menzionate nella legge.

5 La Commissione ritiene che la deroga, ammessa dall' art. 19, al sistema della legge n. 83-635 implica l' inadempimento, da parte delle autorità francesi, degli obblighi per esse derivanti dalla direttiva. Il governo francese sostiene invece che tale deroga è compatibile con le disposizioni della direttiva.

6 Per una più ampia esposizione del contesto normativo e degli antefatti della causa, nonché dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati qui di seguito solo per quanto necessario al ragionamento della Corte.

7 La difesa del governo francese è basata, in sostanza, su due argomenti. Esso sostiene anzitutto che i diritti speciali concessi alle donne, e fatti salvi dall' art. 19 della legge francese n. 83-635, sono ispirati alla preoccupazione di proteggere le donne e di garantire la loro parità di fatto con gli uomini, e quindi non comportano condizioni di lavoro discriminatorie. Inoltre, esso fa valere che il sistema previsto per la revisione delle clausole relative ai diritti speciali della donna è conforme alla direttiva e costituisce il solo metodo adeguato, nell' ambito del diritto del lavoro francese. E opportuno esaminare l' uno dopo l' altro questi due argomenti.

Sui diritti speciali della donna

8 Secondo la Commissione, che non è stata contraddetta su questo punto dal governo francese, i diritti speciali delle donne lavoratrici riconosciuti nei contratti collettivi riguardano, in particolare : la proroga dei congedi di maternità; la riduzione dell' orario di lavoro, ad esempio per le donne che abbiano raggiunto i 59 anni; l' anticipo dell' età pensionabile; la concessione di congedi per la malattia di un figlio; la concessione di giorni supplementari di ferie annuali per ciascun figlio; la concessione di un giorno di congedo per la data d' inizio dell' anno scolastico; la concessione di qualche ora di permesso in occasione della festa della mamma; interruzioni giornaliere del lavoro per le donne che lavorano su materiale meccanografico o che sono occupate come dattilografe o centraliniste; la concessione di abbuoni ai fini del calcolo della pensione, a partire dal secondo figlio; il versamento di sovvenzioni alle madri di famiglia che devono sostenere spese di asilo-nido o di custodia dei bambini.

9 La Commissione considera che taluni di questi diritti speciali possono rientrare nelle eccezioni all' applicazione della direttiva, previste dall' art. 2, nn. 3 e 4, di quest' ultima e concernenti, rispettivamente, i provvedimenti relativi alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità, e quelli volti a promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne. Tuttavia, a suo avviso, la legislazione francese consente, in ragione del suo carattere generico, il perdurare, per un periodo indefinito, di disparità di trattamento fra uomini e donne, in contrasto con la direttiva.

10 Il governo francese osserva anzitutto che, secondo il diritto costituzionale francese, la legge deve garantire alla donna, in tutti i campi, diritti uguali a quelli dell' uomo. Tuttavia, l' esistenza di diritti speciali a favore delle donne viene considerata compatibile col principio di uguaglianza quando tali diritti speciali sono ispirati ad una preoccupazione di tutela. Secondo il governo francese, la direttiva dev' essere interpretata nello stesso senso, e questa tesi sarebbe corroborata da quanto disposto dall' art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva.

11 Il governo francese considera inoltre che né la direttiva, né il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne sono intesi a modificare l' organizzazione della famiglia e la ripartizione delle responsabilità di fatto fra i coniugi. Ora, i diritti speciali delle donne lavoratrici, quali sono previsti dai contratti collettivi, avrebbero precisamente lo scopo di tener conto delle situazioni di fatto esistenti nella maggior parte delle famiglie, in Francia. D' altra parte, gli Stati membri disporrebbero, su questo punto, di un potere discrezionale per l' attuazione della direttiva.

12 Si deve ricordare che il principio della parità di trattamento, che, a norma dell' art. 5, n. 2, lett. b ), della direttiva, dev' essere attuato nell' ambito dei contratti collettivi di lavoro, implica, secondo l' art. 2, n. 1, della direttiva, "l' assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso ". I nn. 2 e 4 dell' art. 2 precisano che la direttiva non pregiudica né i provvedimenti relativi alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità, né quelli volti a promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudichino le opportunità delle donne nei settori cui si riferisce la direttiva.

13 Quanto all' eccezione stabilita dall' art. 2, n. 3, essa riguarda in particolare le situazioni di gravidanza e maternità. La Corte ha considerato, nella sentenza 12 luglio 1984 (causa 184/83, Hofman, Racc. pag. 3047), che le norme poste a tutela della donna per quanto concerne la maternità hanno lo scopo di garantire la protezione dei particolari rapporti tra la donna e il bambino, durante il periodo successivo alla gravidanza ed al parto, evitando che questi rapporti siano turbati dal cumulo dei pesi derivanti dal fatto di dover contemporaneamente svolgere un' attività lavorativa.

14 Sia dalla genericità delle formule usate dalla legislazione francese, riguardanti il mantenimento in vigore di qualsiasi clausola che attribuisca "diritti speciali alle donne", sia dagli esempi di tali diritti speciali citati nei documenti del fascicolo di causa, risulta che le disposizioni controverse non possono trovare giustificazione nell' art. 2, n. 3. In effetti, com' è dimostrato da taluni di questi esempi, i diritti speciali mantenuti in vigore sono talvolta intesi alla protezione delle donne in qualità di lavoratore anziano o di genitore, qualità che possono essere proprie dei lavoratori di sesso maschile come di quelli di sesso femminile.

15 Quanto all' eccezione contemplata dall' art. 2, n. 4, essa ha lo scopo, preciso e limitato, di autorizzare provvedimenti che, pur apparendo discriminatori, mirano effettivamente ad eliminare o a ridurre le disparità di fatto che possono esistere nella realtà della vita sociale. Nessun elemento del fascicolo consente, tuttavia, di concludere che la generale conservazione dei diritti speciali delle donne nei contratti collettivi possa corrispondere alla situazione ipotizzata da questa norma.

16 Perciò, il governo francese non è riuscito a provare che la disparità di trattamento sulla quale verte la presente causa, e che viene da esso riconosciuta, resti nei limiti tracciati dalla direttiva.

Sulla contrattazione collettiva

17 La Commissione assume che l' art. 19, 2° comma, della suddetta legge francese n. 83-635 autorizza il mantenimento in vigore di condizioni discriminatorie per un periodo indeterminato e lascia la loro abolizione alla discrezionalità delle parti sociali. La legge non avrebbe previsto alcun sistema per porre rimedio all' eventuale insufficienza dei risultati raggiunti tramite la contrattazione collettiva.

18 Il governo francese sostiene in primo luogo che sarebbe difficile, nella realtà sociale francese, procedere all' abolizione immediata, per via legislativa, di diritti acquisiti dalle parti sociali in base a negoziati anteriori. La via della contrattazione collettiva é, a suo avviso, la più indicata per adeguare le clausole in questione al principio della parità di trattamento, poiché sarebbe, più di un provvedimento legislativo, atta ad influire sull' effettivo comportamento degli interessati ed a porre fine, in tal modo, a qualsiasi discriminazione.

19 Il governo francese fa valere in secondo luogo che, nel diritto del lavoro francese, i contratti collettivi nazionali di categoria sono soggetti ad una procedura di approvazione governativa e che questa permette l' estensione dell' accordo all' intero settore di attività considerato. Per questa via, sarebbe possibile evitare la sopravvivenza di provvedimenti discriminatori.

20 A richiesta della Corte, il governo francese ha indicato in qual misura, in pratica, i contratti collettivi sono stati rinegoziati ai sensi dell' art. 19, 2° comma, della legge n. 83-635. Da tali informazioni risulta che, nel periodo 1983-1987, sedici contratti collettivi, di cui undici nazionali, sono stati rinegoziati su tale base. Queste cifre sono molto modeste rispetto al numero dei contratti collettivi annualmente stipulati in Francia ( nel 1983 : 1 050 contratti di categoria e 2 400 contratti aziendali ). Il requisito dell' approvazione governativa dei contratti collettivi e la possibile estensione di questi ultimi da parte dei pubblici poteri non hanno quindi portato ad un rapido processo di rinegoziazione.

21 E nella prospettiva di questa constatazione che dev' essere valutata la tesi del governo francese secondo cui la contrattazione collettiva è l' unica via indicata per abolire i diritti speciali in questione.

22 In proposito è sufficiente rilevare che, anche se dovesse essere ritenuta esatta, questa tesi non potrebbe giustificare una legislazione nazionale che, parecchi anni dopo la scadenza del termine impartito per l' attuazione della direttiva, rimette alle parti sociali l' abolizione di talune disparità, senza imporre loro alcun termine per conformarsi a quest' obbligo.

23 Dalle precedenti considerazioni risulta che l' argomento basato dal governo francese sulla necessità di lasciare alle parti sociali il compito di abolire i diritti speciali delle donne, mediante la contrattazione collettiva, non può essere accolto.

24 Di conseguenza, si deve riconoscere che la Repubblica francese, non adottando entro il termine stabilito tutti i provvedimenti necessari per garantire la completa applicazione della direttiva 76/207, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato.



Decisione relativa alle spese


Sulle spese


25 A norma dell' art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.



Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE


dichiara e statuisce :

1 ) Non adottando entro il termine stabilito tutti i provvedimenti necessari per garantire la completa applicazione della direttiva 76/207, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato.

2 ) Le spese sono poste a carico della Repubblica francese.



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