Categoria: Corte di giustizia CE
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SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 LUGLIO 1990. - A. FOSTER E ALTRI CONTRO BRITISH GAS PLC. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HOUSE OF LORDS - REGNO UNITO. - POLITICA SOCIALE - PARITA DI TRATTAMENTO FRA LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE - EFFICACIA DIRETTA DI UNA DIRETTIVA NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA NAZIONALIZZATA. - CAUSA C-188/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03313
edizione speciale svedese pagina 00479
edizione speciale finlandese pagina 00499



Parole chiave

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1. Atti delle istituzioni - Direttive - Efficacia diretta - Possibilità di invocare una direttiva nei confronti di un organismo soggetto all' autorità o al controllo dello Stato o investito di prerogative della pubblica autorità
( Trattato CEE, art. 189, terzo comma )
2. Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Direttiva 76/207 - Art. 5, n. 1 - Efficacia diretta
( Direttiva del Consiglio 76/207, art. 5, n. 1 )
Massima

1. Delle disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono venir invocate dagli amministrati nei confronti di organismi o di enti soggetti all' autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli. In ogni caso dette disposizioni possono essere invocate nei confronti di un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato con un atto della pubblica autorità di prestare, sotto il controllo di quest' ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli.
2. L' art. 5, n. 1, della direttiva 76/207, relativa alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro e le condizioni di lavoro, costituisce una disposizione incondizionata e sufficientemente precisa per essere fatta valere da un amministrato e applicata dal giudice.

 

Parti

Nel procedimento C-188/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla House of Lords nella causa dinanzi ad essa pendente tra
A. Foster, G.A.H.M. Fulford-Brown, J. Morgan, M. Roby,
E.M. Salloway e P. Sullivan,
e
British Gas plc, società di diritto inglese,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ( GU L 39, pag. 40 ),

LA CORTE,
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione facente funzione di presidente, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e
M. Zuleeg, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet,
T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : W. Van Gerven
cancelliere : H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate per :
- le sig.re A. Foster e a., dagli avv.ti James Goudie, QC, e
John Cavanagh, barrister, istruiti dal sig. Bruce Piper, solicitor,
- la British Gas plc, dagli avv.ti Michael J. Beloff, QC, e
Elisabeth Slade, barrister, istruiti dal sig. C. E. H. Twiss, direttore dell' ufficio legale della sede centrale della British Gas plc,
- il governo del Regno Unito, dalla sig.ra Susan J. Hay, del Treasury Solicitor' s Department, assistita dagli avv.ti John Laws e
David Pannick, barristers, in qualità di agenti,
- la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra Karen Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle sig.re A. Foster e a., della British Gas plc, del governo del Regno Unito e della Commissione all' udienza del 15 marzo 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 maggio 1990,
ha pronunciato la seguente


Sentenza
Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 4 maggio 1989, pervenuta in cancelleria il 29 maggio successivo, la House of Lords ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ( GU L 39, pag. 40 ).
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra le sig.re A. Foster, G.A.H.M. Fulford-Brown, J. Morgan, M. Roby, E.M. Salloway e P. Sullivan ( in prosieguo : le "appellanti nella causa principale "), ex dipendenti dell' impresa British Gas Corporation ( in prosieguo : la "BGC "), e la società British Gas plc ( in prosieguo : l' "appellata nella causa principale "), avente causa della BGC, controversia relativa al pensionamento delle interessate da parte di quest' ultima.
3 A norma delle disposizioni del Gas Act del 1972, alla cui disciplina era soggetta all' epoca degli antefatti della causa principale, la BGC era una persona giuridica istituita dalla legge, con il compito di sviluppare e di mantenere, in regime di monopolio, un sistema di distribuzione del gas in Gran Bretagna.
4 I membri dell' organo direttivo della BGC erano nominati dal segretario di Stato competente. Quest' ultimo aveva del pari il potere di impartire alla BGC direttive di indole generale, per questioni inerenti all' interesse nazionale, nonché istruzioni relative alla sua gestione.
5 Dal canto suo, la BGC aveva l' obbligo di presentare al segretario di Stato relazioni periodiche sull' esercizio delle sue funzioni, sulla sua gestione e sui suoi programmi. Dette relazioni venivano poi trasmesse alle due camere del parlamento. D' altro canto, il Gas Act del 1972 conferiva alla BGC il diritto di presentare disegni di legge al parlamento previa autorizzazione del segretario di Stato.
6 La BGC doveva raggiungere il pareggio del proprio bilancio entro due esercizi finanziari susseguenti. Il segretario di Stato poteva ordinarle di destinare taluni fondi a fini specifici o di versarli al Tesoro pubblico.
7 La BGC veniva privatizzata a norma del Gas Act del 1986. Questa privatizzazione comportava la costituzione della British Gas plc, appellata nella causa principale, alla quale sono stati trasferiti dal 24 agosto 1986 i diritti e gli obblighi di cui era titolare la BGC.
8 Le appellanti nella causa principale venivano pensionate dalla BGC in date comprese tra il 27 dicembre 1985 e il 22 luglio 1986, vale a dire al compimento dei sessanta anni d' età. Detto pensionamento corrispondeva ad una prassi generale seguita dalla BGC, consistente nel collocare a riposo i suoi dipendenti allorché raggiungevano l' età fissata dalla legislazione britannica per avere diritto ad una pensione statale, vale a dire sessanta anni per le donne e sessantacinque anni per gli uomini.
9 Le appellanti nella causa principale, che volevano continuare a lavorare, adivano i giudici britannici chiedendo il risarcimento del danno per il motivo che il loro pensionamento da parte della BGC era incompatibile con l' art. 5, n. 1, della direttiva 76/207. A norma di detta disposizione, "l' applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso ".
10 Secondo l' ordinanza di rinvio, le parti nella causa principale sono concordi nel ritenere, in base alla sentenza della Corte 26 febbraio 1986, Marshall / Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority ( causa 152/84, Racc. pag. 723 ), che il pensionamento contestato sia incompatibile con il citato art. 5, n. 1. E' pure pacifico tra le parti che detto pensionamento non è illegittimo sotto il profilo delle disposizioni di legge britanniche vigenti al momento dei fatti e che, secondo la giurisprudenza della House of Lords, tali disposizioni non possono venire interpretate in modo conforme alla direttiva 76/207. Le parti sono invece discordi quanto al se l' art. 5, n. 1, di detta direttiva possa venir invocato nei confronti della BGC.
11 Così stando le cose, la House of Lords ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se la British Gas Corporation fosse ( all' epoca che qui interessa ) un ente di un tipo tale che le appellanti possono far direttamente valere dinanzi ai giudici inglesi la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, e possono quindi esigere il risarcimento dei danni per il motivo che la prassi di pensionamento della British Gas Corporation era in contrasto con la detta direttiva ".
12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle norme comunitarie in questione, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla competenza della Corte
13 Prima di affrontare l' esame della questione sollevata dalla House of Lords si deve osservare, in limine, che il Regno Unito ha sostenuto che non spettava alla Corte di giustizia, ma al giudice nazionale, stabilire, nel contesto del sistema giuridico nazionale, se ad un ente come la BGC potessero opporsi le disposizioni di una direttiva.
14 A questo proposito va precisato che la questione degli effetti degli atti emanati dalle istituzioni della Comunità e, in particolare, quella dell' opponibilità di tali atti a talune categorie di persone implicano necessariamente l' interpretazione degli articoli del Trattato relativi agli atti delle istituzioni nonché dell' atto comunitario di cui trattasi.
15 Ne consegue che la Corte di giustizia è competente a determinare in via pregiudiziale le categorie di soggetti nei cui confronti possono venire invocate le disposizioni di una direttiva. Spetta invece ai giudici nazionali stabilire se una parte in una causa di cui sono investiti rientri in una delle categorie così definite.
Sull' invocabilità delle disposizioni della direttiva nei confronti di un ente come la BGC
16 Si deve ricordare la giurisprudenza costante della Corte ( v. sentenza 19 gennaio 1982, Becker / Hauptzollamt Muenster-Innenstadt, punti 23-25 della motivazione, causa 8/81, Racc. pag. 53 ), secondo la quale, nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, imposto agli Stati membri di adottare un determinato comportamento, l' efficacia pratica di tale atto sarebbe attenuata se agli amministrati fosse precluso di valersene in giudizio e ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto elemento del diritto comunitario. Di conseguenza, lo Stato membro che non abbia adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione imposti dalla direttiva non può opporre ai singoli l' inadempimento, da parte sua, degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa. Pertanto, in tutti i casi in cui delle disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono venire invocate, in mancanza di provvedimenti d' attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione nazionale non conforme alla direttiva, ovvero in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato.
17 La Corte ha inoltre rilevato, nella sentenza 26 febbraio 1986 ( Marshall, già citata, punto 49 della motivazione ), che gli amministrati, qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi è infatti opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto comunitario.
18 In base a dette considerazioni, la Corte ha di volta in volta affermato che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potevano essere invocate dagli amministrati nei confronti di organismi o di enti che erano soggetti all' autorità o al controllo dello Stato o che disponevano di poteri che eccedevano i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli.
19 La Corte ha così considerato che delle disposizioni di una direttiva potevano essere invocate nei confronti di autorità fiscali ( sentenze 19 gennaio 1982, Becker, già citata, e 22 febbraio 1990, CECA / Fallimento Acciaierie e Ferriere Busseni, causa C-221/88, Racc. pag. 0000 ), di enti territoriali ( sentenza 22 giugno 1989, Fratelli Costanzo / Comune di Milano, causa 103/88, Racc. pag. 1839 ), di autorità indipendenti sotto il profilo costituzionale, incaricate di mantenere l' ordine pubblico e la pubblica sicurezza ( sentenza 15 maggio 1986, Johnston / Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, causa 222/84, Racc. pag. 1651 ), nonché di pubbliche autorità che prestano servizi di sanità pubblica ( sentenza 26 febbraio 1986, Marshall, già citata ).
20 Da quanto precede emerge che fa comunque parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonea a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest' ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli.
21 Quanto all' art. 5, n. 1, della direttiva 76/297, si deve ricordare che, nella sentenza 26 febbraio 1986 ( Marshall, già citata, n. 52 della motivazione ), la Corte ha dichiarato che detta disposizione è incondizionata e sufficientemente precisa per essere fatta valere da un amministrato ed applicata dal giudice.
22 Si deve quindi risolvere la questione sollevata dalla House of Lords dichiarando che l' art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, può essere invocato per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, è stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest' ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

23 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,
LA CORTE
,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla House of Lords, con ordinanza 4 maggio 1989, dichiara :
L' art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, può essere invocato per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, è stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest' ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli.


 

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Fonte: Sito web Eur-Lex