Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 18 luglio 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Merloni Termosanitari-Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil Territoriali
Settori: Metalmeccanici, Merloni Termosanitari
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1.
2. Relazioni industriali
3. Livelli occupazionali
4. Organizzazione del lavoro
5. Ambiente e sicurezza
6. Trattamento di fine rapporto
7. Inquadramento professionale
8. Premio di risultato variabile
8.a) Produttività
8.b) Qualità
8.c) Assiduità lavorativa individuale
8.d) Maturazione ed erogazione del PdiR
8.e) Attribuzione del PdiR ai lavoratori in CFL o con contratto a termine
8.f) Misura del PdiR
8.g) Anticipazione di una quota del PdiR
9. Indennità per lavoro notturno
10. Decorrenza e durata
11. Deposito del contratto
12. Quota servizio sindacale
Allegato al verbale di accordo aziendale del 18 luglio 2002

Ipotesi di accordo

Il giorno 18 luglio 2002, in Ancona, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona, tra la Merloni Termosanitari spa […], assistita da […] Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona e le RSU della Merloni Termosanitari spa - stabilimenti di Arcevia, Cerreto d'Est, Borgo Tufico e Genga, rappresentate come risulta dalle sottoscrizioni e assistite […] Fim-Cisl, […] Fiom-Cgil e […] Uilm-Uil Territoriali, è stato stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
- che le parti con il presente contratto integrativo intendono valorizzare ulteriormente il metodo del dialogo e del confronto costruttivo tra di esse, al fine di incidere significativamente sul coinvolgimento e la motivazione delle risorse umane, onde consolidare e sviluppare ulteriormente la posizione dell'Azienda sul mercato;
- che in questa ottica si è voluto particolarmente sviluppare il sistema delle relazioni industriali per poter affrontare al meglio i mutamenti di scenario che caratterizzano questo periodo, con un approccio nella gestione delle varie problematiche aziendali che veda un coinvolgimento via, via crescente dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali e l'assunzione, nella reciproca autonomia delle parti, di un ruolo coerente ed attivo di entrambe per il conseguimento degli obiettivi strategici aziendali.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto Integrativo Aziendale, i cui vari punti concorrono, in una logica di coerenza con le linee di azione e con gli impegni assunti dalle parti, a favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell'impresa indicati nelle premesse medesime.

2. Relazioni industriali
Le parti riconoscono l'opportunità di arricchire il vigente sistema dì relazioni industriali - di cui ribadiscono l'efficacia in termini di coinvolgimento di tutte le risorse umane - ampliando in particolare i contenuti delle informazioni a livello di singolo stabilimento, pertanto l'Azienda effettuerà un ulteriore specifico incontro annuale per ciascuno stabilimento - di norma dopo, l'incontro generale per l'informativa
a. livello di Gruppo: - nel corso del quale verranno illustrati, con maggiore dettaglio, i programmi produttivi di massima) gli investimenti tecnici previsti e gli eventuali conseguenti riflessi sull'assetto organizzativo ed i livelli occupazionali nello specifico del singolo stabilimento.
Nel corso del predetto incontro verrà altresì effettuata una verifica in merito alla possibilità a fronte del consolidarsi, dei volumi produttivi aziendali, di assumere una quota dei lavoratori interinali presenti nel singolo stabilimento.

3. Livelli occupazionali
In previsione di significative modifiche dei livelli occupazionali di uno stabilimento, l'Azienda informerà preventivamente nel corso di uno specifico incontro le RSU dello stabilimento stesso, sul numero di assunzioni previste, sulla tipologia di contratto di lavoro offerto e, qualora si tratti di contratti a termine, sulla loro prevedibile durata.
Inoltre, in conformità alle disposizioni normative vigenti e nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza sulle politiche occupazionali dell'Azienda, essa fornirà periodicamente alle RSU dei singoli stabilimenti dei prospetti di sintesi relativi al ricorso al lavoro temporaneo e al numero dei contratti a tempo determinato presenti in ciascun stabilimento.
Entro il mese di gennaio di ciascun anno verrà altresì fornito alle RSU un prospetto riepilogativo riportante il numero di operai complessivamente assunti nell'anno precedente e il numero di quelli cessati o dimessi nel medesimo periodo, suddivisi per i vari stabilimenti.

4. Organizzazione del lavoro
Le parti ritengono concordemente che mia maggiore consapevolezza nei lavoratori circa la complessiva organizzazione del lavoro nei vari stabilimenti e nei reparti produttivi sia utile per il raggiungimento di un miglioramento complessivo e dell'efficienza aziendale e che tale consapevolezza si ottenga anche attraverso una conoscenza del metodo di lavoro applicato sulle varie postazioni.
Pertanto l'Azienda si impegna ad illustrare alle RSU nel corso di uno specifico incontro l'organizzazione del lavoro in essere e ad anticipare i contenuti e gli obiettivi di evèntu5li variazioni del modello organizzativo che essa dovesse disporre.
L'Azienda dichiara inoltre la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni e proposte formulate dai rappresentanti dei lavoratori in merito all'organizzazione del lavoro, ferma restando in ogni caso la necessità della compatibilità economica delle soluzioni proposte ed il, rispetto degli obiettivi produttivi e di efficienza aziendali.
Verranno inoltre forniti, su richiesta delle RSU, e limitatamente alle lavorazioni ritenute più gravose, i chiarimenti necessari.

5. Ambiente e sicurezza
L'Azienda, nel ribadire la propria costante attenzione e la particolare sensibilità prestata. ai problemi legati all'igiene ed alla sicurezza nel lavoro, nonché all'impatto ambientale dei propri processi produttivi, riconferma la piena disponibilità a consultare preventivamente e tempestivamente sia i RLS che le RSU nelle diverse fasi dei processi di valutazione del rischio e di indagine ambientale.
L'Azienda metterà pertanto a disposizione dei RLS per la consultazione tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 626/94, nonché i risultati delle analisi effettuate, e dichiara la propria disponibilità a valutarne insieme le implicazioni per la salute dei propri dipendenti e gli eventuali rimedi tecnicamente possibili. Nell'arco della vigenza del presente contratto integrativo aziendale verrà posta una particolare attenzione nei confronti delle indagini sul microclima.
L'Azienda coinvolgerà i RLS e le RSU nella valutazione degli specifici interventi tecnici, economicamente compatibili, atti a migliorare particolari condizioni di disagio eventualmente emerse dall'indagine sul microclima sulle postazioni di lavoro più significative.
Analogamente, sarà cura dell'Azienda fornire ai RLS adeguate informazioni preliminari sulle eventuali modifiche alla valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94 legate all'introduzione di nuovi impianti o alla modifica significativa di quelli esistenti e sul loro eventuale impatto ambientate. Nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 626/94, che si tiene con cadenza annuale, l'Azienda fornirà ai RLS anche un resoconto delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e delle modifiche tecniche effettuate sugli impianti nei dodici mesi precedenti al fine di migliorare la sicurezza del lavoro e di ridurre il rischio residuo, inoltre essa elaborerà un calendario degli eventuali interventi ulteriormente necessari.

10. Decorrenza e durata
[…]
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto resta in vigore quanto previsto dai Contratti Integrativi Aziendali del 22.7.1993 e del 5.2.1998, che qui si intendono espressamente richiamati e confermati.

Allegato al verbale di accordo aziendale del 18 luglio 2002
Lavoro interinale e a tempo determinato
Premesso che è intenzione dell'Azienda utilizzare il lavoro interinale per fare fronte a situazioni contingenti - con particolare riferimento ai picchi produttivi - alle quali non può fare fronte con il normale organico strutturale, l'azienda si impegna ad una verifica della propria situazione occupazionale entro la fine dell'anno 2002, al fine di stabilire un rapporto di lavoro diretto con una quota dei lavoratori interinali attualmente in forza.
A decorrere dall'anno 2003 nell'ambito dell'incontro annuale di verifica dei livelli occupazionali, di cui al punto 2. del contratto integrativo aziendale 28/6/2002, verrà altresì effettuata una verifica sul numero di lavoratori interinali e a tempo determinato presenti nei vari stabilimenti, al fine di valutare alla luce dei criteri aziendalmente in atto e tenendo conto anche dell'anzianità dei lavoratori, la possibilità dell'assunzione di una quota di essi al consolidarsi dei volumi produttivi aziendali.
Coerentemente con quanto indicato in terna dì lavoro interinale e a tempo indeterminato, le parti riconoscono che in presenza di picchi produttivi positivi e negativi si potrà fare ricorso ad un orario di lavoro flessibile.
Le modalità attuative della flessibilità, sia positiva che negativa, verranno concordate nel corso dì uno specifico preventivo incontro con le RSU del singolo stabili interessato; nel corso di tale incontro verranno altresì concordate con le RSU maggiorazioni della retribuzione spettanti per le ore di lavoro prestate oltre il normale orario settimanale.